Sentenza — n. 47780/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAla seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Recchia Amleto, nato a Roma il 11/10/1961, avverso la sentenza della Corte di Appello di Roma emessa in data 08/11/2021; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere dott.ssa Rossella Catena; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Luigi Giordano, che, ai sensi dell'art. 23, comma 8, di. n. 137 del 28/10/2020, ha chiesto l'inammissibilità del ricorso. RITENUTO "IN FATTO MANCANO I MOTIVI DI RICORSO 1.Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Roma, in riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Roma in data 24/11/2014, con cui Amleto Recchia era stato condannato a pena di giustizia per i reati di bancarotta fraudolenta per distrazione e per bancarotta fraudolenta documentale, quale legale rappresentante dall'ottobre 2007 al marzo 2008 della Margherita s.r.I., dichiarata fallita in data 19/11/2008, assolveva l'imputato da parte delle condotte distrattive - quella in riferimento alle stigliature - rideterminando la pena.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 47780/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Con tali snodi motivazionali, quindi, il ricorso non si confronta affatto. Parimenti generica risulta la doglianza relativa al trattamento sanzionatorio, posto che la Corte di merito ha riconosciuto all'imputato un ruolo preminente nelle vicende fallimentari, connotate anche da un ingente passivo fallimentare, il che giustifica - del tutto logicamente - il giudizio di equivalenza ex art. 69 cd. pen., tenuto conto anche della pena, irrogata nel minimo edittale. Dall'inammissibilità del ricorso discende la condanna dell'imputato, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Recchia Amleto, nato a Roma il 11/10/1961, avverso la sentenza della Corte di Appello di Roma emessa in data 08/11/2021; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere dott.ssa Rossella Catena; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Luigi Giordano, che, ai sensi dell'art. 23, comma 8, di. n. 137 del 28/10/2020, ha chiesto l'inammissibilità del ricorso. RITENUTO "IN FATTO MANCANO I MOTIVI DI RICORSO 1.Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Roma, in riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Roma in data 24/11/2014, con cui Amleto Recchia era stato condannato a pena di giustizia per i reati di bancarotta fraudolenta per distrazione e per bancarotta fraudolenta documentale, quale legale rappresentante dall'ottobre 2007 al marzo 2008 della Margherita s.r.I., dichiarata fallita in data 19/11/2008, assolveva l'imputato da parte delle condotte distrattive - quella in riferimento alle stigliature - rideterminando la pena.
2. Arnleto Recchia ricorre, a mezzo del difensore di fiducia avv.to Alberto Crasta, in data 21/03/2022, deducendo due motivi, di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.: 2.1 vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606 lett.
e) cod. proc. pen., avendo la Corte di merito omesso del tutto di illustrare e considerare i motivi di appello proposti dalla difesa del Recchia, di cui non viene neanche indicato il nome del difensore, a differenza di quanto verificatosi per gli altri coimputati; 2.2 violazione di legge, in riferimento agli artt. 69 e 133 cod. pen., vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606, lett.
b) ed e) cod. proc. pen., in quanto alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche con giudizio di prevalenza, stante il breve periodo di tempo nel corso del quale l'imputato aveva rivestito il ruolo di amministratore della società e che non fosse certa la condotta a lui attribuita.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso di Amleto Recchia è manifestamente infondato e va, quindi, dichiarato inammissibile. Benché la sentenza impugnata - dopo aver dato atto che gli imputati avevano presentato appello, indicando anche Amleto Recchia tra gli appellanti - avesse omesso di enunciare i motivi a sostegno del gravame e l'indicazione del difensore di fiducia dell'imputato, a differenza di quanto avvenuto in relazione agli altri coimputati, nel merito le doglianze difensive sono state esaminate con specifico riferimento al ruolo del Recchia, risolvendosi la dedotta omissione in una irregolarità nella parte della sentenza dedicata alla sintesi dei motivi di appello, del tutto irrilevante ed ininfluente sul tessuto argomentativo della pronuncia.
La Corte di merito, infatti, ha ricordato come il Recchia avesse ricoperto il ruolo di amministratore unico dall'ottobre 2007 al marzo 2008, essendo egli subentrato al coimputato Brannetti, e che, in particolare in tale periodo, era risultata l'emissione di assegni, sui conti correnti societari, per la somma complessiva di euro 380.000,00, quanto al conto acceso presso la Banca Toscana, di euro 550.000,00 quanto al conto acceso presso la Banca delle Marche, di euro 230.000,00 quanto alla Banca Popolare di Verona. Tali assegni, emessi anche a "me medesimo", oltre che nei confronti del Consorzio Servizi Logistici Integrati, di cui il Recchia era amministratore, danno conto dell'attività di depauperamento, anche fronte della assenza delle scritture contabili.
Con tali snodi motivazionali, quindi, il ricorso non si confronta affatto. Parimenti generica risulta la doglianza relativa al trattamento sanzionatorio, posto che la Corte di merito ha riconosciuto all'imputato un ruolo preminente nelle vicende fallimentari, connotate anche da un ingente passivo fallimentare, il che giustifica - del tutto logicamente - il giudizio di equivalenza ex art. 69 cd. pen., tenuto conto anche della pena, irrogata nel minimo edittale. Dall'inammissibilità del ricorso discende la condanna dell'imputato, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deci