Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Sentenza — n. 47767/2022 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 47767/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 47767/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PISCOPO GIUSTINO, nato ad ARZANO il 19/05/1949 avverso la sentenza del 30/04/2021 della Corte d'appello di Brescia visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; Rilevato che le parti non hanno formulato richiesta di discussione orale ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, prorogato, quanto alla disciplina processuale, in forza dell'art. 16 del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRINA TUDINO; letta la requisitoria del Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata; Lette le conclusioni del difensore dell'imputato;RITENUTO IN FATTO E

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Sentenza — n. 47767/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Con requisitoria scritta ex art. 23 dl. n. 137, il Procuratore generale ha concluso per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per morte dell'imputato.

Parole chiave

Generato dall'IA
impugnazione della cancellazione ritiro dell'azione giudiziaria abbandono del procedimento procedura pendente revoca dell'opposizione diritto di ottenere una decisione
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PISCOPO GIUSTINO, nato ad ARZANO il 19/05/1949 avverso la sentenza del 30/04/2021 della Corte d'appello di Brescia visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; Rilevato che le parti non hanno formulato richiesta di discussione orale ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, prorogato, quanto alla disciplina processuale, in forza dell'art. 16 del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRINA TUDINO; letta la requisitoria del Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata; Lette le conclusioni del difensore dell'imputato;RITENUTO IN FATTO E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.Con la sentenza impugnata del 30 aprile 2021, la Corte d'appello di Brescia ha confermato la decisione del Tribunale di Mantova del 10 gennaio 2014, con la quale è stata affermata la responsabilità penale di Giustino Piscopo per il reato di furto aggravato.

2. Avverso la sentenza indicata ha proposto ricorso l'imputato, con atto a firma del difensore, Avv. Andrea Pongiluppi, affidando le proprie censure a quattro motivi, con i quali deduce nullità della sentenza d'appello, omesso rilievo della prescrizione, violazione di legge e correlato vizio della motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità ed al trattamento sanzionatorio.

3. Con requisitoria scritta ex art. 23 dl. n. 137, il Procuratore generale ha concluso per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per morte dell'imputato.

4. Il 9 marzo 2022, il Difensore ha trasmesso memoria, con allegato certificato di morte dell'imputato, deceduto in Aversa il 20 marzo 2019.

5. Deve essere emessa declaratoria di estinzione del reato per morte dell'imputato. 5.1. Secondo l'insegnamento di legittimità, autorevolmente espresso (Sez. U, n. 49783 del 24/09/2009, Chiasserini, Rv. 245162) ed unanimemente seguito (ex multis Sez. 3, n. 23906 del 12/05/2016, Patti, Rv. 267384) la morte dell'imputato, intervenuta anche successivamente alla proposizione del ricorso per cassazione, impone l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, con l'enunciazione della relativa causa nel dispositivo, risultando esaurito il sottostante rapporto processuale ed essendo preclusa ogni eventuale pronuncia di proscioglimento nel merito ai sensi dell'art. 129, comma secondo, cod. proc. pen.; causa estintiva che prevale sulla declaratoria di inammissibilità del ricorso. 5.2. Dal certificato trasmesso alla Cancelleria, risulta che Giustino Piscopo è deceduto in Aversa il 20 marzo 2019, con conseguente estinzione del reato ascrittogli.

P.Q.M.

annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per morte dell'i