Sentenza — n. 47764/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAla seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Testa Tiziano, nato a Piacenza il 18/10/1959, parte civile nel processo nei confronti di Argiento Raffaele, nato a Maddaloni (CE), il 30/08/1979, avverso la sentenza del Giudice di pace di Piacenza emessa in data 18/01/2022; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere dott.ssa Rossella Catena; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Perla Lori, che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso.RITENUTO IN FATTO 1.Con la sentenza impugnata il Giudice di pace di Piacenza dichiarava la propria incompetenza territoriale in riferimento al procedimento in cui Raffaele Argiento era imputato del reato di cui all'art. 595 cod. pen., in Podenzano il 11, 12 e 16/06/2020.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 595 cod. pen, art. 28 cod. proc. pen, art. 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 47764/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Il ricorso di Tiziano Testa è inammissibile, in quanto la sentenza con cui il giudice dichiari la propria incompetenza territoriale, disponendo la trasmissione degli atti al pubblico ministero, non è ricorribile per cassazione, nemmeno per abnormità, attesa l'espressa previsione dell'art. 568, comma secondo, cod. proc. pen. e lo specifico procedimento per risolvere i conflitti di competenza, come previsto dall'art. 28 cod. proc. pen. in quanto, atteso che i provvedimenti con cui il giudice dichiara la propria incompetenza non sono attributivi di competenza, essi comportano solo che - qualora anche il secondo giudice si dichiari incompetente - venga elevato il conflitto (Sez. 2, n. 14094 del 01/02/2019, P.G. c.
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Testa Tiziano, nato a Piacenza il 18/10/1959, parte civile nel processo nei confronti di Argiento Raffaele, nato a Maddaloni (CE), il 30/08/1979, avverso la sentenza del Giudice di pace di Piacenza emessa in data 18/01/2022; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere dott.ssa Rossella Catena; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Perla Lori, che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso.RITENUTO IN FATTO 1.Con la sentenza impugnata il Giudice di pace di Piacenza dichiarava la propria incompetenza territoriale in riferimento al procedimento in cui Raffaele Argiento era imputato del reato di cui all'art. 595 cod. pen., in Podenzano il 11, 12 e 16/06/2020.
2. Testa Tiziano, persona offesa costituita parte civile, ha proposto appello, poi convertito in ricorso per cassazione, a mezzo del difensore di fiducia munito di procura speciale, avv.to Paolo Campana, deducendo l'erronea individuazione del giudice territorialmente competente.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso di Tiziano Testa è inammissibile, in quanto la sentenza con cui il giudice dichiari la propria incompetenza territoriale, disponendo la trasmissione degli atti al pubblico ministero, non è ricorribile per cassazione, nemmeno per abnormità, attesa l'espressa previsione dell'art. 568, comma secondo, cod. proc. pen. e lo specifico procedimento per risolvere i conflitti di competenza, come previsto dall'art. 28 cod. proc. pen. in quanto, atteso che i provvedimenti con cui il giudice dichiara la propria incompetenza non sono attributivi di competenza, essi comportano solo che - qualora anche il secondo giudice si dichiari incompetente - venga elevato il conflitto (Sez. 2, n. 14094 del 01/02/2019, P.G. c.
Giampà Saverio, Rv. 275773; Sez. 5, n. 33281 del 04/04/2016, Zabeo, Rv. 267722). Peraltro, nel caso in esame, non risulta neanche dedotta l'adozione di alcuna iniziativa processuale da parte del giudice competente. Dall'inammissibilità del ricorso discende, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende Così deciso in Roma, il 18/10/2022 Il Consigliere estensore Il