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Sentenza — n. 47377/2022 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 47377/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 47377/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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o la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Torre Ilenia, nata a Milazzo (ME), il 13/09/1983, Giardina Franca Maria, nata a Milazzo (ME), il 16/10/1965, avverso la sentenza della Corte di Appello di Messina emessa in data 16/02/2022; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere dott.ssa Rossella Catena; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Perla Lori, che ha chiesto l'inammissibilità dei ricorsi; lette le conclusioni scritte, inviate a mezzo pec in data 05/10/2022, dal difensore di fiducia delle imputate, avv.to Antonio Siracusa, con cui si insiste nell'accoglimento dei ricorsi;

Regesto Legislator

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art. 52 cod. pen, art. 187 cod. proc. pen, art. 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 47377/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Dall'inammissibilità dei ricorsi discende, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna delle imputate al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Le imputate vanno, inoltre, condannate alla rifusione delle spese sostenute nel presente grado dalla parte civile, ammessa al patrocinio a spese dello Stato, nella misura che sarà determinata dalla competente Corte di Appello.

Parole chiave

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violenza domestica aggressione fisica vittima vie di fatto reati contro la pubblica autorità difesa penale

Disposizioni normative citate

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art. 52 cod. pen
pen.: 2.1 violazione di legge, in riferimento all'art. 52 cod. pen., e vizio di motivazione, ai sensi dell'art.
art. 187 cod. proc. pen
pen., quanto alla erronea valutazione della deposizione della teste Angelina Martino; 2.4 violazione di legge, in riferimento all'art. 187 cod. proc. pen., e vizio di motivazione, ai sensi dell'art.
art. 616 cod. proc. pen
Dall'inammissibilità dei ricorsi discende, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna delle imputate al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.
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Testo completo

o la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Torre Ilenia, nata a Milazzo (ME), il 13/09/1983, Giardina Franca Maria, nata a Milazzo (ME), il 16/10/1965, avverso la sentenza della Corte di Appello di Messina emessa in data 16/02/2022; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere dott.ssa Rossella Catena; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Perla Lori, che ha chiesto l'inammissibilità dei ricorsi; lette le conclusioni scritte, inviate a mezzo pec in data 05/10/2022, dal difensore di fiducia delle imputate, avv.to Antonio Siracusa, con cui si insiste nell'accoglimento dei ricorsi;

Clelette le conclusioni scritte dell'avv.to Francesca Minasi, difensore della parte ivtti, le inviate a mezzo pec in data 10/10/2022, con cui si chiede il rigetto dei ricorsi e si allega nota spese.RITENUTO IN FATTO 1.Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Messina, in riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto in composizione monocratica in data 07/07/2021, con cui Ylenia Torre e Franca Maria Giardina erano state condannate a pena di giustizia per il reato di cui agli artt. 110, 582, 585, in Milazzo il 15/05/2015, concedeva ad Ylenia Torre il beneficio della sospensione condizionale della pena, confermando, nel resto, la sentenza impugnata.

2. In data 02/03/2022 Ylenia Torre e Franca Maria Giardina ricorrono, a mezzo del difensore di fiducia, avv.to Antonio Siracusa, deducendo quattro motivi, di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.: 2.1 violazione di legge, in riferimento all'art. 52 cod. pen., e vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606, lett.

b) ed e) cod. proc. pen., quanto al mancato riconoscimento della legittima difesa, essendo emerso che le imputate erano rimaste sul terrazzo della loro abitazione, da cui non erano uscite, il che dimostra che non si erano affatto poste in una situazione di pericolo, come emerge dalla ricostruzione della vicenda, riportata in ricorso; la Corte di merito ha omesso di considerare i motivi di appello, appiattendosi sulla motivazione del primo giudice, che non aveva considerato come le imputate avessero dovuto difendersi da un'aggressione posta in essere dalla persona offesa ai loro danni, in maniera repentina ed all'interno della loro abitazione; 2.2 vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606, lett. e), cod. proc. pen., quanto all'illogicità della motivazione in riferimento alla inattendibilità della persona offesa, già evidenziata dal primo giudice; 2.3 mancata assunzione di una prova decisiva, ai sensi dell'art. 606, lett. d), cod. proc. pen., quanto alla erronea valutazione della deposizione della teste Angelina Martino; 2.4 violazione di legge, in riferimento all'art. 187 cod. proc. pen., e vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606, lett.

b) ed e) cod. proc. pen., quanto al ruolo della Giardina, che era intervenuta solo per difendere la figlia.

CONSIDERATO IN DIRITTO

I ricorsi di Franca Maria Giardina ed Ylenia Torre sono entrambi inammissibili.La persona offesa, Roberta Salamone, aveva ricordato di aver ricevuto dalla Torre un messaggio con cui questa la invitava a casa sua per dei chiarimenti; ivi recatasi, aveva visto la Torre e la Giardina sul terrazzo della loro abitazione, ed era stata dapprima bagnata dall'alto con l'acqua ed ingiuriata, quindi, una volta che la Salamone aveva raggiunto il pianerottolo, le due imputate l'avevano colpita - pur restando all'interno del terrazzo, delimitato da un cancello chiuso - con una spranga di ferro, utilizzata dalla Giardina, mentre la Torre l'aveva colpita con le mani su più punti del corpo e le aveva anche tirato i capelli.

La Corte di merito ha considerato con estrema attenzione la valutazione di attendibilità della persona offesa, ritenendo condivisibile la valutazione del primo giudice, il quale, a sua volta, aveva considerato come fosse più plausibile che la Salamone si fosse recata a casa della Torre spontaneamente, per motivi di gelosia, in quanto il suo ex compagno aveva una relazione attuale con Ylenia Torre; è stata anche considerata la circostanza che la Salamone fosse imputata, a sua volta, per fatti analoghi, in danno della Torre e della Giardina, ed è stata considerata la deposizione della teste Angelina Martino, la quale aveva riferito che la Salamone si era vantata con lei di aver malmenato la Torre.

Per quanto la Salamone avrebbe potuto andar via una volta raggiunta dall'acqua, sicché il suo intento aggressivo è stato ritenuto evidente anche dalla Corte di merito, ciò nondimeno la verificazione delle lesioni risulta pacifica - ed incontestata - alla luce del certificato medico, per cui, con motivazione del tutto esente da censure logiche, la sentenza impugnata ha considerato come le imputate si trovassero all'interno del cancello che delimitava il loro terrazzo, ed avrebbero ben potuto rientrare nella loro abitazione, anziché aggredire, a loro volta, la persona offesa, con evidente esclusione della possibilità di configurare la legittima difesa.

In tal senso i primi due motivi di ricorso risultano privi di un serio confronto critico con la motivazione della sentenza impugnata. Il terzo motivo è parimenti inammissibile, non solo in quanto la deposizione della teste Angelina Martino è stata ampiamente considerata, ma in quanto non si comprende quali ulteriori circostanze determinanti avrebbe potuto apportare un secondo esame dibattimentale della predetta teste. Del tutto versato in fatto risulta l'ultimo motivo di ricorso, posto che la motivazione della Giardina, che sarebbe intervenuta solo per aiutare la figlia, nulla toglie alla circostanza che la stessa abbia aggredito con un spranga di ferro la persona offesa.

Dall'inammissibilità dei ricorsi discende, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna delle imputate al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Le imputate vanno, inoltre, condannate alla rifusione delle spese sostenute nel presente grado dalla parte civile, ammessa al patrocinio a spese dello Stato, nella misura che sarà determinata dalla competente Corte di Appello.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna le ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende Così deciso in Roma, il 18/10/2022 Il Consigliere estensore Il Presidente Rossella Catena Stefgria(f ) TIoLLGi /5Y; (.3 CORTE DI CASSAZIONE V SEZIONE PENALE DEPOSITATA IN CANCELLERIA15 01C2022 IL FUNZI DIZIARIO wse CORTE DI CASSAZIONEU.R.P. CENTRALE ck,. eys-`1/4,-,U(/1/4_.e ?1/4.\,,,z) • v\-- C0:11eJel 9,- 9_'‘ I AU ci-112 ' N .) v5) ,7 N2f `2" • t 1/4kck y( L, e ern\ 4j(11, 71:3 k`') )-Un-, Q \Nei(' Vu;) ek()-)L, 5 I I \NQX eL A t »\ .: , l) ;\ i , `) n,, CCArve__9-O I, k \ ,_ ().---() \e,.., caQ_Y-M, ,s;_,\J\,nk1/4_e1/444-k . ° K_,;(,--9..: \.- ej,:) .•c- ,-k), L_ k,t51A- I, k 3..,, i\.n.-9, ci;L '‘,,,--ii)-\--,b,,),L)..i,,b,_ 9, C.,k,-n'-'er)-v-• hi'Ql.,-uL Lti e,:, v , G- -\,\CO"._. -Leju--- U51-\i'e q‘.-- P 99-PAS> cL: n1,, \N. - -1/4, ie_c., Q\- ,,'),-NJ,:1,-,:.,