Sentenza — n. 47330/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAIl difensore di Renato Marcodonato, avv. Stefano Vaiano, ricorre per cassazione, avverso l'ordinanza con la quale, in data del 13 settembre 2021, il Tribunale di Roma ha rigettato la richiesta di restituzione nel termine per proporre appello avverso la sentenza di condanna emessa il 15 luglio 2020 dal Tribunale di Roma - sez. IV penale.
Regesto Legislator
Generato dall'IASentenza — n. 47330/2022 — snpen · Corte di Cassazione: c) cod. proc. pen. per inosservanza degli artt. 125, comma 3, e 175, comma 1, del codice di rito, la difesa del ricorrente lamenta che il tribunale, nel provvedere in merito all'istanza di restituzione in termini per proporre appello, ha omesso di valutare «le ragioni di carattere medico che avevano determinato l'impedimento di patrocinatore».
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di Renato Marcodonato, nato a Caerano di San Marco (TV) il giorno 26/12/1948 avverso l'ordinanza emessa il 13/09/2021 dal Tribunale della Libertà di Roma; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere dott.ssa Elena Carusillo; lette le conclusioni del P.M., nella persona del Sostituto Procuratore Generale dott.ssa Paola Mastroberardino, che ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Il difensore di Renato Marcodonato, avv. Stefano Vaiano, ricorre per cassazione, avverso l'ordinanza con la quale, in data del 13 settembre 2021, il Tribunale di Roma ha rigettato la richiesta di restituzione nel termine per proporre appello avverso la sentenza di condanna emessa il 15 luglio 2020 dal Tribunale di Roma - sez. IV penale.
2. La vicenda, alla luce degli atti al fascicolo, il cui esame è consentito trattandosi di motivo di natura processuale, può essere così ricostruita: - all'udienza del 15 luglio 2020, il Tribunale di Roma - sez. IV penale, preso atto delle conclusioni articolate dalla pubblica accusa e dall'avv. Barbara Guolo, difensore di fiducia dell'imputato, si ritirava in camera di consiglio e, rientrato in aula, dava lettura del dispositivo della sentenza e della contestuale motivazione; - il giorno 28 dicembre 2020 l'avv. Barbara Guolo inoltrava, a mezzo posta elettronica certificata, istanza di restituzione nel termine per proporre appello avverso la sentenza di condanna del Marcodonato, sostenendo che a causa delle condizioni di salute in cui versava al momento della lettura del dispositivo non aveva inteso «che l'organo giudicante avesse pronunciato sentenza con motivi contestuali».
All'uopo allegava la relazione medica a firma della dott.ssa Elena Bonato, nella quale si attestava che il «quadro di grave stato d'ansia», le «problematiche emotive» e la «difficoltà di concentrazione [...] nella gestione della quotidianità familiare e lavorativa», da cui la stessa Guolo era afflitta, si erano aggravate nei mesi di luglio e agosto 2020; - il Tribunale di Roma, con provvedimento del 13 settembre 2021, rigettava la richiesta di rimessione in termini sul presupposto che «la mera distrazione del difensore non giustifica la chiesta rimessione in termini».
3. Con un unico motivo di ricorso, proposto ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett.
c) cod. proc. pen. per inosservanza degli artt. 125, comma 3, e 175, comma 1, del codice di rito, la difesa del ricorrente lamenta che il tribunale, nel provvedere in merito all'istanza di restituzione in termini per proporre appello, ha omesso di valutare «le ragioni di carattere medico che avevano determinato l'impedimento di patrocinatore».
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato e va accolto.
2. Va premesso che, nel valutare se la mancata presentazione dell'impugnazione nei termini di legge, da parte dell'imputato o della difesa tecnica nel suo interesse, sia riconducibile a colpa o malizia, personale o professionale, della parte (intesa nella sua articolazione di imputato e difensore) ovvero a fattori esterni riconducibili alle nozioni di caso fortuito o forza maggiore, quando ricorrano peculiari o inusuali fattori esterni, il giudice deve in particolare dar conto dell'idoneità o meno di essi a consentire, con l'ordinaria diligenza, un'utile ed efficace tempestiva presentazione dell'impugnazione.
3. Fermo quanto precede, ritiene questa Corte che il Tribunale, pur reso edotto delle condizioni di salute in cui versava il legale di fiducia del ricorrente, abbia omesso si valutare se le stesse, pur preesistenti alla sua nomina, costituiscano situazione di fatto immediatamente riconducibili alla nozione di forza maggiore che, di per sè, determina le condizioni per la nuova decorrenza dell'intero termine, ricorrendo il carattere dell'assolutezza del fattore esterno determinante, limitandosi, invece, ad affermare che «la mera distrazione del difensore non giustifica la chiesta rimessione in termini».
4. Su questi presupposti fattuali, che rendono la situazione del tutto peculiare, appare necessario, da parte del Tribunale, spiegare perché le asserite ragioni di carattere medico che avevano determinato l'impedimento di patrocinatore, non siano idoneee a giustificare la richiesta di restituzione del termine per proporre appello.
4. La fondatezza del motivo di ricorso impone l'annullamento della ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Roma per nuovo esame sul punto.
P.Q.M.
Annulla il provvedimento impugnato con rinvio per nuovo esame al T