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Sentenza — n. 47318/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal on inadmissibility grounds regarding confession relevance and bis in idem violation.

Numero d'incarto Sentenza — n. 47318/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared the cassation appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The defense argued that the lower court failed to justify why the defendant's confession was relevant given the obvious nature of the illegal electrical connection and that a prior conviction of his wife violated the principle against double jeopardy. The court rejected these claims, ruling that the confession was secondary to the physical evidence and that the wife's prior conviction for an earlier incident did not preclude the defendant's liability for the current offense.

Regesto Legislator

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Art. 606, comma 1, lett. b), d) ed e), cod. proc. pen.; The appeal is inadmissible if the lower court's reasoning is logically complete and the prior conviction of a co-defendant for an earlier fact does not constitute a violation of the principle against double jeopardy regarding the current charge.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility confession relevance criminal law bis in idem principle violation illegal electrical connection theft prior conviction co-defendant effect danneggiamento d'impianti elettrici altri capi d'accusa risarcimento per atto illecito

Disposizioni normative citate

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Art. 606, comma 1, lett. b), d) ed e), cod. proc. pen.
Con un unico motivo, proposto ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett.
art. 649 cod. proc. pen
Invero, il fatto cui l'art. 649 cod. proc. pen.
art. 606 cod. proc. pen
Dalle ragioni esposte deriva la declaratoria di inammissibilità del ricorso, cui consegue ai sensi dell'art. 606 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 4, n. 3315 del 06/12/2016, dep. 2017, Shabani, Rv. 269223
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di D'Amico Saverio, nato a Palermo il 04/06/1971 avverso la sentenza emessa il 14/01/2021 dalla Corte d'Appello di Palermo; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere dott.ssa Elena Carusillo; preso atto delle conclusioni del P.M., nella persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Nicola Lettieri, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

) 1. Il difensore di Saverio D'Amico, avv. Giovanni Mannino, ricorre per cassazione avverso la sentenza del 14 gennaio 2021 della Corte di Appello di Palermo che ha confermato la pronuncia con la quale, in data 28 settembre 2017, il Tribunale di Palermo ha affermato la penale responsabilità dell'imputato in ordine al delitto di furto pluriaggravato per aver sottratto energia elettrica, mediante un allaccio abusivo alla rete di distribuzione dell'Enel.

2. Con un unico motivo, proposto ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), d) ed e), cod. proc. pen. per violazione di legge e vizio di motivazione, la difesa lamenta che la corte territoriale ha omesso di spiegare le ragioni per le quali ha ritenuto rilevante, ai fini della penale responsabilità dell'imputato, la confessione resa dal medesimo, nonché di considerare che, per la stessa vicenda, era stato emesso decreto penale di condanna nei confronti della moglie del D'Amico.

3. La censura è manifestamente infondata. Con argomentazione logica e completa, con la quale il ricorrente non si confronta, i giudici di appello hanno sottolineato la valenza secondaria della confessione resa dall'imputato "a fronte della macroscopicità dell'allaccio" abusivo riscontrato dai tecnici dell'Enel all'interno dell'abitazione del D'Amico. Quanto alla lamentata violazione del divieto di bis in idem, la corte di appello ha spiegato che condanna della moglie dell'imputato per il medesimo delitto commesso in data antecedente a quello contestato al ricorrente, non esclude affatto la colpevolezza di quest'ultimo.

Invero, il fatto cui l'art. 649 cod. proc. pen. fa riferimento è il fatto storico, considerato da un punto di vista sia fattuale che giuridico, sicché il medesimo fatto deve risultare tale nei sui elementi costitutivi (condotta, evento, nesso di causalità) considerati sia nella loro dimensione storico - naturalistica, sia in quella giuridica e deve riguardare le medesime condizioni di tempo, di luogo e di persone (Sez. 4, n. 3315 del 06/12/2016, dep. 2017, Shabani, Rv. 269223).

4. Dalle ragioni esposte deriva la declaratoria di inammissibilità del ricorso, cui consegue ai sensi dell'art. 606 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese di procedimento, al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si ritiene equo e congruo determinare in euro 3.000,00 in relazione alla entità delle questioni trattate.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende