Italian Court of Cassation annuls appeal due to late filing, restoring first-instance acquittal.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation annulled the second-instance judgment and declared the first-instance acquittal executable. The prosecution and civil party argued that the appeal was filed late, violating procedural time limits. The court found the appeal was submitted over thirty days after the first judgment became final, rendering the second-instance review invalid.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 585, comma 1, lett. b) c.p.p.; Art. 600 c.p.p.: An appeal filed after the expiration of the thirty-day period following the notification of the first-instance judgment is inadmissible, and the first-instance judgment becomes immediately executable.
Parole chiave
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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Gela, dal Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Caltanissetta e dal difensore di parte civile avverso la sentenza emessa il 13/09/2021 dal Tribunale di Gela nei confronti di Di Blasi Saverio, nato a Gela (CL) il 24/09/1961; visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere dott.ssa Elena Carusillo; preso atto delle conclusioni del P.M., nella persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Nicola Lettieri, che ha concluso per l'accoglimento dei ricorsi; preso atto della memoria depositata in udienza dall'avv. Filippo Incarbone nell'interesse della parte civile Nunzio Renato Mauro.
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Gela, il Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Caltanissetta e il difensore della parte civile Nunzio Renato Mauro, avv. Filippo Incarbone, con separati atti ricorrono per cassazione avverso la sentenza del 13 settembre 2021 con la quale il Tribunale di Gela, in riforma della sentenza pronunciata dal Giudice di Pace, ha assolto Saverio Di Blasi Saverio dal delitto di cui all'art. 612 cod. pen. e ha dichiarato l'estinzione del delitto di cui all'art. 582 cod. pen. per intervenuta prescrizione.
2. Con un unico motivo, comune ai tre ricorsi, proposto per inosservanza di norme processuali, si lamenta che il giudice di secondo grado si è pronunciato sull'appello proposto avverso la sentenza del giudice di pace, nonostante la tardiva proposizione dell'atto di impugnazione, formulato ben oltre il termine di legge.
3. La censura è fondata. Dagli atti del fascicolo, consultabili in ragione della natura processuale della censura, risulta che: -il giudice di pace ha pronunciato la sentenza di condanna in data 13 gennaio 2020; - la motivazione della sentenza è stata depositata in data 21 gennaio 2020; - la sentenza del giudice di pace è divenuta irrevocabile in data 27 febbraio 2020, come attestato dal timbro apposto in calce alla stessa; - l'atto di appello è stato depositato il giorno 28 gennaio 2021; - il giudice di appello ha riformato la decisione di primo grado con sentenza pronunciata in data 13 settembre 2021. E di tutta evidenzia, allora, che l'atto di appello sia stato depositato ben oltre il termine di trenta giorni previsto dall'art. 585, comma 1, lett.b), cod. proc. pen. e, dunque, quando ormai la sentenza di primo grado era divenuta irrevocabile. Dalle suesposte considerazione consegue l'annullamento senza rinvio della sentenza in verifica e l'esecutività della sentenza di primo grado.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata. Dichiara esecutiva la sentenza di primo grado.C