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Sentenza — n. 46866/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation court annuls appeal judgment due to violation of oral trial rights and right to contradiction under Art. 111 Constitution.

Numero d'incarto Sentenza — n. 46866/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation annulled the appeal judgment and remanded the case for a new trial. The appellant argued that the appellate court violated his rights by conducting a written trial despite his timely request for an oral hearing. The court found that this procedural error violated the right to contradiction protected by the Constitution and the ECHR, necessitating the annulment of the decision.

Regesto Legislator

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Art. 111 Cost.; Art. 6 CEDU; Art. 178, comma 1, lett. c; Art. 180 cod. proc. pen.: A violation of the right to an oral trial, when timely requested by the defense, constitutes a nullity of general order that requires the annulment of the judgment and remittal for a new proceeding.

Parole chiave

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right to oral trial right to contradiction procedural nullity written trial error remittal for new trial imputazione di furto confisca dei proventi di reato furto di lieve entità

Disposizioni normative citate

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Art. 111 della Costituzione
Si è, pertanto, determinata una violazione del diritto al contraddittorio, tutelato dall'art. 111 della Costituzione e dall'art.
Art. 6 CEDU
111 della Costituzione e dall'art. 6 CEDU, e, conseguentemente, una nullità di ordine generale ex art.
Art. 178, comma primo, lett. c del codice di procedura penale
6 CEDU, e, conseguentemente, una nullità di ordine generale ex art. 178, comma primo, lett.
Art. 180 del codice di procedura penale
art. 111 della Costituzione
Si è, pertanto, determinata una violazione del diritto al contraddittorio, tutelato dall'art. 111 della Costituzione e dall'art.

Giurisprudenza citata

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Sez. 5, n. 44646 del 14/10/2021
pen., verificatasi nel corso del giudizio, che può essere utilmente dedotta entro la deliberazione della sentenza del grado successivo, e quindi con il ricorso per cassazione (Sez. 5, n. 44646 del 14/10/2021, Rv.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da SIRBU ION, nato in Romania, il 20 maggio 1970; avverso la sentenza del 7 dicembre 2021, della Corte d'appello di Torino; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere MICHELE CUOCO; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NICOLA LETTIERI, che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio in relazione al primo motivo; udito il difensore dell'imputato, avv. Domenico Calderoni, che ha concluso insistendo per l'accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Oggetto dell'impugnazione è la sentenza con la quale la Corte d'appello di Torino ha confermato la decisione assunta in primo grado, ritenendo responsabile Ion Sirbu del delitto di furto aggravato commesso all'interno dell'esercizio commerciale "Euronics" di Barchette d'Ivrea, per essersi impossessato di una playstation, prelevandola dagli scaffali e distruggendo la relativa confezione al fine di eliminare la barra magnetica antitaccheggio.

2. Avverso tale decisione ricorre l'imputato, articolando quattro motivi di censura. Deduce, in particolare: 2.1. con il primo, la nullità della sentenza impugnata nella parte in cui, pur avendo l'imputato tempestivamente avanzato domanda di trattazione orale, la corte d'appello avrebbe celebrato il processo secondo il rito cartolare. Circostanza, peraltro, riconosciuta dalla stessa corte; 2.3. con il secondo ed il terzo motivo, formulati il primo sotto il profilo del vizio di motivazione ed il secondo sotto quello della violazione di legge, il ricorrente deduce che, contrariamente a quanto sostenuto dalla corte territoriale, non vi sarebbe la prova certa né che l'imputato abbia sottratto la playstation, né che abbia usato violenza sulle cose; 2.4. con il quarto motivo, formulato sotto il profilo della violazione di legge, il ricorrente deduce l'assenza di motivazione in ordine al dolo specifico richiesto dalla norma, seppur riferendo tale censura a tal Bini, estraneo al procedimento.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il primo motivo è fondato. Il ricorrente deduce di aver tempestivamente avanzato domanda di trattazione orale, ma, nonostante ciò, la corte d'appello avrebbe celebrato il processo secondo il rito cartolare. La circostanza emerge pacificamente dal corpo della sentenza, nel quale la corte territoriale che "il processo è stato celebrato per errore con rito cartolare, laddove la difesa aveva chiesto di celebrare l'udienza". Si è, pertanto, determinata una violazione del diritto al contraddittorio, tutelato dall'art. 111 della Costituzione e dall'art. 6 CEDU, e, conseguentemente, una nullità di ordine generale ex art. 178, comma primo, lett. c, e 180 cod. proc. pen., verificatasi nel corso del giudizio, che può essere utilmente dedotta entro la deliberazione della sentenza del grado successivo, e quindi con il ricorso per cassazione (Sez. 5, n. 44646 del 14/10/2021, Rv. 282172).

Consegue la necessità di annullare la sentenza impugnata, con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Torino, per un nuovo giudizio. L'accoglimento del primo motivo determina l'assorbimento degli altri.

P.Q.M.

annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte d'appello di Torino. Così deciso il 29 novembre 2022 Il Consiglier