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Sentenza — n. 46860/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of legal basis for evidence unavailability in abbreviated appeal trial.

Numero d'incarto Sentenza — n. 46860/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible for manifest unfoundedness, rejecting the claim that certain evidence was unusable. The appellant argued that the appellate court relied on inadmissible records because the phone interceptations were lost during the separation of co-defendants' positions in the first instance. The court ruled that no legal ground existed for evidence unavailability and that the appellant merely misused procedural rights regarding the integration of evidence in the abbreviated appeal proceeding.

Regesto Legislator

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Art. 173 disp. att. cod. proc. pen.; Art. 191 cod. proc. pen.: The appeal is inadmissible when the claim of evidence unavailability lacks a specific legal basis and fails to demonstrate a violation of procedural rights regarding the integration of evidence in the abbreviated appeal trial.

Parole chiave

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inadmissible appeal manifest unfoundedness evidence unavailability abbreviated trial procedural rights integration of evidence co-defendants separation indagine per furto

Disposizioni normative citate

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Art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Nell'interesse dell'imputato è stato proposto ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo di seguito enunciato nei limiti richiesti dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen., con il quale si lamenta erronea applicazione dell'art.
Art. 191 cod. proc. pen.
pen., con il quale si lamenta erronea applicazione dell'art. 191 cod. proc. pen., per avere la Corte territoriale posto a base della decisione atti inutilizzabili.
Art. 603, comma 3, cod. proc. pen.
In ogni caso, va ribadito che nel giudizio abbreviato d'appello le parti sono titolari di una (mera) facoltà di sollecitazione del potere di integrazione istruttoria, esercitabile dal giudice ex officio nei limiti - qui ricorrenti - della assoluta necessità ai sensi dell'art. 603, comma 3, cod.
Art. 616 cod. proc. pen.
Alla pronuncia di inammissibilità consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al i versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, in ragione delle questioni dedotte, appare equo determinare in euro 3.000,00.
art. 173 disp. att. cod. proc. pen
Nell'interesse dell'imputato è stato proposto ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo di seguito enunciato nei limiti richiesti dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen., con il quale si lamenta erronea applicazione dell'art.
art. 191 cod. proc. pen
pen., con il quale si lamenta erronea applicazione dell'art. 191 cod. proc. pen., per avere la Corte territoriale posto a base della decisione atti inutilizzabili.
art. 616 cod. proc. pen
Alla pronuncia di inammissibilità consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al i versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, in ragione delle questioni dedotte, appare equo determinare in euro 3.000,00.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 5629 del 30/11/2021
pen., atteso che in sede di appello non può riconoscersi alle parti la titolarità di un diritto alla raccolta della prova in termini diversi e più ampi rispetto a quelli che incidono su tale facoltà nel giudizio di primo grado (Sez. 2, n. 5629 del 30/11/2021, dep.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: AGUSTA SALVATORE nato a ASTI il 22/07/1972 avverso la sentenza del 23/09/2021 della CORTE APPELLO di TORINOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Presidente GIUSEPPE DE MARZO; lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore generale, dott.ssa Kate Tassone, la quale ha chiesto il rigetto del ricorso. a Ritenuto in fatto 1. Con sentenza del 23 settembre 2021 la Corte d'appello di Torino, in riforma della sentenza di primo grado, ha condannato Salvatore Agusta alla pena ritenuta di giustizia, in relazione al reato di furto aggravato in concorso con due altre persone.

La Corte d'appello, in particolare, ha osservato che la decisione resa, all'esito di giudizio abbreviato, dal Tribunale di Asti scaturiva dalla incompletezza della base probatoria, provocata dal fatto che, a seguito della richiesta di giudizio abbreviato da parte del ricorrente e della separazione delle posizioni degli imputati, il fascicolo era rimasto privato del cd in cui erano state masterizzate le intercettazioni telefoniche dalle quali emergevano solidi elementi di riscontro alla chiamata in correità dell'Agusta operata dai coimputati.

2. Nell'interesse dell'imputato è stato proposto ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo di seguito enunciato nei limiti richiesti dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen., con il quale si lamenta erronea applicazione dell'art. 191 cod. proc. pen., per avere la Corte territoriale posto a base della decisione atti inutilizzabili.

3. Sono state trasmesse, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 28/10/2020, n. 137, conv. con I. 18/12/2020, n. 176, le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore generale, dott.ssa Kate Tassone, la quale ha chiesto il rigetto del ricorso. Considerato in diritto 1. Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza, dal momento che non sussiste alcuna causa di inutilizzabilità - che non casualmente il ricorrente non riesce ad agganciare ad alcuna norma del codice di rito - delle risultanze facenti parte del fascicolo del p.m., alla stregua del cui contenuto completo la richiesta di abbreviato è stata formulata, e che, per mero errore materiale, nel disporre lo stralcio della posizione dei coimputati, non sono state conservate a disposizione del g.i.p. In ogni caso, va ribadito che nel giudizio abbreviato d'appello le parti sono titolari di una (mera) facoltà di sollecitazione del potere di integrazione istruttoria, esercitabile dal giudice ex officio nei limiti - qui ricorrenti - della assoluta necessità ai sensi dell'art. 603, comma 3, cod. proc. pen., atteso che in sede di appello non può riconoscersi alle parti la titolarità di un diritto alla raccolta della prova in termini diversi e più ampi rispetto a quelli che incidono su tale facoltà nel giudizio di primo grado (Sez. 2, n. 5629 del 30/11/2021, dep. 2022, Rv. 282585 - 01).

2. Alla pronuncia di inammissibilità consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al i versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, in ragione delle questioni dedotte, appare equo determinare in euro 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle