Cassation court dismisses appeal for aggravated theft with cunning, rejecting necessity defense and minor damage mitigation.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, upholding the conviction for aggravated theft involving the theft of three pairs of Ray-Ban glasses. The defendant argued for necessity due to unemployment and requested mitigation based on the low value of the stolen goods and the lack of recidivism. The court rejected these claims, ruling that the cunning element was proven by the defendant's exploitation of his family's distraction and that the value exceeded the threshold for minor damage mitigation.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 54 cod. pen.; Art. 625, n. 4 cod. pen.; Art. 131-bis cod. pen.; Art. 62, n. 4 cod. pen.; Art. 133 cod. pen. The court establishes that the defense of necessity does not apply when the defendant knowingly exploits the distraction of others to commit theft, and that the value of stolen goods exceeding negligible amounts precludes the mitigation for minor damage.
Parole chiave
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: BIOLCHINI PIERGIORGIO nato a NOVARA il 02/04/1971 avverso la sentenza del 06/05/2021 della CORTE APPELLO di TORINOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore KATE TASSONE che ha concluso chiedendo udito il difensore
RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Torino ha confermato la sentenza di condanna in primo grado pronunciata nei confronti di Biolchini Piergiorgio per il delitto di furto aggravato dalla destrezza di tre paia di occhiali Ray Ban del valore di Euro 403,00.
2. Propone ricorso per cassazione il difensore dell'imputato e denuncia con cinque motivi (quivi enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, secondo quanto stabilito dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen.): 2.1. la violazione dell'art. 54 cod. pen. e il vizio di motivazione, avendo agito Biolchini in stato di necessità, ossia per procurarsi il denaro necessario - ricavabile dalla vendita degli occhiali rubati - per il sostentamento proprio e della famiglia, essendo rimasto senza sua colpa privo di lavoro; 2.2. la violazione dell'art. 625, primo comma, n. 4, cod. pen. e il vizio di motivazione, ravvisando error in iudicando e illogicità argomentativa nel passaggio motivazionale della sentenza impugnata nel quale è detto che la circostanza aggravante della destrezza applicata a Biolchini troverebbe giustificazione nel fatto che egli avrebbe consapevolmente approfittato della distrazione del titolare del negozio di ottica provocata dalla propria moglie e dal proprio figlio, intenti a provare degli occhiali, ancorché costoro fossero ignari dei suoi propositi criminali; 2.3. la violazione dell'art. 131-bis cod. pen. e il vizio di motivazione quanto al diniego della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto, essendo stata esclusa a carico dell'imputato la recidiva contestata, essendogli stata applicata una pena determinata in misura prossima al minimo edittale ed essendogli state concesse le circostanze attenuanti generiche in regime di prevalenza sull'aggravante contestata e ritenuta; 2.4. la violazione dell'art. 62, n. 4 cod. pen. e il vizio di motivazione quanto al diniego della circostanza attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità, dovendosi avere riguardo al valore complessivo del pregiudizio arrecato con l'azione criminosa; 2.5. la violazione dell'art. 133 cod. pen. e il vizio di motivazione in punto di determinazione della pena, giustificata con mere formule di stile.
3. Con memoria in data 26 ottobre 2022, il difensore del ricorrente ha insistito per l'accoglimento dei motivi.
4. Con requisitoria in data 3 ottobre 2022, rassegnata ai sensi dell'art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 e degli artt. 1 e 7 del decreto-legge n. 105 del 2021, il Procuratore Generale, in persona del Sostituto Dottoressa Kate Tassone, ha concluso per l'annullamento della sentenza impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile.
1. Il primo motivo è manifestamente infondato. La giurisprudenza di legittimità è ferma nel ritenere che la situazione di indigenza non è di per sé idonea ad integrare la scriminante dello stato di necessità per difetto degli elementi dell'attualità e dell'inevitabilità del pericolo, atteso che alle esigenze delle persone che versano in tale stato è possibile provvedere per mezzo degli istituti di assistenza sociale (Sez. 5, n. 3967 del 13/07/2015 - dep. 29/01/2016, Rv. 265888; conf. Sez. 3, n. 35590 del 11/05/2016, Rv. 267640; Sez. 6, n. 27049 del 19/03/2008, Rv. 241014; Sez. 3, n. 16056 del 26/04/2006, Rv. 234334). Ne viene che il ricorrente, per rendere ammissibile la censura di illegittimo diniego dell'esimente dello stato di necessità, avrebbe dovuto allegare specifici elementi, trascurati dai giudici di merito di entrambi i gradi, atti a spiegare le ragioni per le quali non aveva potuto beneficiare del soccorso delle istituzioni preposte all'assistenza sociale.
2. Il secondo motivo è generico. Nella sentenza impugnata si è giustificata l'applicazione all'imputato della circostanza aggravante della destrezza nella commissione del furto ascrittogli, valorizzando il dato fattuale dell'essersi egli consapevolmente avvalso dell'opera degli ignari congiunti, indotti a provare degli occhiali al fine di distogliere l'attenzione del titolare dell'esercizio commerciale dagli scomparti in cui erano riposti quelli di cui si era impossessato. Si tratta di motivazione aderente all'insegnamento impartito dal diritto vivente, che ha individuato il proprium della circostanza aggravante di cui all'art. 625, primo comma, n. 4, cod. pen. nella modalità di realizzazione del fatto tipico di cui all'art. 624 cod. pen. che «deve rivelare un tratto specializzante ed aggiuntivo rispetto agli elementi costitutivi della fattispecie basilare, costituito dall'abilità esecutiva dell'autore nell'appropriarsi della cosa altrui, che sorprenda o neutralizzi la sorveglianza sulla stessa esercitata e disveli la sua maggiore capacità criminale e la più efficace attitudine a ledere il bene giuridico protetto», di modo che il furto con destrezza può configurarsi solo allorché sia «qualificato da una condotta spoliativa attuata con particolare ingegno, astuzia e scaltrezza e riveli connotati di capacità ed efficienza offensiva che incrementino le possibilità di portarlo a compimento ed offendano più seriamente il patrimonio» (Sez.
U, n. 34090 del 27/04/2017, Quarticelli, in motivazione pagg. 9 e 12). Abilità, ingegno e scaltrezza dimostrate dal ricorrente, secondo la ricostruzione in fatto trasfusa nelle conformi sentenze di merito, proprio avvalendosi dell'inconsapevole opera dei congiunti: nucleo significante questo per nulla scalfito dalle deduzioni difensive.
3. Il terzo motivo è manifestamente infondato. La doglianza che attinge il diniego della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. è articolata senza tener conto dei limiti edittali di applicazione dell'istituto, siccome stabiliti dal combinato disposto di cui ai commi primo e quarto dello stesso art. 131-bis: la comminatoria di un tetto massimo di anni cinque di reclusione è incompatibile con la pena massima di anni sei di reclusione prevista per il delitto di furto mono-aggravato.
4. Il quarto motivo è parimenti manifestamente infondato. Il valore dei beni sottratti, pari ad Euro 403,00, è stato correttamente ritenuto ostativo all'applicazione della circostanza attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità, essendo pacifico il principio di diritto secondo il quale la circostanza attenuante di cui all'art.62, n. 4 cod. pen. ricorre solo quando il danno patrimoniale subito dalla parte offesa come conseguenza diretta e immediata del reato sia di valore economico pressoché irrilevante (Sez. 4, n. 6635 del 19/01/2017, Rv. 269241; Sez. 2, n. 15576 del 20/12/2012 - dep. 04/04/2013, Rv. 255791).
5. Il quinto motivo è privo di giuridico pregio. Avuto riguardo alla misura della pena-base, fissata in un importo prossimo al minimo edittale, il giudice di merito non era tenuto a illustrare specificamente le ragioni della sua decisione: vale, infatti, il principio secondo il quale, nell'ipotesi in cui la determinazione della pena non si discosti eccessivamente dai minimi edittali, il giudice ottempera all'obbligo motivazionale di cui all'art. 125, comma 3, cod. proc. pen., anche ove adoperi espressioni come "pena congrua", "pena equa", "congruo aumento", ovvero si richiami alla gravità del reato o alla personalità del reo (Sez. 3, n. 33773 del 29/05/2007, Rv. 237402), come accaduto nel caso di specie.
6. S'impone, dunque, la declaratoria d'inammissibilità del ricorso, cui consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della som