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Sentenza — n. 46857/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal on false banknotes detention due to lack of logical gaps in appellate reasoning.

Numero d'incarto Sentenza — n. 46857/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared the cassation appeal inadmissible, rejecting the claim that the appellate court's reasoning contained logical flaws. The defendant argued that finding counterfeit notes in a shared family home did not prove his personal responsibility for their detention. The court ruled that the lower court correctly attributed liability based on the notes' location, the police's targeted investigation, and the defendant's failure to provide an explanation.

Regesto Legislator

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Art. 453 cod. pen.; Art. 455 cod. pen.; Art. 173 disp. att. cod. proc. pen.: An appeal based on alleged logical gaps in the attribution of criminal responsibility for property found in a shared residence is inadmissible if the lower court's reasoning coherently links the location, investigative focus, and lack of defense.

Parole chiave

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false banknotes detention shared residence liability logical gaps appeal inadmissible cassation police investigation focus messa in circolazione di monete false riproduzione e imitazione di biglietti di banca istruzione penale per appropriazione indebita

Disposizioni normative citate

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Art. 453 cod. pen.
Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Roma, in parziale riforma della sentenza di condanna in primo grado pronunciata nei confronti di De Paolis Mauro per il delitto di cui all'art. 453 cod. pen., riqualificato il fatto ai sensi dell'art.
Art. 455 cod. pen.
pen., riqualificato il fatto ai sensi dell'art. 455 cod. pen., l'ha assolto dal reato ascrittogli con riferimento alla messa in circolazione di n.
Art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Propone ricorso per cassazione il difensore dell'imputato e denuncia, con un solo motivo (quivi enunciato ai sensi dell'art. 173 disp.
Art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n.137
Con requisitoria in data 2 ottobre 2022, rassegnata ai sensi dell'art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n.137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n.
art. 453 cod. pen
Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Roma, in parziale riforma della sentenza di condanna in primo grado pronunciata nei confronti di De Paolis Mauro per il delitto di cui all'art. 453 cod. pen., riqualificato il fatto ai sensi dell'art.
art. 455 cod. pen
pen., riqualificato il fatto ai sensi dell'art. 455 cod. pen., l'ha assolto dal reato ascrittogli con riferimento alla messa in circolazione di n.
art. 173 disp. att. cod. proc. pen
Propone ricorso per cassazione il difensore dell'imputato e denuncia, con un solo motivo (quivi enunciato ai sensi dell'art. 173 disp.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: DE PAOLIS MAURO nato a VELLETRI il 07/09/1957 avverso la sentenza del 08/10/2021 della CORTE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore KATE TASSONE che ha concluso chiedendo udito il difensore I

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Roma, in parziale riforma della sentenza di condanna in primo grado pronunciata nei confronti di De Paolis Mauro per il delitto di cui all'art. 453 cod. pen., riqualificato il fatto ai sensi dell'art. 455 cod. pen., l'ha assolto dal reato ascrittogli con riferimento alla messa in circolazione di n. 28 banconote false cedute a Rosati Aldo per non avere commesso il fatto ed ha rideterminato la pena per la residua parte d'imputazione relativa alla detenzione di 253 banconote false.

2. Propone ricorso per cassazione il difensore dell'imputato e denuncia, con un solo motivo (quivi enunciato ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen.), il vizio di motivazione, per essere quella rassegnata nella sentenza impugnata, a corredo dell'attribuzione del fatto all'imputato, connotata da palesi salti logici, posto che il rinvenimento delle banconote false nell'abitazione familiare non è circostanza in grado di ricondurre inequivocabilmente la responsabilità per la loro detenzione anche all'imputato, come sarebbe stato se le stesse fossero state occultate in un luogo dell'abitazione nella sua esclusiva disponibilità.

3. Con requisitoria in data 2 ottobre 2022, rassegnata ai sensi dell'art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n.137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 e degli artt. 1 e 7 del decreto-legge n. 105 del 2021, il Procuratore Generale, in persona del Sostituto Dottoressa Kate Tassonk ha concluso per l'annullamento della sentenza impugnata.

4. Con memoria trasmessa tramite PEC in data 10/11/22, il nuovo difensore del ricorrente, Avv. Luca De Paolis, ha rassegnato le proprie conclusioni insistendo per l'accoglimento del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è inammissibile.

1. La Corte territoriale, dopo avere dato atto dello sviluppo delle indagini che avevano condotto la Polizia Giudiziaria ad effettuare una perquisizione nell'abitazione di De Paolis Mauro, cui aveva fatto seguito il rinvenimento di 253 banconote false, sottoposte a sequestro, ha ritenuto che l'imputato fosse responsabile della detenzione delle dette banconote in quanto trovate nell'appartamento in cui egli viveva, presso il quale i militari si erano recati proprio per cercarlo e per sottoporlo a perquisizione, nulla avendo egli allegato a sua discolpa.

2. Sulla base di quanto riportato è evidente la genericità delle deduzioni difensive.Le stesse, infatti, omettono di considerare che la responsabilità della detenzione delle banconote false è stata attribuita a De Paolis Mauro (correttamente non essendo stata ritenuta d'interesse dal giudice censurato la questione della riferibilità delle banconote esclusivamente alla sua persona o anche ai suoi familiari conviventi, poiché rinvenute in un luogo che pacificamente era nella loro comune disponibilità) sulla base di un'argomentazione complessa, che ha dato conto di come: I.) la moneta contraffatta fosse stata trovata nell'appartamento in cui l'imputato viveva; II.) la Polizia Giudiziaria vi si fosse recata adempiendo al proprio dovere-potere di approfondire lo spunto investigativo secondo il quale era proprio De Paolis Mauro a detenerla; III.) nessuna spiegazione e giustificazione fosse stata da questi fornita per negare il proprio coinvolgimento nella vicenda.

3. S'impone, pertanto, la dichiarazione d'inammissibilità del ricorso, cui consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cass