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Sentenza — n. 46851/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation court annuls criminal judgment for lack of prosecution complaint, ruling action inadmissible without formal complaint.

Numero d'incarto Sentenza — n. 46851/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation annulled the second-instance judgment without remittal due to the absence of a formal prosecution complaint. The lower courts had convicted the defendant of simple threats but failed to verify whether the victim had actually lodged a complaint, merely noting it was presented. The court ruled that criminal proceedings could not proceed without a valid complaint, rendering the conviction legally inadmissible.

Regesto Legislator

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Art. 339 cod. pen.; Art. 100 c.p.p.: The criminal action for simple threats is conditional upon the existence of a formal complaint; absence of such complaint renders the prosecution inadmissible and necessitates annulment of the judgment.

Parole chiave

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simple threats prosecution complaint conditional action inadmissible prosecution annulment without remittal minaccia allegazioni insufficientemente motivate diritto a un difensore

Disposizioni normative citate

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Art. 339 cod. pen.
Art. 100 c.p.p.
Art. 23, comma 8, d.l. 28/10/2020, n. 137
Sono state trasmesse, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 28/10/2020, n. 137, conv.
art. 339 cod. pen
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: DCHIRI ABDELHADI nato il 01/01/1979 avverso la sentenza del 26/01/2021 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Presidente GIUSEPPE DE MARZO; lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore generale, dott.ssa Kate Tassone, la quale ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso, nonché le conclusioni scritte del difensore dell'imputato, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso. Ritenuto in fatto 1. Nell'interesse di Dchiri Abdelhadi è stato proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del 26 gennaio 2021 con la quale la Corte d'appello di Milano ha confermato la decisione di primo grado, che aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia l'imputato, avendolo ritenuto responsabile del reato di minaccia semplice, previa esclusione della contestata circostanza aggravante di cui all'art. 339 cod. pen.

Lamenta il ricorso che con motivi aggiunti era stata denunciata l'assenza di querela e che la Corte territoriale si era limitata a rilevare che il Tribunale aveva dato atto che la persona offesa l'aveva presentata, senza curarsi di verificare l'esistenza dell'atto.

3. Sono state trasmesse, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 28/10/2020, n. 137, conv. con I. 18/12/2020, n. 176, le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore generale, dott.ssa Kate Tassone, la quale ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso, nonché le conclusioni scritte del difensore dell'imputato, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso. Considerato in diritto 1. La doglianza è fondata, dal momento che non si ravvisa alcuna querela in atti e che gli accertamenti svolti presso il Tribunale e presso le Forze dell'Ordine coinvolte nella predisposizione della comunicazione di notizia di reato hanno consentito di escludere che la stessa sia mai stata presentata. Ne segue l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per difetto della condizione di procedibilità.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché l'azione penale non poteva essere proseguita per difetto di querela. Cos