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Sentenza — n. 46849/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to manifest unfoundedness and lack of specificity regarding false identity claims.

Numero d'incarto Sentenza — n. 46849/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant argued that the lower court erred in finding him responsible for false identity declarations and failed to consider mitigating circumstances or recidivism. The court rejected these claims as manifestly unfounded and lacking specificity, noting that the appellant only declined to provide exact details when asked to show a revoked driver's license, and that sentencing discretion is not subject to re-evaluation on appeal.

Regesto Legislator

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Art. 495 cod. pen.; Art. 616 cod. proc. pen.: The cassation appeal is inadmissible if it is manifestly unfounded or lacks specificity, and the lower court's sentencing discretion regarding aggravating and mitigating circumstances is not subject to re-evaluation.

Parole chiave

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false identity declaration cassation appeal inadmissibility manifest unfoundedness lack of specificity sentencing discretion procedural costs recidivism contestation recidiva nell'infrazione

Disposizioni normative citate

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Art. 495 cod. pen.
Con sentenza del 16 dicembre 2020 la Corte d'appello di Roma ha confermato la decisione di primo grado che aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia Mario Primerano, avendolo ritenuto responsabile del reato di cui all'art. 495 cod. pen.
Art. 132 cod. pen.
Art. 133 cod. pen.
Art. 616 cod. proc. pen.
Alla pronuncia di inammissibilità consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, in ragione delle questioni dedotte, appare equo determinare in euro 3.000,00.
Art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Nell'interesse dell'imputato è stato proposto ricorso per cassazione, affidato ai motivi di seguito enunciati nei limiti richiesti dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1.
d.l. 28/10/2020, n. 137
23, comma 8, d.l. 28/10/2020, n. 137, conv.
art. 495 cod. pen
Con sentenza del 16 dicembre 2020 la Corte d'appello di Roma ha confermato la decisione di primo grado che aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia Mario Primerano, avendolo ritenuto responsabile del reato di cui all'art. 495 cod. pen.
art. 173 disp. att. cod. proc. pen
Nell'interesse dell'imputato è stato proposto ricorso per cassazione, affidato ai motivi di seguito enunciati nei limiti richiesti dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
Alla pronuncia di inammissibilità consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, in ragione delle questioni dedotte, appare equo determinare in euro 3.000,00.

Giurisprudenza citata

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Sez. 5, n. 24308 del 31/03/2015
Sez. 5, n. 2676 del 05/11/2021
265145 - 01; nello stesso senso, Sez. 5, n. 2676 del 05/11/2021, dep.
Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013
pen.; ne discende che è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - 04/02/2014, Ferrario, Rv.
Sez. 6, n. 42688 del 24/9/2008
Sez. 2, n. 3609 del 18/1/2011
Sez. 6, n. 34364 del 16/6/2010
Sez. 6, n. 34364 del 16/6/2010, Giovane, Rv.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PRIMERANO MARIO nato a ROMA il 27/12/1973 avverso la sentenza del 16/12/2020 della CORTE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Presidente GIUSEPPE DE MARZO; udite le conclusioni del Sostituto Procuratore generale, dott. ssa Kate Tassone, la quale ha chiesto il rigetto del ricorso riportandosi alla requisitoria già depositata. Ritenuto in fatto 1. Con sentenza del 16 dicembre 2020 la Corte d'appello di Roma ha confermato la decisione di primo grado che aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia Mario Primerano, avendolo ritenuto responsabile del reato di cui all'art. 495 cod. pen.

2. Nell'interesse dell'imputato è stato proposto ricorso per cassazione, affidato ai motivi di seguito enunciati nei limiti richiesti dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo si lamentano vizi motivazionali e violazione di legge, in relazione all'affermazione di responsabilità dell'imputato, ribadendo che l'imputato, prima ancora che la polizia effettuasse accertamenti sulla veridicità dei dati anagrafici, aveva declinato le sue esatte generalità. 2.2. Con il secondo motivo si lamentano vizi motivazionali in relazione al diniego delle circostanze attenuanti generiche e alla dosimetria della pena. 2.3. Con il terzo motivo si lamentano vizi motivazionali e violazione di legge, in relazione alla mancata esclusione della recidiva neppure contestata nel capo di imputazione della sentenza impugnata.

3. Sono state trasmesse, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 28/10/2020, n. 137, conv. con I. 18/12/2020, n. 176, le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore generale, dott.ssa Kate Tassone, la quale ha chiesto il rigetto del ricorso.

4. La discussione del procedimento si è svolta all'udienza del giorno 11 novembre 2022. Considerato in diritto 1. Il primo motivo è inammissibile per manifesta infondatezza e assenza di specificità. Secondo il consolidato orientamento di questa Corte, il delitto di false dichiarazioni a un pubblico ufficiale sull'identità o su qualità proprie o altrui si consuma nel momento in cui la dichiarazione perviene al pubblico ufficiale, indipendentemente dalla sua riproduzione in un atto pubblico (Sez. 5, n. 24308 del 31/03/2015, Rv. 265145 - 01; nello stesso senso, Sez. 5, n. 2676 del 05/11/2021, dep. 2022, Rv. 282650 - 01). Peraltro, nel caso di specie, secondo l'incontestato accertamento dei giudici di merito, il Primerano aveva declinato le sue esatte generalità solo quando era stato messo di fronte alla necessità di esibire la patente che aveva dichiarato di avere dimenticato (e che, invece, gli era stata revocata quattro anni prima).

2. Il secondo motivo è inammissibile, dal momento che:

a) la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; ne discende che è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - 04/02/2014, Ferrario, Rv. 259142), ciò che - nel caso di specie - non ricorre (la pena base applicata è di due anni e sei mesi di reclusione rispetto ad una forbice edittale tra uno e sei anni di reclusione);

b) la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche è giustificata, nella sentenza impugnata, con motivazione esente da manifesta illogicità (l'assenza di elementi positivi alla luce dei plurimi precedenti penali), che si sottrae, pertanto, al sindacato di questa Corte (Sez. 6, n. 42688 del 24/9/2008, Rv. 242419), anche considerato il principio, espressione della consolidata giurisprudenza di legittimità, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2, n. 3609 del 18/1/2011, Sermone, Rv. 249163;

Sez. 6, n. 34364 del 16/6/2010, Giovane, Rv. 248244). Quanto alla recidiva, si osserva che la mancata riproduzione della stessa nell'intestazione della sentenza impugnata non significa affatto che essa non sia stata contestata (come è stata, infatti, puntualmente contestata). Sul piano motivazionale, la Corte territoriale, con motivazione che non presenta alcuna illogicità, ha sottolineato come i plurimi precedenti penali anche specifici giustificassero il giudizio di accresciuta pericolosità sociale dell'imputato. . Alla pronuncia di inammissibilità consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, in ragione delle questioni dedotte, appare equo determinare in euro 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in