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Sentenza — n. 46845/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation court annuls appeal for threat charge due to jurisdiction error but allows damage charge.

Numero d'incarto Sentenza — n. 46845/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation annulled the lower court's judgment regarding the charge of simple threat while upholding the conviction for property damage. The appellant argued that the trial court lacked jurisdiction over the threat offense because the acts were committed on different days and did not constitute formal concurrence of crimes. The court ruled that although the crimes were continuous, the specific derogation allowing the trial court to judge the threat was not met, necessitating a transfer to the Judge of Peace, while the damage charge remained valid.

Regesto Legislator

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D.Lgs. n. 274/2000, artt. 48, 63; Codice Penale, art. 81: When crimes committed on different days lack formal concurrence but share a criminal design, the special jurisdictional rule for the Judge of Peace applies, and the trial court must transfer the case to the Judge of Peace while applying the appropriate sentencing guidelines.

Parole chiave

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jurisdictional competence Judge of Peace consecutive crimes formal concurrence criminal design unity sentencing guidelines transfer of proceedings minaccia nel diritto penale

Disposizioni normative citate

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D.Lgs. n. 274/2000, art. 48
D.Lgs. n. 274/2000, art. 63
Denuncia, altresì, l'illegalità della pena detentiva inflitta dalla Corte di appello, in violazione della previsione di cui all'art. 63 cit., secondo cui, nei casi indicati dall'art.
Codice Penale, art. 81
Cosicchè, pur non ricorrendo un caso di concorso formale di reati, ai sensi dell'art. 81 cod.
art. 612 cod. pen
1 e 2 del medesimo testo di legge, tra cui rientra anche l'art. 612 cod. pen., laddove il fatto sia giudicato da un giudice diverso dal Giudice di pace, si osservano le disposizioni di cui al titolo 2, che disciplina le sanzioni applicabili dal Giudice di pace.
art. 81 cod. pen
Cosicchè, pur non ricorrendo un caso di concorso formale di reati, ai sensi dell'art. 81 cod. pen., il reato di minaccia sub a) è stato giudicato dal tribunale di Matera, competente per il delitto di cui al capo b).
art. 12 cod. proc. pen
Con orientamento pacifico, la giurisprudenza ritiene che, stante la prevalenza della menzionata norma speciale su quelle generali del codice di procedura penale, deve escludersi, con riguardo ai reati di competenza del Giudice di pace, l'operatività degli altri casi di connessione previsti dall'art. 12 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 5 n. 17954 del 01/04/2019
(Sez. 5 n. 17954 del 01/04/2019 Rv.
Sez. 1 n. 14679 del 19/03/2008
Sez. 1 n. 33054 del 11/07/2003
Sez. 5 n. 30523 del 09/05/2014
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da ALVAREZ GIUSEPPE nato a MONTALBANO JONICO il 05/10/1953 avverso la sentenza del 05/11/2021 della CORTE di APPELLO di POTENZAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Maria Teresa BELMONTE letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto procuratore generale, Andrea VENEGONI, che ha concluso per l'annullamento della sentenza impugnata limitatamente al reato di minaccia, di cui al capo 1).

RITENUTO IN FATTO

1.Con la sentenza impugnata, emessa il 05 novembre 2021, la Corte di appello di Potenza ha confermato la decisione del Tribunale di Matera, che aveva dichiarato Giuseppe Alvarez colpevole di minaccia semplice (capo a) e danneggiamento ( capo b) per avere minacciato un male ingiusto a Giovanni D'Amato, con le parole " quando arriviamo a Poi/coro ti spacco la testa!", e rotto il parabrezza dell'autovettura parcheggiata nella pubblica via, fatti commessi, rispettivamente, il 26/05/2016 e il 27/05/2016.

2. Ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, per il tramite del difensore di ufficio, avvocato Vincenzo Celano, che svolge due motivi. 2.1. Con il primo, denuncia violazione degli artt. 48 e 63 del D. Lgs. n. 274/2000, con riguardo al reato sub a), per l'omessa declaratoria di incompetenza per materia in favore del Giudice di pace di Matera, non ricorrendo un caso di concorso formale di reati - che legittima la deroga alla competenza del Giudice di pace - ma di continuazione tra reati, commessi in due giorni diversi, rientranti nella competenza di giudici diversi. 2.1.1.

Denuncia, altresì, l'illegalità della pena detentiva inflitta dalla Corte di appello, in violazione della previsione di cui all'art. 63 cit., secondo cui, nei casi indicati dall'art. 4 co. 1 e 2 del medesimo testo di legge, tra cui rientra anche l'art. 612 cod. pen., laddove il fatto sia giudicato da un giudice diverso dal Giudice di pace, si osservano le disposizioni di cui al titolo 2, che disciplina le sanzioni applicabili dal Giudice di pace. 2.2. Con il secondo motivo è denunciata mancanza di motivazione con riferimento al capo b), laddove la Corte di appello si sarebbe limitata a stigmatizzare l'assenza di specificità dell'atto di appello, omettendo di valutare le doglianze difensive, invece specifiche, riportate pedissequamente in ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.11 ricorso è fondato e la sentenza impugnata unitamente a quella di primo grado devono essere annullata, limitatamente al reato di cui al capo a). Nel resto, il ricorso è inammissibile. 2.11 primo motivo è fondato. Emerge dalle conformi sentenze di merito che i reati contestati sono stati ritenuti commessi in continuazione. D'altro canto l'uno risulta commesso il 26 maggio 2016 ( capo A), l'altro il giorno successivo ( capo B). Cosicchè, pur non ricorrendo un caso di concorso formale di reati, ai sensi dell'art. 81 cod. pen., il reato di minaccia sub a) è stato giudicato dal tribunale di Matera, competente per il delitto di cui al capo b). 2.1.

Tuttavia, la connessione tra procedimenti di competenza del giudice di pace e di altro giudice determina, ai sensi dell'art. 6 d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274, l'attribuzione della competenza per materia al giudice superiore soltanto in caso di concorso formale di reati, in tal senso deponendo l'espressa previsione della citata disposizione di legge. 2.2. Con orientamento pacifico, la giurisprudenza ritiene che, stante la prevalenza della menzionata norma speciale su quelle generali del codice di procedura penale, deve escludersi, con riguardo ai reati di competenza del Giudice di pace, l'operatività degli altri casi di connessione previsti dall'art. 12 cod. proc. pen. (Sez. 5 n. 17954 del 01/04/2019 Rv. 275911;

Sez. 1, n. 14679 del 19/03/2008,Rv. 239406; Sez. 1, n. 33054 del 11/07/2003 Rv. 226118). 2.3. Poiché, come premesso, tra il reato di lesioni e quello di minaccia, secondo quanto accertato dai giudici di merito, esiste unicità di disegno criminoso, ma non, all'evidenza, unicità di condotta, ai sensi dell'art. 81, primo comma, cod. pen., ricorre, con riguardo a tale delitto, la competenza del Giudice di pace, non operando la speciale previsione derogatoria della competenza del Giudice di pace, di cui all'art. 6 cit.. I reati avrebbero dovuto essere giudicati separatamente, non rilevando, ai fini della connessione, la mera unicità del disegno criminoso. 2.4.

Può anche aggiungersi, ad abundantiam, che la pena detentiva inflitta dal Tribunale risulta in ogni caso illegale, in quanto individuata in violazione dell'art. 63 del D.Lgs. n. 274 del 2000, secondo cui le pene più lievi introdotte dal medesimo testo normativo sono applicate ai reati di competenza del giudice di pace anche se giudicati da giudice diverso (Sez. 5, n. 30523 del 09/05/2014, rv. 260490). 2.5. Consegue a ciò che entrambe le sentenze di merito devono essere annullate limitatamente al delitto di minaccia ( capo a) in relazione al quale gli atti vanno rimessi al Giudice di pace di Bari, competente in relazione al territorio di Sammichele di Bari, in cui i fatti sono stati commessi.

3. La sentenza impugnata, previa eliminazione della pena inflitta per il reato di minaccia, pari a mesi due di reclusione ( cfr. pg . 9 della sentenza di primo grado, in cui, nel determinare la pena, il Tribunale ha operato sulla pena base di mesi dieci di reclusione, individuata per il più grave delitto di danneggiamento, un aumento di mesi due per la minaccia), deve essere, invece, confermata con riguardo al reato di danneggiamento sub b). 3.1. Invero, è' manifestamente infondato il secondo motivo, che non tiene conto della motivata argomentazione con la quale il Giudice a quo, pur sul rilievo della genericità del motivo di appello, ha, in ogni caso, scrutinato nel merito le doglianze della Difesa con riguardo alla configurabilità del fatto di danneggiamento rubricato al capo B), sottolineando come, anche a volere dare seguito alle doglianze difensive, già sulla base di quanto evidenziato dalla sentenza di primo grado, circa la sussistenza della violenza perpetrata ai danni della persona offesa e della esposizione del veicolo alla pubblica fede, il delitto risulta configurabile.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e quella di primo grado, limitatamente al reato di cui al capo a),disponendo la trasmissione degli atti al Giudice di pace di Bari per l'ulteriore corso ed eliminando la relativa pena di mesi due di reclusione. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso. C