Cassation appeal dismissed for generic grounds lacking specific correlation with the appealed judgment's reasoning.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the grounds were too generic and failed to specifically correlate with the appealed judgment. The appellant argued that the lower court erred in evaluating evidence and the victim's statements, but the Supreme Court found these complaints abstract and devoid of concrete references to the specific points of the decision. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay the procedural costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 173 t disp. att. cod. proc. pen.; Art. 616 c.p.p.: An appeal is inadmissible if the grounds are generic and fail to establish a specific correlation between the reasons cited in the appeal and the reasoning of the contested decision.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: NUCERA DOMENICO nato a MELITO DI PORTO SALVO il 27/06/1966 avverso la sentenza del 09/04/2019 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO CANANZI; lette le conclusioni depositate dal Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore LUIGI GIORDANO, con le quali ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. La Corte di appello di Reggio Calabria, con la sentenza emessa il 9 aprile 2019, riformava parzialmente, escludendo solo la recidiva e rideterminando la pena, la sentenza del Tribunale di Reggio Calabria, che aveva accertato la responsabilità penale di Domenico Nucera in relazione al delitto di lesioni personali.
2. Il ricorso per cassazione proposto nell'interesse di Domenico Nucera consta di un unico motivo, seppur articolato in plurime censure, enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione, secondo quanto disposto dall'art. 173 t disp. att. cod. proc. pen.
3. Il motivo di ricorso deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 582 cod. pen. Il ricorrente censura la sentenza impugnata in quanto avrebbe disatteso i principi in tema di prova indiziaria, necessari a comprovare la responsabilità dell'imputato, difettando dei requisiti della precisione, gravità e concordanza, in violazione dell'art. 192 cod. proc. pen. Inoltre, la sentenza risulterebbe viziata da motivazione carente e contraddittoria, oltre che dal travisamento della prova, avendo disatteso il contributo investigativo offerto dalla difesa. Ancora, lamenta il ricorrente che il Tribunale del riesame (rectius la Corte di appello) non avrebbe fatto buon governo dei principi in tema di valutazione delle dichiarazioni della persona offesa, risultanti lacunose e inverosimili oltre che incompatibili con il certificato medico rilasciato due giorni dopo i fatti.
4. Il Pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale, ha depositato requisitoria e conclusioni scritte — ai sensi dell'art. 23 comma 8, d.l. 127 del 2020 — datate 7 luglio 2022, con le quali ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.
5. Il ricorso è stato trattato senza intervento delle parti, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d. I. n. 137 del 2020, disciplina prorogata sino al 31 dicembre 2022 per effetto dell'art. 7, comma 1, d.l. n. 105 del 2021.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile.
2. Le censure mosse con l'unico motivo di ricorso sono in primo luogo generiche, non si confrontano con la sentenza impugnata, che ha dato conto della attendibilità delle dichiarazioni della persona offesa Giovanni Nucera, in ragione dei criteri di verifica della chiarezza e della coerenza del narrato, attendibilità per altro confortata dalle dichiarazioni di altri testimoni, che ebbero modo di osservare le lesioni patite dalla persona offesa, nonché dal referto medico e dalla stessa dichiarazione dell'imputato che, pur se ridimensionante l'accaduto, non negava l'incontro con la vittima. La Corte territoriale chiarisce anche che il referto medico aveva la stessa data delle lesioni, e non quella di due giorni dopo, come invece indicato dalla difesa per sostenere l'inattendibilità del riscontro.
3. La genericità delle censure, che non 'attaccano' nel merito il provvedimento impugnato, ma affermano esclusivamente principi di diritto senza attinenza alla sentenza impugnata, si palesa ulteriormente allorché il ricorrente indugia in astratto sulle regole del processo indiziario, mentre nel caso in esame la persona offesa narra quanto direttamente percepito, e pertanto non si vede in tema di prova per indizi perché la condotta di reato cade sotto la diretta osservazione del testimone. Come pure generico è il motivo, allorché lamenta carenza e contraddittoria motivazione, nonché travisamento, senza indicare in relazione a quale punto della decisione sussisterebbero i vizi denunciati e quale sia il risultato probatorio travisato; né risulta specifica la censura allorché denuncia omessa valutazione del contributo investigativo della difesa, senza enunciare in cosa questo sia consistito.
E bene è inammissibile il ricorso in esame, in quanto manca l'indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'atto d'impugnazione, che non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato. (Sez. 2, n. 11951 del 29/01/2014, Lavorato, Rv. 259425 - 01; Sez. 2, n. 19951 del 15 maggio 2008, Lo Piccolo, Rv. 240109; Sez. 1 n. 39598 del 30 settembre 2004, Burzotta, Rv. 230634). D'altro canto, la sentenza impugnata esamina adeguatamente le dichiarazioni della persona offesa, in sintonia con il principio consolidato per cui le regole dettate dall'art. 192, comma terzo, cod. proc. pen. non si applicano alle dichiarazioni della persona offesa, le quali possono essere legittimamente poste da sole a fondamento dell'affermazione di penale responsabilità dell'imputato, previa verifica, corredata da idonea motivazione, della credibilità soggettiva del dichiarante e dell'attendibilità intrinseca del suo racconto, che peraltro deve in tal caso essere più penetrante e rigoroso rispetto a quello cui vengono sottoposte le dichiarazioni di qualsiasi testimone (Sez.
U, n. 41461 del 19/07/2012, Bell'Arte, Rv. 253214 - 01). In motivazione le Sezioni Unite precisavano come, nel caso in cui la persona offesa si sia costituita parte civile, può essere opportuno procedere al riscontro di tali dichiarazioni con altri elementi, operazione compiuta nel caso di specie in modo esaustivo e logico dalla Corte di appello, tanto da non essere contestata con motivi specifici. Ne consegue l'inammissibilità del ricorso. \, 3 4. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna della parte ricorrente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p. (come modificato ex L. 23 giugno 2017, n. 103), al pagamento delle spese del procedimento e al versamento della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, così equitativamente determinata in relazione ai motivi di ricorso che inducono a ritenere la parte in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. 13/6/2000 n. 186).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così