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Sentenza — n. 46486/2022 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 46486/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 46486/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: CAFORIO GIUSEPPE nato a MOTTOLA il 24/05/1928 ANGELOVA ANELIYA ASENOVA nato il 27/06/1960 avverso la sentenza del 24/11/2021 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Presidente GIUSEPPE DE MARZO; lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore generale, dott.ssa Kate Tassone, la quale ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata, nonché le conclusioni scritte del difensore dei ricorrenti, che ha insistito per l'accoglimento dell'impugnazione.

Regesto Legislator

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art. 135 cod. pen; Sentenza — n. 46486/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Nell'interesse degli imputati è stato proposto ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo, con il quale si lamenta violazione di legge, invocando gli effetti della declaratoria di illegittimità costituzionale dell'art. 53, secondo comma, I. 689 del 1981 (Corte cost., sent. n. 28 del 2022) 3. Sono state trasmesse, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 28/10/2020, n. 137, conv. con I. 18/12/2020, n. 176, le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore generale, dott.ssa Kate Tassone, la quale ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata, nonché le conclusioni scritte del difensore dei ricorrenti, che ha insistito per l'accoglimento dell'impugnazione.

Parole chiave

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sanzioni pecuniarie modalità di calcolo dell'ammenda caso di rigore economico decisioni relative al trattamento economico calcolo dell'indennità risarcitoria ricalcolo del mantenimento postmatrimoniale

Disposizioni normative citate

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art. 135 cod. pen
La Corte territoriale è giunta a tale importo applicando, per ciascun giorno di pena detentiva irrogata, l'importo di 250,00 euro previsto dall'art. 135 cod. pen.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: CAFORIO GIUSEPPE nato a MOTTOLA il 24/05/1928 ANGELOVA ANELIYA ASENOVA nato il 27/06/1960 avverso la sentenza del 24/11/2021 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Presidente GIUSEPPE DE MARZO; lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore generale, dott.ssa Kate Tassone, la quale ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata, nonché le conclusioni scritte del difensore dei ricorrenti, che ha insistito per l'accoglimento dell'impugnazione.

Ritenuto in fatto 1. Con sentenza del 24 novembre 2021 la Corte d'appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto, in riforma della decisione di primo grado, ha sostituito la pena applicata agli imputati Giuseppe Caforio e Angelova Aneliya Asenova con la corrispondente pena pecuniaria determinata, per il primo, in 15.000,00 euro di multa e, per la seconda, in 67.500,00 euro di multa. La Corte territoriale è giunta a tale importo applicando, per ciascun giorno di pena detentiva irrogata, l'importo di 250,00 euro previsto dall'art. 135 cod. pen.

2. Nell'interesse degli imputati è stato proposto ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo, con il quale si lamenta violazione di legge, invocando gli effetti della declaratoria di illegittimità costituzionale dell'art. 53, secondo comma, I. 689 del 1981 (Corte cost., sent. n. 28 del 2022) 3. Sono state trasmesse, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 28/10/2020, n. 137, conv. con I. 18/12/2020, n. 176, le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore generale, dott.ssa Kate Tassone, la quale ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata, nonché le conclusioni scritte del difensore dei ricorrenti, che ha insistito per l'accoglimento dell'impugnazione.

Considerato in diritto 1. Il ricorso è fondato. Corte cost. n. 28 del 2022 ha, infatti, dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 53, secondo comma, della legge 24 novembre 1981 n. 689 nella parte in cui prevede che «[i]I valore giornaliero non può essere inferiore alla somma indicata dall'art. 135 del codice penale e non può superare di dieci volte tale ammontare», anziché «[i]l valore giornaliero non può essere inferiore a 75 euro e non può superare di dieci volte la somma indicata dall'art. 135 del codice penale». Il mutamento della cornice di riferimento per giungere alla determinazione della sanzione sostitutiva impone l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata limitatamente alla commisurazione del trattamento sanzionatorio.

È appena il caso di aggiungere che l'annullamento con rinvio disposto dalla Corte di Cassazione ai soli fini della rideterminazione della pena comporta la definitività dell'accertamento del reato e della responsabilità dell'imputato, sicché la formazione del giudicato progressivo impedisce, in sede di giudizio di rinvio, di dichiarare l'estinzione del reato per intervenuta prescrizione, maturata successivamente alla sentenza di annullamento parziale (Sez. 2, n. 4109 del 12/01/2016, Serafino, Rv. 265792 - 01).

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla determinazione della pena pecuniaria applicata in sostituzione di quella detentiva con rinvio alla Corte d'appello di Lecce per la ridetermin