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Sentenza — n. 46481/2022 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 46481/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 46481/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Esaminati gli atti processuali e riconosciuta la fondatezza dei rilievi articolati dal difensore del ricorrente, visto che la Corte di appello di Salerno ha effettivamente omesso di prendere in considerazione la richiesta (tempestivamente e correttamente trasmessa) dell'imputato detenuto di partecipare all'udienza del processo celebrato a suo carico, deve farsi applicazione del principio di diritto secondo cui la mancata traduzione all'udienza camerale d'appello, perché non disposta o non eseguita, dell'imputato che abbia tempestivamente manifestato in qualsiasi modo la volontà di comparire e che si trovi detenuto o soggetto a misure limitative della libertà personale, determina la nullità assoluta e insanabile del giudizio camerale e della relativa sentenza (Sez. U, n. 35399 del 24/06/2010, Rv. 247836). Principio, questo, del quale è stata ribadita la validità anche nel vigore della disciplina emergenziale di contenimento della pandemia da COVID-19 (Sez. 3 n. 3958 del 12/11/2021 - dep. 04/02/2022, Rv. :282888).

Regesto Legislator

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art. 624-bis cod. pen, art. 173 disp. att. cod. proc. pen; Sentenza — n. 46481/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Con requisitoria in data 3 ottobre 2022, rassegnata ai sensi dell'art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n.137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n.176 e degli artt. 1 e 7 del decreto-legge n. 105 del 2021, il Procuratore Generale, in persona del Sostituto Dottoressa Kate Tassont ha concluso per l'annullamento della sentenza impugnata.

Parole chiave

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domanda d'asilo di cittadino albanese domanda d'asilo tardiva diritto di essere arrestato domanda di revisione dell'asilo asilo politico procedura di rivendicazione nel pignoramento

Disposizioni normative citate

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art. 624-bis cod. pen
Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Salerno ha confermato la sentenza di condanna pronunciata, all'esito del giudizio abbreviato, nei confronti di Giallorenzo Alessandro per il delitto di cui all'art. 624-bis cod. pen., commesso in Agropoli il 6 febbraio 2021.
art. 173 disp. att. cod. proc. pen
Il ricorso per cassazione proposto dal difensore dell'imputato consta di due motivi, quivi enunciati ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen..
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: GIALLORENZO ALESSANDRO nato a EBOLI il 26/04/1992 avverso la sentenza del 11/01/2022 della CORTE APPELLO di SALERNOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore KATE TASSONE che ha concluso chiedendo RITENUTO IN FATI-0 1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Salerno ha confermato la sentenza di condanna pronunciata, all'esito del giudizio abbreviato, nei confronti di Giallorenzo Alessandro per il delitto di cui all'art. 624-bis cod. pen., commesso in Agropoli il 6 febbraio 2021.

2. Il ricorso per cassazione proposto dal difensore dell'imputato consta di due motivi, quivi enunciati ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen.. - Il primo motivo denuncia la violazione degli artt. 178, lett.

c) e 179 cod. proc. pen.. Si eccepisce che Giallorenzo, che si trovava in stato di custodia cautelare agli arresti domiciliari per la causa in trattazione, tramite il proprio difensore di fiducia, aveva inoltrato, a mezzo della posta elettronica certificata, alla Corte di appello di Salerno (all'indirizzo dedicato depositoattipenali.ca.salerno@giustiziacert.it) richiesta di autorizzazione a recarsi libero e senza scorta presso la Corte stessa al fine di presenziare all'udienza dell'il gennaio 2022, che lo vedeva interessato; richiesta effettivamente pervenuta nella Cancelleria del giudice in data 4 gennaio 2022, come da attestazione allegata al ricorso.

L'istanza, tuttavia, non era stata presa in considerazione dalla Corte procedente, che, infatti, nel verbale dell'udienza dell'il gennaio 2022 aveva dato atto dell'assenza dell'imputato detenuto che non aveva richiesto di parteciparvi. Si conclude, allora, nel senso che l'omessa partecipazione dell'imputato in vinculis al processo celebrato a suo carico, nonostante la richiesta tempestivamente avanzata, ha determinato la nullità assoluta della sentenza impugnata. - Il secondo motivo censura l'eccessività della pena irrogata per il reato in contestazione.

3. Con requisitoria in data 3 ottobre 2022, rassegnata ai sensi dell'art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n.137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n.176 e degli artt. 1 e 7 del decreto-legge n. 105 del 2021, il Procuratore Generale, in persona del Sostituto Dottoressa Kate Tassont ha concluso per l'annullamento della sentenza impugnata.

CONSIDERATO IN DIRITTO

La sentenza impugnata merita di essere annullata per le assorbenti ragioni di cui al primo motivo di ricorso.

1. Esaminati gli atti processuali e riconosciuta la fondatezza dei rilievi articolati dal difensore del ricorrente, visto che la Corte di appello di Salerno ha effettivamente omesso di prendere in considerazione la richiesta (tempestivamente e correttamente trasmessa) dell'imputato detenuto di partecipare all'udienza del processo celebrato a suo carico, deve farsi applicazione del principio di diritto secondo cui la mancata traduzione all'udienza camerale d'appello, perché non disposta o non eseguita, dell'imputato che abbia tempestivamente manifestato in qualsiasi modo la volontà di comparire e che si trovi detenuto o soggetto a misure limitative della libertà personale, determina la nullità assoluta e insanabile del giudizio camerale e della relativa sentenza (Sez. U, n. 35399 del 24/06/2010, Rv. 247836). Principio, questo, del quale è stata ribadita la validità anche nel vigore della disciplina emergenziale di contenimento della pandemia da COVID-19 (Sez. 3 n. 3958 del 12/11/2021 - dep. 04/02/2022, Rv. :282888).

2. S'impone, pertanto, l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Napoli.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di