Sentenza — n. 46480/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon la sentenza impugnata il Tribunale di Asti ha condannato Malandrone Roberto alla pena di mesi sei di reclusione ed Euro 200,00 di multa per il delitto di furto aggravato ex artt. 624 e 625, primo comma, n. 7, cod. pen. e gli ha concesso il beneficio della sospensione condizionale della pena.
Regesto Legislator
Generato dall'IASentenza — n. 46480/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Con requisitoria in data 2 ottobre 2022, rassegnata ai sensi dell'art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n.137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n.176 e degli artt. 1 e 7 del decreto-legge n. 105 del 2021, il Procuratore Generale, in persona del Sostituto Dottoressa Kate Tassone, ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata limitatamente alla concessione della sospensione condizionale della pena.
Parole chiave
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE TRIBUNALE DI ASTInel procedimento a carico di: MALANDRONE ROBERTO nato a ASTI il 19/01/1964 avverso la sentenza del 22/09/2021 del TRIBUNALE di ASTIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore KATE TASSONE che ha concluso chiedendo udito il difensore
RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza impugnata il Tribunale di Asti ha condannato Malandrone Roberto alla pena di mesi sei di reclusione ed Euro 200,00 di multa per il delitto di furto aggravato ex artt. 624 e 625, primo comma, n. 7, cod. pen. e gli ha concesso il beneficio della sospensione condizionale della pena.
2. Propone ricorso immediato per cassazione il Procuratore della Repubblica di Asti e denuncia, con un solo motivo, il vizio di violazione di legge e il vizio di motivazione. All'uopo deduce che della sospensione condizionale della pena Malandrone non avrebbe potuto beneficiare, avendone egli già goduto due volte, e che, comunque, nulla aveva argomentato il Tribunale in ordine alle ragioni della prognosi positiva circa la futura astensione dell'imputato dalla commissione di ulteriori reati.
3. Con requisitoria in data 2 ottobre 2022, rassegnata ai sensi dell'art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n.137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n.176 e degli artt. 1 e 7 del decreto-legge n. 105 del 2021, il Procuratore Generale, in persona del Sostituto Dottoressa Kate Tassone, ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata limitatamente alla concessione della sospensione condizionale della pena.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato.
1. Sebbene dal certificato del casellario in atti (estratto in data 2 dicembre 2021) risulti che a Malandrone Roberto la sospensione condizionale della pena non era stata mai in precedenza concessa, di modo che egli poteva beneficiarne in relazione alla pena inflittagli per il delitto oggetto di accertamento, tuttavia il Tribunale ha omesso di indicare le ragioni per le quali ha ritenuto di potere formulare prognosi positiva di non futura ricaduta nel reato da parte dell'imputato, nulla, in proposito, essendo possibile evincere, neppure implicitamente, dalla motivazione complessivamente considerata (Sez. 1, n. 8865 del 18/06/1992, Rv. 191628).
2. S'impone, dunque, l'annullamento della sentenza impugnata, limitatamente alla concessione della sospensione condizionale della pena, con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Torino, ai sensi dell'art. 569, comma 4, cod. proc. pen.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata, limitatamente alla concessione della sospensione condizionale della pena, con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Torino. Co