Sentenza — n. 46471/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAla seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Smyth Kevin, nato a Pescara il 23/06/1993, avverso la sentenza della Corte di Appello di L'Aquila emessa in data 08/11/2021; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere dott.ssa Rossella Catena; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Andrea Venegoni, che, ai sensi degli artt. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, convertito dalla legge n. 176 del 2020 e 16 d.l. 228 del 2021, ha chiesto l'inammissibilità del ricorso; letta la memoria a firma del difensore di fiducia dell'imputato, con cui si insiste nella richiesta di accoglimento del ricorso.RITENUTO IN FATTO 1.Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di L'Aquila confermava la sentenza emessa dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Pescara in data 12/12/2019, con cui Kevin Smith era stato condannato a pena di giustizia in relazione ai reati di cui agli artt. 582, 583, comma primo, n. 1, cod. pen., in Pescara il 23/10/2014.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 192 cod. proc. pen, art. 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 46471/2022 — snpen · Corte di Cassazione: A fronte di tali emergenze, inoltre, deve rilevarsi come il ricorso risulti versato in fatto, oltre che reiterativo del gravame, con conseguente inammissibilità dello stesso ed irrilevanza della prescrizione, maturata in epoca successiva alla sentenza impugnata. Dall'inammissibilità del ricorso discende, ai sensi del'art. 616 cod. proc. pen., la condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Smyth Kevin, nato a Pescara il 23/06/1993, avverso la sentenza della Corte di Appello di L'Aquila emessa in data 08/11/2021; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere dott.ssa Rossella Catena; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Andrea Venegoni, che, ai sensi degli artt. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, convertito dalla legge n. 176 del 2020 e 16 d.l. 228 del 2021, ha chiesto l'inammissibilità del ricorso; letta la memoria a firma del difensore di fiducia dell'imputato, con cui si insiste nella richiesta di accoglimento del ricorso.RITENUTO IN FATTO 1.Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di L'Aquila confermava la sentenza emessa dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Pescara in data 12/12/2019, con cui Kevin Smith era stato condannato a pena di giustizia in relazione ai reati di cui agli artt. 582, 583, comma primo, n. 1, cod. pen., in Pescara il 23/10/2014.
2. Kevin Smith ricorre, in data 12/02/2022, a mezzo del difensore di fiducia avv.to Antonio Olita, deducendo due motivi, di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.: 2.1 violazione di legge, in riferimento agli artt. 52 e 55 cod. pen., ai sensi dell'art. 606, lett. b), cod. proc. pen., essendo stata esclusa la scriminante della legittima difesa benché l'imputato fosse stato aggredito per primo, alle spalle, da un soggetto ubriaco e, pertanto, molesto, essendo, in tal caso, evidente la suddetta scrinninante, quanto meno sotto l'aspetto dell'eccesso colposo; 2.2 violazione di legge, in riferimento all'art. 192 cod. proc. pen., e vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606 lett.
b) ed e), cod. proc. pen., in riferimento alla valutazione della prova testimoniale, resa sia dalla persona offesa che dai testi Di Meo e Ranaldo, le cui divergenze erano già state evidenziate con l'atto di appello.
3. In data 19/009/2022 sono pervenute, a mezzo pec, conclusioni scritte del difensore dell'imputato, con cui si insiste nell'accoglimento del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso di Kevin Smith è inammissibile. La sentenza impugnata ha ricordato come sia stata riconosciuta all'imputato l'attenuante della provocazione - a causa di alcune espressioni offensive pronunciate dalla persona offesa ,/,escludendo, peraltro, la legittima difesa per l'assoluta sproporzione della reazione del ricorrente che, in quanto ex puglie, mai avrebbe potuto temere per la propria incolumità, anche in quanto circondato da un folto gruppo di amici. Il ricorso, sul punto, sembra non confrontarsi affatto con tale motivazione, limitandosi ad asserire che la persona offesa fosse ubriaca, circostanza versata in fatto che non emerge dalle sentenze di merito; in tal senso, infatti, i testi Pierluigi Nobili() e Simone Finocchio - come emerge dalla sentenza di primo rado - si erano limitati ad esprimere una loro sensazione.
In ogni caso, già il primo giudice aveva analizzato la versione della persona offesa - che ricordava di essere stata colpita con un pugno, che gli aveva cagionato la frattura del naso, da una persona che gridava di essere un pugile -, rilevandone l'attendibilità anche alla luce della conferma di tale versione da parte dei testi Lorenzo Di Meo e Simone Ranaldo. Inoltre, la natura e l'entità delle lesioni risulta confermata dalle certificazioni sanitarie che depongono per una evidente sproporzione tra la condotta della persona offesa e la reazione dell'imputato.
Va aggiunto che il contrasto tra le deposizioni dei testi - quelli della difesa che avevano riferito di frasi di scherno pronunciate dalla persona offesa, mentre il Ranaldo ed il Di Meo avevano affermato che l'aggressione era stata preceduta da sguardi non amicali - è stato risolto dal primo giudice alla luce delle certificazioni sanitarie, evidenziando la sproporzione della condotta dell'imputato, peraltro intervenuta allorquando la provocazione della persona offesa era del tutto cessata; il che, quindi, esclude, del tutto pacificamente la legittima difesa, anche putativa.
A fronte di tali emergenze, inoltre, deve rilevarsi come il ricorso risulti versato in fatto, oltre che reiterativo del gravame, con conseguente inammissibilità dello stesso ed irrilevanza della prescrizione, maturata in epoca successiva alla sentenza impugnata. Dall'inammissibilità del ricorso discende, ai sensi del'art. 616 cod. proc. pen., la condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Co