Sentenza — n. 46080/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon ordinanza del 13 dicembre 2021, il Tribunale di Palermo ha rigettato l'appello proposto da Valentina Mangano avverso l'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Palermo del 10 novembre 2021 con cui è stata rigettata l'istanza di revoca della misura degli arresti domiciliari con la procedura di controllo ex articolo 275-bis cod proc pen, applicata alla predetta in relazione ai delitti di cui agli articoli 110, 81 cpv, 2 e 11 d.lgs n. 74/2000, e 216, commal, n. 1 e 223, comma 2, n. 2, legge fall.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 589 cod.proc.pen; Sentenza — n. 46080/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 74/2000, e 216, commal, n. 1 e 223, comma 2, n. 2, legge fall.
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o la seguente SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di Mangano Valentina, nata a Palermo il 21/07/1994 avverso l'ordinanza del Tribunale di Palermo - Sezione per il riesame del 13 dicembre 2021 visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Anna Mauro; esaminata la requisitoria scritta del Sostituto procuratore generale presso questa Corte di cassazione, Antonietta Picardi, che ha concluso, per l'inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con ordinanza del 13 dicembre 2021, il Tribunale di Palermo ha rigettato l'appello proposto da Valentina Mangano avverso l'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Palermo del 10 novembre 2021 con cui è stata rigettata l'istanza di revoca della misura degli arresti domiciliari con la procedura di controllo ex articolo 275-bis cod proc pen, applicata alla predetta in relazione ai delitti di cui agli articoli 110, 81 cpv, 2 e 11 d.lgs n. 74/2000, e 216, commal, n. 1 e 223, comma 2, n. 2, legge fall.
2. Il difensore di fiducia dell'indagata, avv.to Tommaso De Lisi, ha proposto ricorso avverso la predetta ordinanza chiedendone l'annullamento.
3. Con atto dell' 8 luglio 2022, ha dichiarato di rinunciare all'impugnazione perché la misura cautelare è stata revocata. In considerazione di tale dichiarazione, deve darsi atto che è venuto meno l'interesse della ricorrente alla pronuncia.
4. L'impugnazione va dichiarata, quindi, inammissibile ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. d), cod, proc. pen. in relazione all'art. 589 cod.proc.pen.
5. Alla declaratoria di inammissibilità non segue la condanna alle spese e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende avendo la ricorrente ottenuto, solo dopo la proposizione del ricorso, il provvedimento favorevole che attendeva dalla decisione di questa Corte. (Sez. 2, n. 4452 del 08/01/2019, Cristallo, Rv. 274736 - 01)
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso. Roma, 8 settembre 2022 Il Presidente Ger Sebeone lA dkl."7" CORTE DI CASSAZIONE V SEZIONE PENALE