Sentenza — n. 46079/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAIl ricorrente impugna la sentenza con la quale la Corte d'appello di Palermo, confermando la decisione resa in primo grado, lo ha ritenuto responsabile del reato di furto pluriaggravato di energia elettrica. Articola un unico motivo di censura lamentando la mancanza di motivazione e la violazione di legge, con riferimento al motivo di gravarne con cui veniva eccepita la nullità della notifica del decreto di citazione disposta in favore dell'odierno imputato in ragione del mancato rispetto del termine, ex art. 601 c.p.p., tra la data di notifica del predetto decreto di citazione (avvenuta il 20 aprile 2021) e la data fissazione dell'udienza (celebratasi il 28 aprile 2021).
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 601 c.p; Sentenza — n. 46079/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Articola un unico motivo di censura lamentando la mancanza di motivazione e la violazione di legge, con riferimento al motivo di gravarne con cui veniva eccepita la nullità della notifica del decreto di citazione disposta in favore dell'odierno imputato in ragione del mancato rispetto del termine, ex art. 601 c.p.p., tra la data di notifica del predetto decreto di citazione (avvenuta il 20 aprile 2021) e la data fissazione dell'udienza (celebratasi il 28 aprile 2021).
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da GIACALONE GIOVANNI, nato a Mazara del Vallo, il 17 novembre 1975; avverso la sentenza del 28 aprile 2021, della Corte d'appello di Palermo; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; sentita la relazione svolta dal consigliere MICHELE CUOCO; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale FRANCESCA CERONI, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; lette le conclusioni depositate il 25 ottobre 2022, dall'avv. Leonardo Genna, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
e
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorrente impugna la sentenza con la quale la Corte d'appello di Palermo, confermando la decisione resa in primo grado, lo ha ritenuto responsabile del reato di furto pluriaggravato di energia elettrica. Articola un unico motivo di censura lamentando la mancanza di motivazione e la violazione di legge, con riferimento al motivo di gravarne con cui veniva eccepita la nullità della notifica del decreto di citazione disposta in favore dell'odierno imputato in ragione del mancato rispetto del termine, ex art. 601 c.p.p., tra la data di notifica del predetto decreto di citazione (avvenuta il 20 aprile 2021) e la data fissazione dell'udienza (celebratasi il 28 aprile 2021).
2. Il ricorso è manifestamente infondato. Dall'esame degli atti processuali (ai quali questa Corte può accedere quale giudice del fatto processuale) emerge che il decreto di citazione per il giudizio d'appello è stato notificato all'imputato, mediante consegna a mani proprie il 21 dicembre 2020, e allo stesso difensore, in via telematica, il 18 dicembre 2020.
3. Il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile ed il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali ed al versamento LvJG0 della somma di cinquemila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquemila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il