Sentenza — n. 46077/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACarmelino Trifirò impugna la sentenza con la quale la Corte d'appello di Messina ha dichiarato intempestivo l'appello da lui proposto avverso la condanna pronunciata a suo carico in primo grado. Il ricorso è articolato su un unico motivo con il quale si lamenta la mancata "critica rilettura del materiale probatorio" offerto, nonostante la dichiarata inammissibilità.
Regesto Legislator
Generato dall'IASentenza — n. 46077/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Il ricorso è articolato su un unico motivo con il quale si lamenta la mancata "critica rilettura del materiale probatorio" offerto, nonostante la dichiarata inammissibilità.
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da TRIFIRO' CARMELINO, nato a Barcellona Pozzo di Gotto, il 4 ottobre 1969; avverso la sentenza del 30 gennaio 2020, della Corte d'appello di Messina; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere MICHELE CUOCO; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale FRANCESCA CERONI, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; lette le conclusioni depositate il 15 novembre 2022 dall'avv. Alessandro Cataffi, nell'interesse della parte civile costituita;
RITENUTO IN FATTO
e
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Carmelino Trifirò impugna la sentenza con la quale la Corte d'appello di Messina ha dichiarato intempestivo l'appello da lui proposto avverso la condanna pronunciata a suo carico in primo grado.
2. Il ricorso è articolato su un unico motivo con il quale si lamenta la mancata "critica rilettura del materiale probatorio" offerto, nonostante la dichiarata inammissibilità.
3. Il ricorso è inammissibile in quanto l'unico motivo formulato non è scandito dalla necessaria critica analisi delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata ed è eccentrico rispetto alla decisione. La corte territoriale, infatti, ha dato atto dell'intempestività del ricorso proposto in appello, laddove il ricorrente non critica tale decisione, ma si limita a richiedere, pur a fronte della dedotta intempestività (ron specificamente contestata) una valutazione nel merito, che, invece, è preclusa proprio dalla rilevata inammissibilità dell'appello.
4. In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile ed il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
5. In ultimo, nulla può essere disposto in relazione alle richieste avanzate dalla parte civile, neppure ai fini della liquidazione delle spese, atteso che la relativa memoria è stata depositata solo il 15 novembre 2022, oltre il termine di cinque giorni "liberi" prima dell'udienza di cui all'art. 23, comrna 8, decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176. Termine che, come già precisato da questa Corte (Sez. 6, n. 13434 del 26/01/2021, Paolini, Rv. 281148 - 01, proprio con riferimento alla posizione della parte civile), deve essere inteso - in rapporto alla struttura della modalità procedimentale di trattazione scritta del giudizio di cui al citato art. 23 - quale termine perentorio per la stessa valida inserzione dell'atto nel processo relativo al giudizio di legittimità.
P.Q.M.
Dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle , , ammende. i2 Nulla sulle spese in favore delle parti civili. LiJJ ri ir4 m z o LU < z Così deciso