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Sentenza — n. 45743/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal for retrial due to procedural incompatibility between final conviction and non-prosecution order.

Numero d'incarto Sentenza — n. 45743/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible, upholding the lower court's rejection of the retrial request. The appellant argued that a 2018 conviction for false identity was inconsistent with a 2019 non-prosecution order based on new evidence. The court ruled that a non-prosecution order does not qualify as an 'irrevocable criminal judgment' under the relevant statute, thus failing the primary procedural requirement for a retrial.

Regesto Legislator

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Art. 630 lett. a) c.p.p.; Art. 425 c.p.p.; A non-prosecution order issued after a preliminary hearing does not constitute an irrevocable criminal judgment for the purpose of requesting a retrial under Art. 630 lett. a) c.p.p., as its non-definitive nature precludes it from serving as a parameter for revision proceedings.

Parole chiave

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Italian Criminal Procedure Retrial Request Non-Prosecution Order Irrevocable Judgment False Identity Procedural Inadmissibility Art. 630 c.p.p. uso di false generalità

Disposizioni normative citate

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Art. 630 lett. a) c.p.p.
Con l'ordinanza impugnata la Corte d'appello di Potenza ha dichiarato inammissibile l'istanza proposta da Pietrasanta Gimi ai sensi dell'art. 630 lett.
Art. 425 c.p.p.
a) c.p.p., prospettando il contrasto tra giudicati ed in particolare tra la sentenza di condanna di cui aveva invocato la revoca e quella emessa ex art. 425 c.p.p. dal G.u.p.
Art. 616 c.p.p.
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue ai sensi dell'art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, mentre il Collegio ritiene di non dover procedere alla condanna dello stesso al versamento di una somma alla cassa delle ammende.
art. 496 c.p
per ottenere la revisione della sentenza definitiva di condanna pronunziata nei suoi confronti dal Tribunale di Brindisi il 6 giugno 2018 per il reato di cui all'art. 496 c.p.
art. 495 c.p
ad oggetto fatti inconciliabili con quelli accertati nel successivo procedimento a suo carico per il reato di cui all'art. 495 c.p.
art. 425 c.p
a) c.p.p., prospettando il contrasto tra giudicati ed in particolare tra la sentenza di condanna di cui aveva invocato la revoca e quella emessa ex art. 425 c.p.p.
art. 616 c.p
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Giurisprudenza citata

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Sez. 3, Sentenza n. 39191 del 18/06/2014, Ventura
Sez. 6, Sentenza n. 29275 del 21/05/2010, C.
260391; Sez. 6, Sentenza n. 29275 del 21/05/2010, C., Rv.
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Testo completo

a seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: Pietrasanta Gimi, nato in Jugoslavia, il 23/7/1972; avverso l'ordinanza del 1/4/2022 della Corte d'appello di Potenza; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Luca Pistorelli; lette le conclusioni del Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. Fulvio Baldi, il quale ha richiesto il rigetto del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con l'ordinanza impugnata la Corte d'appello di Potenza ha dichiarato inammissibile l'istanza proposta da Pietrasanta Gimi ai sensi dell'art. 630 lett.

a) c.p.p. per ottenere la revisione della sentenza definitiva di condanna pronunziata nei suoi confronti dal Tribunale di Brindisi il 6 giugno 2018 per il reato di cui all'art. 496 c.p. ad oggetto fatti inconciliabili con quelli accertati nel successivo procedimento a suo carico per il reato di cui all'art. 495 c.p. ed esitato nella sentenza di non luogo a procedere del G.u.p. del Tribunale di Brindisi del 16 maggio 2019.

2. Avverso l'ordinanza ricorre il condannato deducendo violazione di legge e vizi di motivazione. Rileva il ricorrente come la condanna di cui ha chiesto la revoca è stata pronunziata per aver egli dichiarato agli operanti nel corso di un controllo di polizia di chiamarsi Pietrasanta Gimi, mentre veniva accertato che all'atto della sua immigrazione in Italia egli aveva fornito il nome di Gurabardhi Gimi, con il quale gli era stato rilasciato il permesso di soggiorno e riconosciuto lo status di apolide. Posto che, come stabilito nella successiva sentenza emessa dal G.u.p. del Tribunale di Brindisi, Pietrasanta Gimi è l'effettivo nome del condannato, illogicamente la Corte territoriale avrebbe escluso l'inconciliabilità dei fatti posti a fondamento dei due provvedimenti, rimanendo dimostrato che egli non ha declinato false generalità, come invece ritenuto nella sentenza del 2018.

E del resto con il nome di Pietrasanta Gimi il ricorrente aveva successivamente conseguito il rilascio di un ulteriore premesso di soggiorno e documenti d'identità e sempre in ragione dell'accertamento della sua reale identità il Giudice di pace di Brindisi aveva annullato nel 2020 il decreto di espulsione emesso nei confronti di Gurabardhi Gimi.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile.

2. La richiesta di revisione era effettivamente inammissibile, ancorchè per un motivo pregiudiziale e diverso da quello individuato dalla Corte territoriale, la cui decisione è però corretta in diritto, risultando dunque irrilevanti le argomentazioni che l'hanno sostenuta. Il ricorrente, infatti, aveva proposto la suddetta richiesta con riferimento all'ipotesi disciplinata dall'art. 630 lett.

a) c.p.p., prospettando il contrasto tra giudicati ed in particolare tra la sentenza di condanna di cui aveva invocato la revoca e quella emessa ex art. 425 c.p.p. dal G.u.p. del Tribunale di Brindisi il 16 maggio 2019. Va allora ricordato come, secondo il costante insegnamento di questa Corte, nella nozione di "altra sentenza penale irrevocabile" di cui alla citata lett.

a) dell'art. 630, comma primo, c.p.p., non rientra la sentenza di non luogo a procedere emessa all'esito dell'udienza preliminare, in quanto la non definitività dell'accertamento che ne costituisce l'oggetto e che ne spiega la revocabilità, impedisce che tale provevdinnento possa costituire parametro per il giudizio di revisione (ex multis Sez. 3, Sentenza n. 39191 del 18/06/2014, Ventura, Rv. 260391; Sez. 6, Sentenza n. 29275 del 21/05/2010, C., Rv. 248257). In realtà il ricorrente avrebbe dovuto attivare la procedura di revisione sotto altro profilo, ossia quello di cui alla lett.

c) dello stesso art. 630 menzionato, posto che la menzionata decisione del G.u.p. di Brindisi si fonda su acquisizioni documentali inedite e successive alla pronunzia della sentenza sottoposta a revisione, eventualmente idonee a dimostrare come il condannato non abbia mai fornito false generalità agli operanti.

3. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue ai sensi dell'art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, mentre il Collegio ritiene di non dover procedere alla condanna dello stesso al versamento di una somma alla cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle