Sentenza — n. 45741/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAIl difensore della parte civile Lasperanza Carlo segnala l'omessa statuizione, nella sentenza della quinta sezione penale n. n. 17788/2022 del 11/03/2022, sulla liquidazione delle spese in proprio favore, nonostante avesse partecipato al giudizio di legittimità mediante deposito di una memoria; chiede, quindi, che l'errore sia emendato ai sensi dell'art. 130 cod. proc. pen.
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Generato dall'IAart. 130 cod. proc. pen; Sentenza — n. 45741/2022 — snpen · Corte di Cassazione: n. 17788/2022 del 11/03/2022, sulla liquidazione delle spese in proprio favore, nonostante avesse partecipato al giudizio di legittimità mediante deposito di una memoria; chiede, quindi, che l'errore sia emendato ai sensi dell'art. 130 cod. proc. pen.
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la seguente SENTENZA sulla segnalazione di errore materiale della parte civile LASPERANZA CARLO nato a ROMA il 23/12/1956 relativa alla sentenza della Quinta Sezione penale n. 17788/2022 del 11/03/2022, che ha deciso sul ricorso proposto da: VALENTINI MIRELLA nata a ROMA il 01/06/1950 visti gli atti; sentita la relazione svolta dal consigliere Elisabetta Morosini; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Luigi Giordano, che ha chiesto la correzione dell'errore materiale; lette le conclusioni del difensore della parte civile, avv. Cristina Ciufoli, che ha chiesto di accogliere l'istanza di correzione.
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il difensore della parte civile Lasperanza Carlo segnala l'omessa statuizione, nella sentenza della quinta sezione penale n. n. 17788/2022 del 11/03/2022, sulla liquidazione delle spese in proprio favore, nonostante avesse partecipato al giudizio di legittimità mediante deposito di una memoria; chiede, quindi, che l'errore sia emendato ai sensi dell'art. 130 cod. proc. pen.
2. La richiesta non può essere accolta. La parte civile aveva partecipato all'udienza del 11 marzo 2022 - celebrata nelle forme del rito scritto ai sensi dell'ad. 23, comma 8, dl. n. 137 del 2020- depositando una articolata memoria e rassegnando le proprie conclusioni nei seguenti termini: "dichiarare l'inammissibilità del ricorso proposto dall'imputata per genericità e/o manifesta infondatezza dei motivi". Non risulta avanzata (né contestualmente alla memoria, né successivamente nei termini previsti) una richiesta di rifusione delle spese sostenute nel giudizio di legittimità.
Non si vede, pertanto, in una ipotesi di omessa presentazione della nota spese —che non osterebbe alla liquidazione sulla base delle tariffe vigenti — ma in un caso di mancanza di domanda di condanna alle spese, che, ai sensi dell'ad. 541 cod. proc. pen., preclude la possibilità di una liquidazione di ufficio. Ergo non ricorre un errore materiale, suscettibile di emenda ex art. 130 cod. proc. pen., poichè, evidentemente, il collegio ha deciso di non liquidare le spese in favore della parte civile, in assenza di domanda.
3. Consegue il rigetto dell'istanza con condanna dell'istante al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta l'istanza e condanna l'istante al pagamento delle spese processuali.