Court dismisses material error correction request regarding civil party damages allocation in Italian criminal procedure.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court rejected an application by civil parties to correct a criminal judgment for allegedly omitting specific names when awarding damages. The defense argued that four distinct civil parties were represented by two different lawyers, yet the judgment only listed two names. The court ruled that the record proved a single lawyer represented all four parties, making the omission a matter of legal choice rather than a correctable material error. Consequently, the request was dismissed, and the applicants were ordered to pay procedural costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 130 c.p.p.; Art. 131 c.p.p.: A request for correction of a material error is inadmissible when the alleged omission stems from a substantive choice regarding the representation of parties rather than a factual mistake in the record.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sulla segnalazione di errore materiale 1. della parte civile DE PINTO TERESA ROSARIA 2. dalla parte civile ANCONA ANTONIO relativa alla sentenza della Quinta Sezione penale 16171/2022 del 07/02/2022, che decide sul ricorso proposto da: AMATO GIUSEPPE nato a MOLFETTA il 03/01/1961 visti gli atti; sentita la relazione svolta dal consigliere Elisabetta Morosini; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Luigi Giordano, che ha chiesto la correzione dell'errore materiale.
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. L'avv. Leonardo Iannone del foro di Trani, in qualità di difensore delle parti civili De Pinto Teresa Rosaria e Ancona Antonio, segnala, ai sensi dell'art. 130 cod. proc. pen., l'omessa statuizione sulle richieste formulate dalle parti civili da lui assistite all'udienza di discussione del 7 febbraio 2022. A detta udienza aveva partecipato l'avv. Giancarlo Ascanio del foro di Roma giusta delega sia dell'avv. Luigi Leonardo Covella (che assisteva le parti civili Ancona Domenica Daniela e Ancona Vito Fabio) sia dell'avv. Leonardo Iannone (che assisteva gli odierni ricorrenti).
Sostiene che la sentenza ha liquidato in favore delle parti civili la somma di euro 3.920,00 oltre accessori di legge, senza tenere conto che le parti civili erano quattro e ogni "coppia" era assistita da un diverso difensore. Chiede, pertanto, che sia nella motivazione sia nel dispositivo della sentenza, dopo l'inciso «che liquida in complessivi euro 3.920,00», vengano aggiunte le seguenti parole: «in favore delle parti civili De Pinto Teresa Rosaria e Ancona Antonio ed in complessivi euro 3.920,00 in favore delle parti civili Ancona Domenica Daniela e Ancona Vito Fabio» oltre accessori di legge.
2. La richiesta non può essere accolta per due ordini di ragioni, tra loro concorrenti: - sia dal ruolo sia dal verbale di udienza del 7 febbraio 2022 risulta che l'avv. Giancarlo Ascanio difendeva tutte e quattro le parti civili e che due di esse erano difese, anche dall'avv. Iannone. Quindi dagli atti risulta erroneo il presupposto di fatto da cui muove l'istanza e gli istanti non allegano alcun atto processuale a sostegno della loro richiesta; - in ogni caso è chiara la volontà del collegio di liquidare in tutto, a favore delle parti civili, la somma complessiva di euro 3.920,00; non si tratta di un errore materiale per omissione ma di una scelta come tale non emendabile con la procedura di correzione dell'errore materiale; scelta conforme, peraltro, a quanto risultante dal verbale e dal ruolo di udienza: tutte e quattro le parti civili erano difese da un unico difensore (l'avv. Ascanio), cui si aggiungeva l'avv. Iannone per due di esse.
3. Consegue il rigetto dell'istanza con condanna degli istanti al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta l'istanza e condanna gli istanti al pagamento delle spese proc