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Sentenza — n. 45738/2022 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 45738/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 45738/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Anna Ruffini impugna la sentenza con la quale il Giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Sondrio ha applicato la pena concordata per i reati di cui agli artt. 216 e 217 I. fall. irrogando anche le relative sanzioni accessorie fallimentari. La ricorrente articola un solo motivo d'impugnazione con il quale si duole da un canto che le sanzioni accessorie non sarebbero state concordate dalle parti (cosicché si prospetterebbe un difetto di correlazione tra la richiesta di applicazione della pena e la sentenza) e, dall'altro, che difetterebbe, comunque, una effettiva motivazione in ordine alla relativa durata.

Regesto Legislator

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Sentenza — n. 45738/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 216 e 217 I. fall. irrogando anche le relative sanzioni accessorie fallimentari. La ricorrente articola un solo motivo d'impugnazione con il quale si duole da un canto che le sanzioni accessorie non sarebbero state concordate dalle parti (cosicché si prospetterebbe un difetto di correlazione tra la richiesta di applicazione della pena e la sentenza) e, dall'altro, che difetterebbe, comunque, una effettiva motivazione in ordine alla relativa durata.

Parole chiave

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pena accessoria sanzioni pecuniarie sanzione sproporzionata confisca sotto sanzione internazionale pena convenzionale ammende per infrazione procedurale
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Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da RUFFINI ANNA, nata a Morbegno, il 27 luglio 1955; avverso la sentenza del 7 aprile 2022, del Giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Sondrio; visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere MICHELE CUOCO; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale GIUSEPPE RICCARDI, che ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata limitatamente alla durata delle pene accessorie fallimentari;

RITENUTO IN FATTO

e

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Anna Ruffini impugna la sentenza con la quale il Giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Sondrio ha applicato la pena concordata per i reati di cui agli artt. 216 e 217 I. fall. irrogando anche le relative sanzioni accessorie fallimentari. La ricorrente articola un solo motivo d'impugnazione con il quale si duole da un canto che le sanzioni accessorie non sarebbero state concordate dalle parti (cosicché si prospetterebbe un difetto di correlazione tra la richiesta di applicazione della pena e la sentenza) e, dall'altro, che difetterebbe, comunque, una effettiva motivazione in ordine alla relativa durata.

2. La censura è parzialmente fondata. Il giudice ben può applicare una misura accessoria non concordata (arg. ex Sez. U, n. 21368 del 26/09/2019, dep. 2020, Savin, Rv. 279348), ma in tal caso la statuizione è impugnabile - anche dopo l'introduzione dell'art. 448, comma 2- bis, cod. proc. pen. - con ricorso per cassazione anche per vizio di motivazione, riguardando un aspetto della decisione estraneo all'accordo intervenuto tra le parti (Sez. 6, n. 16508 del 27/05/2020, Rv. 278962). In concreto, la sentenza impugnata ha applicato le pene accessorie fallimentari senza alcuna effettiva motivazione, attraverso la semplice ed assertiva indicazione di una ritenuta congruità, senza alcun riferimento ai criteri di cui all'ad 133 cod. pen. (necessario parametro di determinazione delle dette sanzioni:

Sez. U, n. 28910 del 28/02/2019, Suraci, Rv. 276286). La sentenza impugnata, pertanto, deve essere annullata limitatamente alla durata delle pene accessorie fallimentari, con rinvio al Tribunale di Sondrio, ufficio del Giudice per le indagini preliminari, per un nuovo giudizio sul punto indicato.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla durata delle pene accessorie, con rinvio per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di Sondrio, ufficio del Giudice per le indagini preliminari. Così deciso il 25 ottobre 2022 Il Consigliere estensor