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Sentenza — n. 45732/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal against conviction for violence private due to lack of procedural vices.

Numero d'incarto Sentenza — n. 45732/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, upholding the lower court's conviction for the crime of violence private. The appellant argued that the event did not occur, the evidence lacked intent, and the appellate court improperly shifted the burden of proof regarding the victim's business plans. The court rejected these claims, finding the facts clearly established the threat's intent and the resulting disruption of the victim's commercial activities.

Regesto Legislator

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Art. 610 cod. pen.; Art. 591, comma 4, cod. proc. pen.: An appeal is inadmissible if the grounds are generic, fail to specify new elements, or contradict the clear factual reconstruction by the lower courts regarding the existence of the criminal event and subjective intent.

Parole chiave

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violence private crime inadmissible appeal generic appeal grounds burden of proof criminal intent element risarcimento per atto illecito momento del reato azione penale privata

Disposizioni normative citate

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Art. 610 cod. pen.
Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Lecce ha confermato, anche agli effetti civili, la condanna di Auro Daniele per il reato di cui all'art. 610 cod. pen., commesso ai danni di Tateo Marco e Pronat Giorgia.
Art. 131-bis cod. pen.
Con il terzo motivo il ricorrente deduce analoghi vizi in punto di esclusione della particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis cod. pen.
Art. 591, comma 4, cod. proc. pen.
Peraltro era già inammissibile per genericità l'omologo motivo di appello (art. 591, comma 4, cod. proc. pen.), che si limitava a chiedere l'applicazione dell'art.
art. 610 cod. pen
Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Lecce ha confermato, anche agli effetti civili, la condanna di Auro Daniele per il reato di cui all'art. 610 cod. pen., commesso ai danni di Tateo Marco e Pronat Giorgia.
art. 131-bis cod. pen
Con il terzo motivo il ricorrente deduce analoghi vizi in punto di esclusione della particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis cod. pen.
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Testo completo

o la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: AURO DANIELE nato a CHIOGGIA il 20/06/1976 avverso la sentenza del 03/02/2021 della CORTE di APPELLO di LECCEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Elisabetta Maria Morosini; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Andrea Venegoni, che ha concluso chiedendo di dichiarare inammissibile il ricorso; udito il difensore dell'imputato, avv. Danilo Di Serio, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Lecce ha confermato, anche agli effetti civili, la condanna di Auro Daniele per il reato di cui all'art. 610 cod. pen., commesso ai danni di Tateo Marco e Pronat Giorgia.

2. Avverso la sentenza ricorre l'imputato, tramite il difensore, articolando tre motivi. 2.1. Con il primo contesta la sussistenza del reato sotto il profilo oggettivo e soggettivo: - non si sarebbe realizzato l'evento del delitto di violenza privata; - non sarebbe configurabile neppure un tentativo, trattandosi di reato impossibile per inidoneità dell'azione; - difetterebbe la prova del dolo. 2.2. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in merito al verificarsi dell'evento del reato. La Corte di appello: - avrebbe immotivatamente escluso rilevanza al fatto che la persona offesa aveva avviato l'attività commerciale (a giugno 2014); - avrebbe invertito l'onere probatorio gravante sull'accusa nel definire "mera supposizione" la tesi difensiva per cui Tateo avrebbe ritardato l'apertura dell'attività per problemi economici. 2.3. Con il terzo motivo il ricorrente deduce analoghi vizi in punto di esclusione della particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis cod. pen.

3. Si è proceduto a discussione orale su richiesta della difesa.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Il primo motivo si risolve nella prospettazione del fatto in termini diversi da quelli ricostruiti in sentenza. 2.1. I giudici di primo e di secondo grado, con valutazione conforme, hanno ricostruito l'accaduto come segue: - nel settembre 2013 Tateo Marco si trova all'interno di un locale, in compagnia di Pronat Giorgia, Oliva Franco e De Giorgi Antonio, unitamente ai quali sta valutando gli interventi di ristrutturazione necessari per avviare una attività di bar-pasticceria; - la conversazione tra i quattro viene interrotta dall'imputato (gestore di un bar sito nelle vicinanze) che, approfittando della serranda "semi-aperta", si introduce all'interno del locale, chiede di parlare con il titolare, indicatogli in Tateo, quindi si congeda dando a quest'ultimo una pacca sulla spalla e dicendogli: "poi vediamo se aprite"; - a seguito di tale intimidazione, Oliva e De Giorgi raccomandano a Tateo di riflettere sui rischi legati alla iniziativa commerciale; - nei giorni successivi Tateo subisce vari avvertimenti, uno dei quali certamente riferibile all'imputato: quest'ultimo, incontrando la vittima per strada, mima, al suo indirizzo, il gesto dello strangolamento;- a causa dell'accaduto, sia Oliva sia De Giorgi ritirano la propria disponibilità a occuparsi della ristrutturazione del locale; il primo, in particolare, recede dal contratto di fornitura dei mobili, nonostante i due fossero legati da pregressi e consolidati rapporti lavorativi.

La forza intimidatoria espressa dall'imputato si è manifestata anche in sede di escussione testimoniale di De Giorgi e, addirittura, di Tateo Giuseppe che, all'atto di testimoniare, si è definito "ex padre" di Tateo Marco. 2.2. Alla luce di questa ricostruzione, risultano con chiarezza: - la minaccia (peraltro reiterata e proterva) rivolta dall'imputato verso la persona offesa al fine di impedirgli di aprire una attività concorrenziale alla sua; - la carica intimidatrice che ha indotto due professionisti a recedere immediatamente dalla collaborazione con Tateo; - l'evento del reato consistito nella interruzione dei rapporti di progettazione e fornitura di Oliva e De Giorgi riverberatasi nella apertura del locale che è avvenuta solo a giugno 2014 a notevole distanza di tempo da quella originariamente prevista. 2.3.

La questione sull'elemento soggettivo del reato è nuova e, comunque, è manifestamente infondata, essendo chiaro l'atteggiamento volitivo dell'imputato insito nel suo comportamento e da questo chiaramente espresso.

3. Il secondo motivo è manifestamente infondato. Non risulta alcuna inversione dell'onere probatorio. La Corte di appello ha indicato gli elementi a carico dell'imputato idonei a condurre a una affermazione di responsabilità per il reato di cui all'art. 610 cod. pen. Ha poi osservato che l'ipotesi difensiva di un ritardo nell'apertura del bar, asseritamente attribuibile a difficoltà economiche, non trovasse alcun aggancio probatorio e rimanesse pertanto relegata all'alveo della mera congettura. Profilo su cui il motivo di ricorso si rivela anche generico, dato che neppure in questa sede indica quali elementi, in tesi non valutati, avrebbero dovuto condurre a una diversa conclusione.

4. Il terzo motivo, che lamenta il mancato riconoscimento della causa di non punibilità prevista dall'art. 131-bis, cod. pen., è manifestamente infondato. La Corte di appello ha fornito congrua motivazione a sostegno dell'affermazione per cui l'offesa non possa connotarsi in termini di particolare tenuità, tenuto conto del contesto e della finalità perseguita. Peraltro era già inammissibile per genericità l'omologo motivo di appello (art. 591, comma 4, cod. proc. pen.), che si limitava a chiedere l'applicazione dell'art. 131-bis cod. pen., senza indicare quali elementi concreti giustificassero la richiesta: "I presupposti per l'applicabilità dell'istituto appena menzionato sono la particolare tenuità dell'offesa e la non abitualità del comportamento, presupposti questi ultimi che sono chiaramente emersi dall'istruttoria dibattimentale" (pag. 6 atto di appello).

5. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma, che si stima equa, di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della som