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Sentenza — n. 45731/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal claiming generic charge nullity, ruling defendant waived objection by failing to raise it timely.

Numero d'incarto Sentenza — n. 45731/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, upholding the lower court's conviction for aggravated theft of electricity. The appellant argued the charge was too generic and violated defense rights, but the court found the specific facts of the illegal connection were clearly established during the investigation. Since the appellant failed to raise this nullity objection within the strict statutory deadline, the court ruled the defect was waived and the conviction stands.

Regesto Legislator

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Art. 178, Art. 181, Art. 491 c.p.p.; A defect in the indictment regarding insufficient fact determination constitutes a relative nullity that must be raised by the accused within the prescribed time limit, failing which it is deemed waived and cannot be raised ex officio.

Parole chiave

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relative nullity waiver of objection statutory deadline insufficient fact determination criminal procedure code defense rights inadmissible appeal danneggiamento d'impianti elettrici

Disposizioni normative citate

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Art. 178 c.p.p.
Art. 181 c.p.p.
pen., ma rientra tra quelle relative di cui all'art. 181 dello stesso codice, con la conseguenza che essa non può essere rilevata d'ufficio, ma deve essere eccepita, a pena di decadenza, entro il termine previsto dall'art.
Art. 491 c.p.p.
181 dello stesso codice, con la conseguenza che essa non può essere rilevata d'ufficio, ma deve essere eccepita, a pena di decadenza, entro il termine previsto dall'art. 491 cod.
art. 625 c.p
240888), che, in tema di furto di energia elettrica, qualora la sottrazione dell'energia avvenga mediante l'allacciamento diretto alla rete di distribuzione, sussiste sempre l'aggravante di cui all'art. 625 c.p., n.
art. 491 cod. proc. pen
181 dello stesso codice, con la conseguenza che essa non può essere rilevata d'ufficio, ma deve essere eccepita, a pena di decadenza, entro il termine previsto dall'art. 491 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 5, n. 16993 del 02/03/2020
Ne consegue che se l'imputato, nella fase istruttoria, ha conosciuto esattamente i termini dell'addebito, esplicando la più ampia attività difensiva, non sussiste la nullità del decreto di citazione, ancorché l'imputazione in esso enunciata sia generica (Sez. 5, n. 16993 del 02/03/2020, Rv.
Sez. 1, n. 8836 del 06/06/1983
279090; Sez. 1, n. 8836 del 06/06/1983, Rv.
Sez. 5, n. 24592 del 30/04/2021
ex plurimis, Sez. 5, n. 24592 del 30/04/2021, Rv.
Sez. 4, n. 23660 del 23/11/2012
Sez. 4, n. 23660 del 23/11/2012, dep.
Sez. 4, n. 27445 del 04/06/2008
256190; Sez. 4, n. 27445 del 04/06/2008, Rv.
Sez. 5, n. 29933 del 16/06/2006
(Sez. 5, n. 29933 del 16/06/2006, Rv.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: CASERTA ROSARIO, nato a Palermo, il 26 luglio 1993; avverso la sentenza del 9 dicembre 2020, della Corte d'appello di Palermo; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere MICHELE CUOCO; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale ANDREA VENEGONI, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso o la sua infondatezza;

RITENUTO IN FATTO

1. Oggetto dell'impugnazione è la sentenza con la quale la Corte d'appello di Palermo, confermando la condanna pronunciata in primo grado a carico di Rosario Caserta, lo ha ritenuto responsabile del reato di furto continuato ed aggravato di energia elettrica.

2. Il ricorrente articola un unico motivo di ricorso con il quale deduce la genericità del capo d'imputazione, con particolare riferimento alla contestazione f dell'aggravante, indicata nel solo riferimento normativo, senza alcuna ulteriore specificazione quanto alle modalità con le quali sarebbe avvenuto l'allacciamento ed il conseguente danneggiamento.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è manifestamente infondato Appare opportuno, preliminarmente, rilevare come la nullità del capo d'imputazione intanto può ritenersi sussistente in quanto l'indeterminatezza e la genericità delle indicazioni attinenti al fatto contestato siano state assolute e totali e cioè tali da impedire o rendere inattuabile l'esercizio del diritto di difesa. Cosicché, sotto tale profilo assume rilievo non solo la letterale formulazione del capo di imputazione, ma, complessivamente, tutta l'attività svolta nel corso dell'istruttoria, verificando se l'imputato sia stato adeguatamente informato e posto in grado di difendersi.

Ne consegue che se l'imputato, nella fase istruttoria, ha conosciuto esattamente i termini dell'addebito, esplicando la più ampia attività difensiva, non sussiste la nullità del decreto di citazione, ancorché l'imputazione in esso enunciata sia generica (Sez. 5, n. 16993 del 02/03/2020, Rv. 279090; Sez. 1, n. 8836 del 06/06/1983, Rv. 160851). In concreto, da un canto nel capo d'imputazione è espressamente contestato che la condotta si sarebbe consumata mediante allaccio abusivo alla rete Enel e questa Corte ha più volte ribadito (cfr. ex plurimis, Sez. 5, n. 24592 del 30/04/2021, Rv. 281440;

Sez. 4, n. 23660 del 23/11/2012, dep. 2013, Rv. 256190; Sez. 4, n. 27445 del 04/06/2008, Rv. 240888), che, in tema di furto di energia elettrica, qualora la sottrazione dell'energia avvenga mediante l'allacciamento diretto alla rete di distribuzione, sussiste sempre l'aggravante di cui all'art. 625 c.p., n. 2, atteso che in tal caso il flusso abusivo può essere generato solo attraverso il seppur marginale danneggiamento per distacco dei fili conduttori. Dall'altro, nel corso dell'istruttoria (cfr. sentenza di primo grado), l'indicazione contenuta nel capo d'imputazione veniva ulteriormente specificata, precisando che l'allaccio diretto alla rete elettrica avveniva mediante un cavo bipolare da 6 mm, in rame, collegato mediante morsetti in una cassa di derivazione posta sul muro di cinta esterno, dove transitava la linea Enel.

In ogni caso, la nullità della citazione a giudizio per insufficiente determinazione del fatto non è una nullità di ordine generale, a norma dell'art.178 cod. proc. pen., ma rientra tra quelle relative di cui all'art. 181 dello stesso codice, con la conseguenza che essa non può essere rilevata d'ufficio, ma deve essere eccepita, a pena di decadenza, entro il termine previsto dall'art. 491 cod. proc. pen. (Sez. 5, n. 29933 del 16/06/2006, Rv. 235150), circostanza che non risulta essersi verificata nel caso di specie. Tanto dà conto della manifesta infondatezza del motivo di ricorso.

In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile ed il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 9 nove