Cassation court annuls appeal judgment regarding Stefano Lai due to incorrect prescription calculation ignoring recidiva effects.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Procuratore Generale requested the annulment of the Cagliari Court of Appeal's decision declaring the crime against Stefano Lai extinguished by prescription. The court found the lower court erred in applying the prescription period, failing to account for the aggravating effect of recidiva which extended the maximum penalty and thus the prescription term. Consequently, the Supreme Court annulled the contested judgment and remanded the case for a new trial.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 99, comma 4, cod. pen.; Artt. 157, 161 cod. pen.: In cases of recidiva, the limitation period for prescription is calculated based on the aggravated maximum penalty, not the base penalty, and the extension of this period does not affect the qualification of recidiva itself.
Parole chiave
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI CAGLIARInel procedimento a carico di: LAI STEFANO nato a CAGLIARI il 08/07/1979 inoltre: PORCU ETTORE avverso la sentenza del 17/02/2021 della CORTE D'APPELLO DI CAGLIARIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI FRANCOLINI letta la requisitoria scritta presentata - ex art. 23, comma 8, decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, conv. con modif. dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 — dal Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione LUIGI GIORDANO, che ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata;RITENUTO IN FATTO 1.
Con sentenza del giorno 17 febbraio 2021 la Corte di appello di Cagliari, a seguito del gravame interposto - per quel che qui rileva - nell'interesse di Stefano Lai, in riforma della pronuncia resa il 21 dicembre 2018 del Tribunale di Cagliari ha dichiarato non doversi precedere nei confronti dell'imputato (oltre che di Mattia Farigu e Efisio Tacconi) per il reato di sequestro di persona in pregiudizio di Ettore Porcu, con la recidiva reiterata, specifica e infraquinquennale per il Lai, perché estinto per prescrizione.
2. Avverso la decisione di appello relativa al Lai il Procuratore generale presso la Corte di appello di Cagliari ha proposto ricorso per cassazione, formulando un unico motivo (di seguito enunciato nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.), con il quale ha denunciato la violazione della legge penale (art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen.) e, in particolare degli artt. 157, 161, comma 2, e 99, comma 4, cod. pen. Ad avviso della Parte pubblica ricorrente, infatti, erroneamente si sarebbe ritenuto spirato il termine di prescrizione del reato, commesso il 17 aprile 2009, per il Lai alla stregua dei coimputati, tenuto conto della ritenuta recidiva ex art. 99, comma 4, cod. pen. a lui contestata, nonché dell'interruzione e della sospensione del medesimo termine.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato, nei termini di seguito esposti.
1. Le Sezioni Unite di questa Corte hanno da ultimo chiarito che «in tema di recidiva, il limite all'aumento di pena previsto dall'art. 99, sesto comma, cod. pen. non rileva in ordine alla qualificazione della recidiva, prevista dal secondo e dal quarto comma del predetto articolo, come circostanza ad effetto speciale, né influisce sui termini di prescrizione, determinati ai sensi degli artt. 157 e 161 cod. pen., come modificati dalla legge 5 dicembre 2005, n. 251, il cui computo è da effettuarsi secondo parametri oggettivi, generali e astratti» (Sez.
U, n. 30046 del 23/06/2022, Cirelli, Rv. 283328 - 01). Nel caso di specie al Lai è stato contestato il delitto di sequestro di persona, commesso il 17 aprile 2009, con la recidiva reiterata, specifica e infraquinquennale; e la Corte di merito, pur considerando infondato il gravame avverso la decisione di condanna di primo grado (che aveva ritenuto la predetta recidiva), ha erroneamente dichiarato estinto per prescrizione il reato anche in relazione al Lai. Il termine, infatti, non è invece decorso con riguardo a quest'ultimo imputato alla luce della pena edittale massima di otto anni posta il delitto e tenuto conto dell'aumento di due terzi (pari a cinque anni e quattro mesi) per la già menzionata recidiva qualificata ex art. 99, comma 4, cod. proc. pen., nonché della sospensione per complessivi centosessantacinque giorni (in ragione del differimento delle udienze del 10 luglio 2 (\i 2015, del 10 aprile 2018 e del 2 ottobre 2018 per impedimento del difensore) e dell'interruzione di esso (artt. 157, 159 e 161 cod. proc. pen.).
Pertanto, la sentenza impugnata, limitatamente a Stefano Lai, deve essere annullata con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di Cagliari.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di C