Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Sentenza — n. 45692/2022 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 45692/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 45692/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

Con sentenza del 16 luglio 2021, la Corte di appello di Ancona ha confermato la condanna pronunciata in data 15 aprile 2019 dal Tribunale di Ascoli Piceno in composizione monocratica nei confronti di Babolo Luigi con la quale era condannato, a seguito di giudizio abbreviato per il reato di cui all'art.455 cod. pen., concesse le circostanze attenuanti generiche equivalenti alla contestata recidiva alla pena di anni 1 di reclusione e 400,00 di multa, oltre statuizioni accessorie. L'accusa attiene alla spendita presso un esercizio ciornmerciale di San Benedetto del Tronto di una moneta contraffatta di euro 50,00 consegnata al rivenditore per un acquisto di euro 7,50 e per la detenzione di un'altra moneta egualmente contraffatta del medesimo taglio. Con la recidiva reiterata. Fatti accaduti in San Benedetto del Tronto in data 29 marzo 2017.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Sentenza — n. 45692/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Secondo la giurisprudenza di questa Corte: "Nel giudizio di appello, il mancato rispetto del termine a comparire di venti giorni stabilito dall'art. 601, comma 3, cod. proc. pen. integra una nullità di ordine generale relativa all'intervento dell'imputato, che deve essere rilevata o dedotta entro i termini previsti dall'art. 2 180 cod. proc. pen., e cioè prima della deliberazione della sentenza di secondo grado. (Sez. 6, n. 28408 del 23/06/2022, Rv. 283349). Non avendo la Corte provveduto a rilevare l'eccezione, tempestivamente proposta, il processo va annullato con rinvio per nuovo esame a diverso collegio della Corte di appello.

Parole chiave

Generato dall'IA
diritto di ottenere una decisione violazione dei diritti procedurali tempestività dell'inoltro tassa di bollo non pagata ritardo ingiustificato oltraggio alla corte
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: BABOLO LUIGI nato a NAPOLI il 07/06/1966 avverso la sentenza del 16/07/2021 della CORTE APPELLO di ANCONAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere EGLE PILLA; Letta la requisitoria scritta del Sostituto Procuratore generale presso la Corte di Cassazione FRANCESCA CERONI che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso. Lette le conclusioni scritte del difensore di fiducia, avv. UMBERTO GRAMENZI, per il ricorrente il quale in replica alle conclusioni del Sostituto Procuratore generale ha insistito per l'accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 16 luglio 2021, la Corte di appello di Ancona ha confermato la condanna pronunciata in data 15 aprile 2019 dal Tribunale di Ascoli Piceno in composizione monocratica nei confronti di Babolo Luigi con la quale era condannato, a seguito di giudizio abbreviato per il reato di cui all'art.455 cod. pen., concesse le circostanze attenuanti generiche equivalenti alla contestata recidiva alla pena di anni 1 di reclusione e 400,00 di multa, oltre statuizioni accessorie. L'accusa attiene alla spendita presso un esercizio ciornmerciale di San Benedetto del Tronto di una moneta contraffatta di euro 50,00 consegnata al rivenditore per un acquisto di euro 7,50 e per la detenzione di un'altra moneta egualmente contraffatta del medesimo taglio. Con la recidiva reiterata. Fatti accaduti in San Benedetto del Tronto in data 29 marzo 2017.

2. Avverso tale decisione ha proposto ricorso l'imputato, con atto contenente un unico motivo e sottoscritto dal difensore di fiducia. 2.1. Con l'unico motivo è stata dedotta la violazione dell'art.606 lett b) cod. proc. pen. per la nullità della notifica del decreto di citazione per il giudizio di appello. Evidenzia la difesa che: - il decreto di citazione è stato notificato al ricorrente in data 28 giugno 2021 attraverso i carabinieri di Melito per l'udienza fissata per la data del 16 luglio 2021; -con memoria difensiva inviata a mezzo PEC presso la Cancelleria la difesa eccepiva il mancato rispetto dei termini a comparire; - all'udienza del 16 luglio 2021 la Corte pronunciava sentenza senza pronunciarsi in relazione alla eccezione formulata. Il ricorrente ha concluso reiterando le proprie argomentazioni anche nelle memorie successivamente depositate per l'annullamento con rinvio alla Corte territoriale per nuovo giudizio.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è fondato.

1. Dagli atti del fascicolo esaminati dal Collegio in considerazione del dedotto error in procedendo (Sez. U., n.42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv.220092) risulta che: - il decreto di citazione è stato notificato al ricorrente in data 28 giugno 2021 attraverso i carabinieri di Melito per l'udienza fissata per la data del 16 luglio 2021; -con memoria difensiva inviata a mezzo pec. presso la Cancelleria la difesa eccepiva il mancato rispetto dei termini a comparire; - all'udienza del 16 luglio 2021 la Corte pronunciava sentenza senza pronunciarsi in relazione alla eccezione formulata.

Secondo la giurisprudenza di questa Corte: "Nel giudizio di appello, il mancato rispetto del termine a comparire di venti giorni stabilito dall'art. 601, comma 3, cod. proc. pen. integra una nullità di ordine generale relativa all'intervento dell'imputato, che deve essere rilevata o dedotta entro i termini previsti dall'art. 2 180 cod. proc. pen., e cioè prima della deliberazione della sentenza di secondo grado. (Sez. 6, n. 28408 del 23/06/2022, Rv. 283349). Non avendo la Corte provveduto a rilevare l'eccezione, tempestivamente proposta, il processo va annullato con rinvio per nuovo esame a diverso collegio della Corte di appello.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Perugia. Così deciso