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Sentenza — n. 45088/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of specificity and improper request for evidentiary re-evaluation.

Numero d'incarto Sentenza — n. 45088/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant argued that the lower court failed to properly define the crime of aggravated theft and inadequately addressed evidentiary discrepancies. The court rejected these claims, ruling that the first ground lacked specificity and the second ground improperly sought a re-evaluation of evidence, which is reserved for the trial court.

Regesto Legislator

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Art. 624-bis cod. pen.; Art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.: Cassation appeals must be specific and cannot request a re-evaluation of evidence or the meaning of proof, as such matters belong exclusively to the trial court's discretionary assessment.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility lack of specificity grounds evidence re-evaluation prohibition aggravated theft definition procedural costs and fine abbandono del procedimento per truffa inchiesta penale inchiesta per falsità atti

Disposizioni normative citate

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Art. 624-bis cod. pen.
Ai fini della configurabilità del reato previsto dall'art. 624-bis cod.
Art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.
17568 del 22/03/2021) che è estraneo all'ambito applicativo dell'art. 606, comma 1, lett.
Art. 616 cod. proc. pen.
Alla pronuncia di inammissibilità consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, in ragione delle questioni dedotte, appare equo determinare in euro 3.000,00.
Art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Nell'interesse del Testa è stato proposto ricorso per cassazione, affidato ai motivi di seguito enunciati nei limiti richiesti dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1.
d.l. 28 ottobre 2020, n. 137
23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, conv.
artt. 624-bis cod. pen
Con sentenza del 9 dicembre 2021 la Corte d'appello di Catania ha confermato la decisione di primo grado che aveva condannato Raffaele Testa alla pena ritenuta di giustizia, in relazione al reato di cui agli artt. 624-bis cod. pen.
art. 173 disp. att. cod. proc. pen
Nell'interesse del Testa è stato proposto ricorso per cassazione, affidato ai motivi di seguito enunciati nei limiti richiesti dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
art. 624-bis cod. pen
Ai fini della configurabilità del reato previsto dall'art. 624-bis cod.
art. 616 cod. proc. pen
Alla pronuncia di inammissibilità consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, in ragione delle questioni dedotte, appare equo determinare in euro 3.000,00.

Giurisprudenza citata

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Sez. 5, n. 34475 del 21/06/2018, Tako
Sez. 5, n. 17568 del 22/03/2021
Al riguardo, va ribadito (v., di recente, Sez. 5, n. 17568 del 22/03/2021) che è estraneo all'ambito applicativo dell'art.
Sez. 5, n. 8094 del 11/01/2007, Ienco
Sono, pertanto, inammissibili, in sede di legittimità, le censure che siano nella sostanza rivolte a sollecitare soltanto una rivalutazione del risultato probatorio (Sez. 5, n. 8094 del 11/01/2007, Ienco, Rv.
Sez. 5, n. 18542 del 21/01/2011, Carone
ex plurimis, Sez. 5, n. 18542 del 21/01/2011, Carone, Rv.
Sez. 5, n. 36764 del 24/05/2006, Bevilacqua
Così come sono estranei al sindacato della Corte di cassazione i rilievi in merito al significato della prova ed alla sua capacità dimostrativa (Sez. 5, n. 36764 del 24/05/2006, Bevilacqua, Rv.
Sez. 6, n. 36546 del 03/10/2006, Bruzzese
234605; conf., ex plurimis, Sez. 6, n. 36546 del 03/10/2006, Bruzzese, Rv.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: TESTA RAFFAELE nato a CATANIA il 08/03/1987 avverso la sentenza del 09/12/2021 della CORTE APPELLO di CATANIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE DE MARZO; udite le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore generale, dott. Luigi Birritteri, il quale ha concluso per 15/inammissibilità del ricorso.Ritenuto in fatto 1. Con sentenza del 9 dicembre 2021 la Corte d'appello di Catania ha confermato la decisione di primo grado che aveva condannato Raffaele Testa alla pena ritenuta di giustizia, in relazione al reato di cui agli artt. 624-bis cod. pen.

2. Nell'interesse del Testa è stato proposto ricorso per cassazione, affidato ai motivi di seguito enunciati nei limiti richiesti dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo si lamentano vizi motivazionali, in relazione al rigetto della doglianza difensiva con la quale si contestava la definizione giuridica del fatto, da sussumere, secondo il ricorrente, nella fattispecie di furto aggravato. Si osserva che la Corte territoriale non aveva verificato l'effettiva utilizzazione, da parte delle persone offese, dei locali adibiti a studio professionale. 2.2. Con il secondo motivo si lamentano vizi motivazionali, in relazione alla sussistenza di un quadro indiziario sufficiente a sostenere l'accusa, rilevando che la Corte territoriale non aveva fornito alcun ragionamento adeguato a superare le discrasie sottolineate con l'atto di appello.

3. Sono state trasmesse, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, conv. con I. 18 dicembre 2020, n. 176, le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore generale, dott. Luigi Birritteri, il quale ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. Considerato in diritto 1. Il primo motivo è inammissibile per manifesta infondatezza e assenza di specificità. Ai fini della configurabilità del reato previsto dall'art. 624-bis cod. pen., rientrano nella nozione di privata dimora i luoghi nei quali si svolgono non occasionalmente atti della vita privata - compresi quelli destinati ad attività lavorativa o professionale - e che non siano aperti al pubblico né accessibili a terzi senza il consenso del titolare (Sez. 5, n. 34475 del 21/06/2018, Tako, Rv. 273633 — 01, proprio con riguardo alla qualificazione ex art. 624-bis cod. pen. del furto commesso di notte all'interno di uno studio legale, ricorrendo i presupposti dello ius excludendi alios, dell'accesso non indiscriminato al pubblico e della presenza costante di persone, anche eventualmente in orario notturno, essendo il titolare libero di accedervi in qualunque momento della giornata).

Il rilievo svolto in ricorso, secondo il quale non sarebbe stata accertata l'effettiva utilizzazione da parte delle persone offese dei locali adibiti a studio legale, oltre a contrastare logicamente in modo frontale, con i beni che sono stati sottratti (somme di denaro, arredi e un p.c.), rappresenta una questione nuova rispetto a quella svolta in appello, che, invece, sulla erronea premessa che il furto avesse riguardato un immobile disabitato sito al primo piano dell'edificio e non lo studio legale, ha tratto la conseguenza dell'erronea definizione giuridica del fatto.

In definitiva, è radicalmente diverso il presupposto in fatto del motivo d'appello rispetto a quello che sorregge la doglianza sviluppata nel ricorso per cassazione.

2. Il secondo motivo è inammissibile, in quanto, nella sostanza, aspira ad una rivalutazione delle risultanze istruttorie inammissibile in questa sede e ripropone critiche oggetto di puntuale esame critico da parte della Corte territoriale. Al riguardo, va ribadito (v., di recente, Sez. 5, n. 17568 del 22/03/2021) che è estraneo all'ambito applicativo dell'art. 606, comma 1, lett.

e) cod. proc. pen. ogni discorso confutativo sul significato della prova, ovvero di mera contrapposizione dimostrativa, considerato che nessun elemento di prova, per quanto significativo, può essere interpretato per "brani" né fuori dal contesto in cui è inserito, sicché gli aspetti del giudizio che consistono nella valutazione e nell'apprezzamento del significato degli elementi acquisiti attengono interamente al merito e non sono rilevanti nel giudizio di legittimità se non quando risulti viziato il discorso giustificativo sulla loro capacità dimostrativa.

Sono, pertanto, inammissibili, in sede di legittimità, le censure che siano nella sostanza rivolte a sollecitare soltanto una rivalutazione del risultato probatorio (Sez. 5, n. 8094 del 11/01/2007, Ienco, Rv. 236540; conf. ex plurimis, Sez. 5, n. 18542 del 21/01/2011, Carone, Rv. 250168). Così come sono estranei al sindacato della Corte di cassazione i rilievi in merito al significato della prova ed alla sua capacità dimostrativa (Sez. 5, n. 36764 del 24/05/2006, Bevilacqua, Rv. 234605; conf., ex plurimis, Sez. 6, n. 36546 del 03/10/2006, Bruzzese, Rv. 235510).

3. Alla pronuncia di inammissibilità consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, in ragione delle questioni dedotte, appare equo determinare in euro 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favo