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Sentenza — n. 45081/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal for fraud conviction as it attacks merits rather than showing clear error.

Numero d'incarto Sentenza — n. 45081/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay costs and a fine. The appellant argued the lower court misinterpreted evidence regarding missing accounting documents and improperly weighed witness credibility. The court rejected these claims, ruling that the arguments sought a re-evaluation of facts rather than demonstrating a manifest error in the trial court's reasoning.

Regesto Legislator

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Art. 606 cod. proc. pen.; Art. 616 cod. proc. pen.: Appeals must cite manifest errors in reasoning or evidence; attacks on the persuasiveness of the lower court's evaluation of facts or credibility are inadmissible.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility manifest error of reasoning credibility assessment re-evaluation of facts procedural penalty bancarotta fraudolenta fatture fittizie irregolarità finanziarie

Disposizioni normative citate

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Art. 606 cod. proc. pen.
Con esso, invero, il ricorrente ha articolato censure che, pur essendo state da lui riferite alle categorie del vizio di motivazione e del vizio di inosservanza della legge, ai sensi dell'art. 606 cod.
Art. 616 cod. proc. pen.
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione, consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende, che deve determinarsi in euro 3.000,00.
art. 192 cod. proc. pen
Con particolare riferimento alle dichiarazioni rese dallo Stievano (concorrente nel reato, giudicato separatamente), i giudici di merito sarebbero incorsi in un'evidente violazione dell'art. 192 cod.
art. 606 cod. proc. pen
Con esso, invero, il ricorrente ha articolato censure che, pur essendo state da lui riferite alle categorie del vizio di motivazione e del vizio di inosservanza della legge, ai sensi dell'art. 606 cod.
art. 616 cod. proc. pen
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione, consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende, che deve determinarsi in euro 3.000,00.

Giurisprudenza citata

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Sez. 6, n. 10795 del 16/02/2021, Lori
Al riguardo va evidenziato che, per dedurre in sede di legittimità il vizio di travisamento della prova, è necessario la dimostrazione della verità dell'elemento fattuale invocato (Sez. 6, n. 10795 del 16/02/2021, Lori, Rv.
Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone
pen., sono all'evidenza dirette a ottenere un inammissibile sindacato sul merito delle valutazioni effettuate dalla Corte di appello (Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv.
Sez. U, n. 18620 del 19/01/2017, Patalano
207944; Sez. U, n. 18620 del 19/01/2017, Patalano).
Sez. 3, n. 38431 del 31 gennaio 2018, Ndoja
Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: BALLERINI RICCARDO nato a COMO il 10/11/1970 avverso la sentenza del 10/11/2021 della CORTE DI APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERANGELO CIRILLO; letta la requisitoria a firma del Sostituto Procuratore generale GIOVANNI DI LEO, che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. La sentenza impugnata è stata pronunziata il 10 novembre 2021 dalla Corte di appello di Milano, che ha riformato - limitatamente al trattamento sanzionatorio - la sentenza del Giudice per l'udienza preliminare di Como, resa all'esito di rito abbreviato, che aveva condannato per bancarotta fraudolenta documentale Ballerini Riccardo, nella qualità di amministratore di fatto della società "Ristorante Villa Olmo S.a.s. di Picchio Adriano & C.", dichiarata fallita il 29 dicembre 2014.

2. Contro la sentenza della Corte di appello, l'imputato ha proposto ricorso per cassazione a mezzo del difensore di fiducia. 2.1. Con un primo motivo, deduce il vizio di motivazione. Sostiene che la Corte di appello avrebbe travisato la prova costituita dalla corrispondenza intervenuta tra il dr. Caspani, primo curatore fallimentare nominato, e la dr.ssa Nespoli, che l'aveva sostituito. Il contenuto di tale corrispondenza, a parere del ricorrente, farebbe sorgere il dubbio che la documentazione contabile della società sussistesse e si sarebbe poi smarrita nel passaggio di essa dallo Stievano Andrea (che in data 15 gennaio 2014 aveva acquisito l'intero capitale sociale e assunto il ruolo di socio accomandatario) al primo curatore nominato.

Il ricorrente afferma, anche, che, dall'atto notarile di cessione delle quote, si desumerebbe che lo Stievano avrebbe preso visione almeno dell'ultimo bilancio approvato. 2.2. Con un secondo motivo, deduce il vizio di motivazione e l'inosservanza della legge penale, con riferimento agli artt. 533 e 192 cod. proc. pen. Sostiene che le dichiarazioni rese da Talon, Di Benedetto, Stievano e Picchio sarebbero state travisate, poiché da esse non sarebbe desumibile che l'imputato rivestisse il ruolo di amministratore di fatto. Con particolare riferimento alle dichiarazioni rese dallo Stievano (concorrente nel reato, giudicato separatamente), i giudici di merito sarebbero incorsi in un'evidente violazione dell'art. 192 cod. proc. pen., atteso che sarebbe palese la carenza della credibilità soggettiva del dichiarante e l'inattendibilità oggettiva delle sue dichiarazioni; mancherebbero, inoltre, i riscontri estrinseci.

Il ricorrente, infine, sostiene che i giudici di merito non avrebbero adeguatamente valutato gli elementi a discarico, costituiti dalla procura institoria a favore di SaenKova (moglie dell'imputato) e dalle dichiarazioni rese da Picchio Adriano.

3. Il Procuratore generale, nelle sue conclusioni scritte, ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso.

4. L'avv. Giancarlo Ferrara, per l'imputato, ha depositato due memorie scritte, con le quali ha replicato alle conclusioni del Procuratore generale e ha insistito per raccoglimento del ricorso.CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. 1.1. Il primo motivo è manifestamente infondato. Dalla corrispondenza riportata nel ricorso tra il dr. Caspani e la dr.ssa Nespoli non emerge alcun travisamento di prova. Al riguardo va evidenziato che, per dedurre in sede di legittimità il vizio di travisamento della prova, è necessario la dimostrazione della verità dell'elemento fattuale invocato (Sez. 6, n. 10795 del 16/02/2021, Lori, Rv. 281085).

Nel caso in esame, invece, dalla corrispondenza riportata nel ricorso, al più, emerge che il nuovo curatore ha dovuto più volte chiedere al suo predecessore la consegna della documentazione della società, ma non certo che la documentazione era stata smarrita. Quanto alla circostanza che, dall'atto notarile di cessione delle quote, si desumerebbe che lo Stievano avesse preso visione dell'ultimo bilancio approvato, va rilevato che si tratta di un elemento del tutto generico e privo del necessario requisito di decisività. 1.2. Il secondo motivo è inammissibile.

Con esso, invero, il ricorrente ha articolato censure che, pur essendo state da lui riferite alle categorie del vizio di motivazione e del vizio di inosservanza della legge, ai sensi dell'art. 606 cod. proc. pen., sono all'evidenza dirette a ottenere un inammissibile sindacato sul merito delle valutazioni effettuate dalla Corte di appello (Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944; Sez. U, n. 18620 del 19/01/2017, Patalano). Egli, in realtà, non deduce alcun travisamento della prova o una manifesta illogicità della motivazione, risultante dal testo del provvedimento impugnato, ma offre al giudice di legittimità frammenti probatori o indiziari che tendono a sollecitare un'inammissibile rivalutazione dei fatti nella loro interezza (Sez. 3, n. 38431 del 31 gennaio 2018, Ndoja, Rv. 273911).

Va ricordato che <<in tema di motivi di ricorso per cassazione, non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del processo, sicché sono inammissibili tutte le doglianze che "attaccano" la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento» (Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747).

2. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione, consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende, che deve determinarsi in euro 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro