Sentenza — n. 45078/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IALa sentenza impugnata è stata pronunziata il 18 giugno 2021 dal Giudice di pace di Avellino, che ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di Sellitto Donato, in ordine al reato di cui all'art. 612 cod. pen., per remissione tacita di q uerela. Avverso la sentenza della Corte di appello, il Pubblico ministero (a seguito di richiesta, avanzata ex art. 572 cod. proc. pen., dalla persona offesa Sarno Rosanna) ha proposto ricorso per cassazione. 2.1 Con un unico motivo, lamenta la mancata notifica alla persona offesa del verbale dell'udienza del 3 novembre 2020. Rappresenta che, a tale udienza, il Giudice di pace aveva disposto la notifica alla persona offesa del verbale d'udienza, nella parte in cui documentava l'avvertimento diretto a quest'ultima che l'eventuale perdurare della sua assenza avrebbe assunto il significato di una tacita remissione di querela. Nessuna delle notifiche tentate, tuttavia, era andata a buon fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 612 cod. pen, art. 572 cod. proc. pen; Sentenza — n. 45078/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 612 cod. pen., per remissione tacita di q uerela. Avverso la sentenza della Corte di appello, il Pubblico ministero (a seguito di richiesta, avanzata ex art. 572 cod. proc. pen., dalla persona offesa Sarno Rosanna) ha proposto ricorso per cassazione. 2.1 Con un unico motivo, lamenta la mancata notifica alla persona offesa del verbale dell'udienza del 3 novembre 2020. Rappresenta che, a tale udienza, il Giudice di pace aveva disposto la notifica alla persona offesa del verbale d'udienza, nella parte in cui documentava l'avvertimento diretto a quest'ultima che l'eventuale perdurare della sua assenza avrebbe assunto il significato di una tacita remissione di querela. Nessuna delle notifiche tentate, tuttavia, era andata a buon fine.
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI AVELLINOnel procedimento a carico di SELLITTO DONATO nato a MONTORO INFERIORE il 21/01/1951 avverso la sentenza del 18/06/2021 del GIUDICE DI PACE di AVELLINOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERANGELO CIRILLO; letta la requisitoria a firma del Sostituto Procuratore generale GIOVANNI DI LEO, che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. La sentenza impugnata è stata pronunziata il 18 giugno 2021 dal Giudice di pace di Avellino, che ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di Sellitto Donato, in ordine al reato di cui all'art. 612 cod. pen., per remissione tacita di q uerela.
2. Avverso la sentenza della Corte di appello, il Pubblico ministero (a seguito di richiesta, avanzata ex art. 572 cod. proc. pen., dalla persona offesa Sarno Rosanna) ha proposto ricorso per cassazione. 2.1 Con un unico motivo, lamenta la mancata notifica alla persona offesa del verbale dell'udienza del 3 novembre 2020. Rappresenta che, a tale udienza, il Giudice di pace aveva disposto la notifica alla persona offesa del verbale d'udienza, nella parte in cui documentava l'avvertimento diretto a quest'ultima che l'eventuale perdurare della sua assenza avrebbe assunto il significato di una tacita remissione di querela. Nessuna delle notifiche tentate, tuttavia, era andata a buon fine.
3. Il Procuratore generale, nelle sue conclusioni scritte, ha chiesto di annullare con rinvio la sentenza impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso deve essere accolto. 1.1. Premesso che «integra remissione tacita di querela la mancata comparizione alla udienza dibattimentale (nella specie davanti al Giudice di pace) del querelante, previamente ed espressamente avvertito dal giudice che l'eventuale sua assenza sarà interpretata come fatto incompatibile con la volontà di persistere nella querela>> (Sez. U, n. 31668 del 23/06/2016, Pastore, Rv. 267239). Nel caso in esame, il querelante non può ritenersi avvertito, poiché, dagli atti, risulta che il verbale dell'udienza del 3 novembre 2020 - contenente l'avvertimento diretto alla persona offesa che l'eventuale perdurare della sua assenza avrebbe assunto il significato di una tacita remissione di querela - non era stato notificato "per irreperibilità". La sentenza impugnata, pertanto, deve essere annullata con rinvio per nuovo giudizio.
P.Q.M.
annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Giudice di pace di Avellino