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Sentenza — n. 45052/2022 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 45052/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 45052/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con sentenza n. 50479 del 28/09/2018, la Prima Sezione di questa Corte annullò con rinvio l'ordinanza in data 11/09/2017 con la quale la Corte di appello di Catanzaro, quale giudice dell'esecuzione, aveva revocato la sospensione condizionale della pena riconosciuta a Francesco Galdi con la sentenza della stessa Corte del 23/10/2013 (irrevocabile in data 11/11/2014) e l'indulto applicatogli con ordinanza del Tribunale di Cosenza del 02/02/2010, per avere lo stesso Galdi riportato un'altra condanna, con sentenza della Corte di appello di Catanzaro del 18/12/2008 (irrevocabile il 14/12/2009).

Regesto Legislator

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art. 163 cod. pen, art. 164 cod. pen, art. 669 cod. proc. pen, art. 674 cod. proc. pen; Sentenza — n. 45052/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Avverso l'indicata ordinanza ha proposto ricorso per cassazione Francesco Galdi, attraverso il difensore Avv. Maria Karen Garrini, articolando due motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.3.1. Il primo motivo denuncia erronea valutazione dei titoli esecutivi posti a base dell'incidente di esecuzione e vizi di motivazione. La richiesta di revoca della sospensione condizionale della pena è stata avanzata con istanza del 18/12/2015, sicché non poteva prendere in considerazione la sentenza emessa dalla Corte di appello di Bologna divenuta definitiva il 26/09/2016. 3.2.

Parole chiave

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revoca della sospensione condizionale revisione della sentenza penale remissione della pena abbandono del procedimento penale recidiva nell'infrazione pene condizionali

Disposizioni normative citate

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art. 163 cod. pen
per avere egli riportato altra condanna per delitti anteriormente commessi il 7/12/2007 di ricettazione, falso e contraffazione delle impronte a pena che, cumulata con quella sospesa, supera i limiti di cui all'art. 163 cod. pen., giusta sentenza del 27/06/2013.
art. 164 cod. pen
pen., sicchè non si poneva la questione del superamento della misura massima di pena la cui esecuzione può essere sospesa, quanto del rispetto della prescrizione dell'art. 164 cod. pen., ultimo comma, espressamente richiamata quale causa di revoca di diritto dall'art.
art. 669 cod. proc. pen
Il secondo motivo denuncia vizi di motivazione in relazione all'omessa valutazione dell'istanza ex art. 669 cod. proc. pen., alla non revocabilità della sospensione condizionale della pena, alla sussistenza della continuazione tra le sentenze per le quali era stata formulata la richiesta.
art. 674 cod. proc. pen
Per quanto riguarda la domanda di revoca della sospensione condizionale della pena ex art. 674 cod.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: GALDI FRANCESCO nato a FIGLINE VEGLIATURO il 09/03/1974 avverso l'ordinanza del 18/03/2021 della CORTE APPELLO di CATANZAROudita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO CAPUTO Letta la requisitoria scritta del Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione Domenico Seccia, che ha concluso per l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato, con esclusione del punto relativo alla revoca dell'indulto. L

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza n. 50479 del 28/09/2018, la Prima Sezione di questa Corte annullò con rinvio l'ordinanza in data 11/09/2017 con la quale la Corte di appello di Catanzaro, quale giudice dell'esecuzione, aveva revocato la sospensione condizionale della pena riconosciuta a Francesco Galdi con la sentenza della stessa Corte del 23/10/2013 (irrevocabile in data 11/11/2014) e l'indulto applicatogli con ordinanza del Tribunale di Cosenza del 02/02/2010, per avere lo stesso Galdi riportato un'altra condanna, con sentenza della Corte di appello di Catanzaro del 18/12/2008 (irrevocabile il 14/12/2009).

In ordine alla prima statuizione, la Prima Sezione di questa Corte osservò che «l'ordinanza in esame ha riconosciuto la ricorrenza dei presupposti per disporre la revoca della sospensione condizionale della pena, concessa al Galdi con sentenza della Corte di appello di Catanzaro del 23/10/2013, irrevocabile in data 11/11/2014, ai sensi dell'art. 168, comma 1 n. 2, cod. pen. per avere egli riportato altra condanna per delitti anteriormente commessi il 7/12/2007 di ricettazione, falso e contraffazione delle impronte a pena che, cumulata con quella sospesa, supera i limiti di cui all'art. 163 cod. pen., giusta sentenza del 27/06/2013.

Effettivamente dalla mera lettura del certificato del casellario giudiziale allegato al ricorso, estratto in data 18/10/2016, risulta provato l'errore in cui è incorso il giudice dell'esecuzione nell'apprezzare i presupposti fattuali del caso, poiché la sentenza che è stata ritenuta causa di risoluzione del beneficio in realtà ha giudicato fatti concernenti gli stupefacenti e ha comportato la condanna alla pena di anni cinque di reclusione senza il riconoscimento della sospensione condizionale della pena. Nè il criterio applicato è pertinente, dal momento che la sentenza del 23/10/2013 ha accordato la sospensione condizionale della pena per la terza volta in violazione del limite legale di cui all'art. 163 cod. pen., sicchè non si poneva la questione del superamento della misura massima di pena la cui esecuzione può essere sospesa, quanto del rispetto della prescrizione dell'art. 164 cod. pen., ultimo comma, espressamente richiamata quale causa di revoca di diritto dall'art. 168, comma 3, cod. pen.

Il provvedimento in esame ha completamente pretermesso, in assenza di qualsiasi motivazione, non deducibile nemmeno per implicito, l'esame delle questioni incidentali sollevate alla difesa con la memoria depositata il 22 marzo 2017, con le quali si erano dedotti: l'efficacia preclusiva operata dalla precedente ordinanza, già irrevocabile, del Tribunale di Cosenza del 17/12/2015 in merito al rigetto dell'istanza di revoca dei benefici di cui alle sentenze del 23/10/2013 e del 18/12/2008 della stessa Corte di appello; l'ineseguibilità delle due predette sentenze, previa acquisizione della documentazione pertinente, per l'omessa notificazione al Galdi, che aveva proposto personalmente il ricorso per cassazione, dei provvedimenti di fissazione delle udienze innanzi alla Corte Suprema; l'applicazione dell'art. 669 cod. proc. pen. in riferimento alle predette pronunce di condanna, poiché riguardanti la ricettazione di titoli di credito, provenienti dal medesimo carnet, con la conseguente ravvisabilità di un'unica fattispecie di ricettazione, avente ad oggetto detto carnet e la revoca della sola condanna contenuta nella sentenza sub n.

3) per darsi esecuzione a quella sub n.

5) con conferma della già applicata sospensione condizionale della pena. Si tratta di temi specifici, incidenti sull'esecuzione e potenzialmente in grado di paralizzare l'accoglimento della domanda della pubblica accusa, puntualmente proposti e richiedenti una qualsiasi pronuncia, anche reiettiva; l'omessa considerazione vizia il provvedimento per mancanza di motivazione e ne comporta l'annullamento con rinvio per nuovo esame». Quanto alla statuizione relativa all'indulto, la sentenza di annullamento osservò che «l'ordinanza in esame ha ritenuto di individuare quale causa di revoca la commissione dei reati giudicati con la già citata sentenza della Corte di appello di Catanzaro del 27/06/2013, che però ha riguardato una pluralità di violazioni distinte, unificate per continuazione, avendo condannato il Galdi alla pena di anni cinque di reclusione.

Avrebbe dunque dovuto verificarsi l'entità della pena inflitta per ciascuna fattispecie ricondotta nell'ambito del reato continuato poiché il dato finale del trattamento punitivo riflette la realtà del cumulo giuridico e non quella dei singoli elementi che vi sono confluiti».

2. Investita del giudizio di rinvio, la Corte di appello di Catanzaro, con ordinanza del 18/03/2021, ha revocato la sospensione condizionale e la non menzione della pena di anni 1 e mesi 4 di reclusione ed euro 400 di multa irrogata con sentenza del 23/10/2013 della Corte di appello di Catanzaro (irrevocabile in data 11/11/2014), nonché l'indulto applicato, nella misura di anni 1 e mesi 4 di reclusione e di euro 344 di multa, con ordinanza del Tribunale di Cosenza del 02/02/2010. Quanto alla prima statuizione, la Corte distrettuale ha valorizzato la sentenza di condanna del 05/06/2015 della Corte di appello di Bologna (irrevocabile il 26/09/2016) a pena che, cumulata con quella irrogata dalla sentenza del 23/10/2013, supera il limite ex art. 163 cod. pen.; in ordine alla revoca dell'indulto, il giudice del rinvio ha ricostruito l'iter commisurativo che ha condotto all'irrogazione della pena di anni 5 di reclusione per il reato continuato, accertando che la pena per la violazione più grave era stata determinata in misura maggiore a due anni di reclusione.

3. Avverso l'indicata ordinanza ha proposto ricorso per cassazione Francesco Galdi, attraverso il difensore Avv. Maria Karen Garrini, articolando due motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.3.1. Il primo motivo denuncia erronea valutazione dei titoli esecutivi posti a base dell'incidente di esecuzione e vizi di motivazione. La richiesta di revoca della sospensione condizionale della pena è stata avanzata con istanza del 18/12/2015, sicché non poteva prendere in considerazione la sentenza emessa dalla Corte di appello di Bologna divenuta definitiva il 26/09/2016. 3.2.

Il secondo motivo denuncia vizi di motivazione in relazione all'omessa valutazione dell'istanza ex art. 669 cod. proc. pen., alla non revocabilità della sospensione condizionale della pena, alla sussistenza della continuazione tra le sentenze per le quali era stata formulata la richiesta. La sentenza della Corte di appello di Catanzaro del 27/06/2013 era passata in giudicato il 17/12/2015, ossia prima dell'irrevocabilità della condanna della Corte di appello di Bologna. L'ordinanza impugnata non tiene conto del provvedimento irrevocabile del Tribunale di Cosenza e non ha motivato sulla richiesta di applicazione in executivis della disciplina del reato continuato.

4. Il Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione Domenico Seccia ha concluso per l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato, con esclusione del punto relativo alla revoca dell'indulto.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso deve essere accolto. In premessa, mette conto rilevare che l'impugnazione non investe il punto dell'ordinanza relativo alla revoca dell'indulto, che, dunque, resta estraneo alla cognizione e alla decisione di questa Corte.

2. Per quanto riguarda la revoca della sospensione condizionale e della non menzione della pena irrogata con sentenza del 23/10/2013 della Corte di appello di Catanzaro, l'efficacia preclusiva dell'ordinanza del Tribunale di Cosenza è stata esclusa dall'ordinanza impugnata sulla base del rilievo, tra l'altro, della diversa causa petendi, la disciplina di cui all'art. 168, primo comma, n. 2), cod. pen. (per la richiesta in esame) e quindi del superamento del limite di pena dettati dall'art.163 cod. pen., laddove la questione risolta dall'ordinanza del Tribunale di Cosenza riguardava il numero di sentenze (tre) per la quali il beneficio era stato accordato.

Le censure del ricorrente sulla base del secondo motivo, fondate sulla deduzione che a venire in rilievo è comunque la sentenza di cui la richiesta in esame chiedeva, nuovamente, la revoca, non inficia il rilievo del giudice del rinvio. Per questa parte, dunque, il ricorso non è fondato.Deve, invece, essere accolto il primo motivo. Il procedimento di esecuzione è improntato alla regola della domanda, sicché l'istanza che dà impulso al procedimento deve, tra l'altro, indicare, a pena di inammissibilità, la causa petendi della stessa (cfr. Sez. 3, n. 44415 del 30/09/2004, Iannotta, Rv. 230943).

Per quanto riguarda la domanda di revoca della sospensione condizionale della pena ex art. 674 cod. proc. pen., la sentenza "revocante", ossia la sentenza in forza del quale si assume la sussistenza dei presupposti della revoca, deve dunque essere indicata dall'istante, laddove nel caso di specie, la Corte di appello di Catanzaro ha fatto riferimento a una sentenza non indicata in sede di domanda di revoca, sicché sussiste il vizio denunciato.

3. Pertanto, l'ordinanza impugnata deve essere annullata limitatamente alla revoca della sospensione condizionale e della non menzione della pena irrogata con sentenza del 23/10/2013 della Corte di appello di Catanzaro, con rinvio per nuovo esame alla Corte di appello di Catanzaro.

P.Q.M.

Annulla il provvedimento impugnato limitatamente alla revoca della sospensione condizionale della pena e della non menzione di cui alla sentenza 23 ottobre 2013 della Corte di appello di Catanzaro nei confro