Italian Court denies material error correction as it would essentially alter the judgment's legal outcome.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation refused a request to correct a material error in a prior judgment regarding an inadmissibility ruling. Although the written decision stated the appeal was rejected, the internal reasoning indicated it was declared inadmissible, creating a discrepancy. The court determined that correcting this discrepancy would fundamentally change the legal regime and potential prescription status, thus constituting an essential modification rather than a mere clerical fix.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360, c. 2, n. 1 c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: Material error correction is permitted only for formal discrepancies between the decision's expression and its content, but is precluded when the correction would essentially modify the decision's legal effects or regime.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA Sull'istanza di correzione materiale relativa alla sentenza di questa Corte n. 24591/22 del 21/03/2022 nel procedimento R.G. n. 12608/2021 relativa al ricorso proposto da VERNI' DOMENICA nata il 20/05/1960 avverso la sentenza n. 7/2018 del Tribunale di Potenza del 13/01/2020 visti gli atti, il provvedimento impugnato e l'istanza; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO CAPUTO; lette le conclusioni del P.G. Lucia Odello per la correzione dell'errore materiale.
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Ritenuto che: con nota del 23/05/2022 il Consigliere relatore del ricorso N.R.G. n. 12608/2021 segnalava l'errore materiale contenuto nel dispositivo letto in udienza e riportato sul ruolo, nonché nella sentenza - documento n. 24591/22 del 21/03/2022 - depositata il 24/06/2022, nel senso che - alla luce del motivi di ricorso e della motivazione della sentenza depositata - la decisione del Collegio era stata nel senso dell'inammissibilità, laddove il dispositivo statuiva il rigetto del ricorso, sicché il dispositivo stesso doveva essere corretto nel senso che le parole «Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali» devono essere sostituite dalle parole «Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali, oltre che al versamento di euro tremila in favore della cassa delle ammende»; il Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione Lucia Odello ha concluso per la correzione del descritto errore materiale e l'Avv.
Pasquale Lisco, difensore delle parti civili, Santella Bombina e Nicola Grippa ha concluso aderendo alle conclusioni del P.G. Considerato che: come questa Corte ha avuto modo di puntualizzare, la procedura di correzione di errore materiale è consentita esclusivamente ove si tratti di rimediare ad una disarmonia tra la formale espressione di una decisione e il suo reale contenuto, mentre, invece, è preclusa ove la correzione si risolva nella sostituzione o nella modificazione essenziale della decisione (Sez. 5, n. 11064 del 07/11/2017, dep. 2018, Puliga, Rv. 272658; conf., ex plurimis, Sez. 6, n. 37344 del 09/06/2022, Vulcano;
Sez. 1, n. 29612 del 30/03/2022, Bouzroud); che, nel caso di specie, la prospettata correzione si risolverebbe in una modificazione essenziale della decisione, discendendo dalla sostituzione del dispositivo il diverso regime di cui all'art. 616 cod. proc. pen., nonché una potenziale incidenza sull'estinzione del reato per prescrizione. Rilevato, pertanto, che deve dichiararsi non luogo a provvedere non essendovi errore materiale da correggere.
P.Q.M.
Dichiara non luogo a provvedere non essendovi errore materiale da corregge