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Sentenza — n. 44411/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeals against criminal convictions for theft, upholding appellate court's discretionary sentencing balance.

Numero d'incarto Sentenza — n. 44411/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeals filed by two defendants against their criminal convictions for aggravated theft inadmissible. The appellants argued that the lower courts failed to explicitly weigh generic mitigating circumstances against aggravating factors, despite acknowledging the former. The court ruled that the appellate judges' discretionary balancing of these factors was logical, well-motivated, and consistent with statutory requirements, thus escaping judicial review.

Regesto Legislator

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Art. 60, 62, 133, 62-bis c.p.; The appellate court's discretionary evaluation of mitigating and aggravating circumstances in sentencing is reviewable only for arbitrariness or illogical reasoning, not for the specific choice of which mitigating factor to prioritize.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility sentencing discretion review mitigating circumstances balance aggravated theft conviction appellate court reasoning doppia punibilità favoreggiamento concorso materiale di reati

Disposizioni normative citate

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Art. 60 c.p.
Art. 62 c.p.
I < Articolano, ciascuno, un solo motivo di censura, con il quale lamentano che la corte territoriale non avrebbe dato conto del rigetto della richiesta, avanzata con l'atto d'appello, di riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche o di prevalenza dell'attenuante di cui all'art. 62 n.
Art. 133 c.p.
E sotto tale profilo la motivazione è logica e coerente con i dati processuale e, in quanto tale, insindacabile in sede di legittimità, ben potendo, il giudice, sotto tale profilo, limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall'art. 133 cod.
Art. 62-bis c.p.
I < Articolano, ciascuno, un solo motivo di censura, con il quale lamentano che la corte territoriale non avrebbe dato conto del rigetto della richiesta, avanzata con l'atto d'appello, di riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche o di prevalenza dell'attenuante di cui all'art. 62 n.
d.l. 23 maggio 2008, n. 92
62-bis, disposta con il d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito con modifiche nella legge 24 luglio 2008, n.
art. 133 cod. pen
E sotto tale profilo la motivazione è logica e coerente con i dati processuale e, in quanto tale, insindacabile in sede di legittimità, ben potendo, il giudice, sotto tale profilo, limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall'art. 133 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010
Sez. 2, n. 3609 del 18/01/2011
pen., quello che, secondo la sua discrezionale valutazione, ritiene prevalente ed atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio (Sez. 2, n. 3609 del 18/01/2011, Rv 249163).
Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017
125, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente, non è più sufficiente il solo stato di incensuratezza dell'imputato (Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, Rv.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da CHRIKI AHMED, nato a Pollena Trocchia, il 1° aprile 2000 CHRIKI YOUSEF, nato a Pollena Trocchia, il 10 aprile 2000; avverso la sentenza del 9 settembre 2021, della Corte d'appello di Firenze; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere MICHELE CUOCO; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale PERLA LORI, che ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi.

RITENUTO IN FATTO

e

CONSIDERATO IN DIRITTO

I ricorrenti impugnano la sentenza con la quale la Corte d'appello di Firenze, confermando la decisione di primo grado, li ha ritenuti responsabili di tre furti pluriaggravati, commessi in concorso tra loro. I < Articolano, ciascuno, un solo motivo di censura, con il quale lamentano che la corte territoriale non avrebbe dato conto del rigetto della richiesta, avanzata con l'atto d'appello, di riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche o di prevalenza dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen., pur riconosciuta in loro favore, sulle contestate aggravanti.

I ricorsi sono manifestamente infondati. Preliminarmente occorre dare atto che si tratta di una c.d. doppia conforme, dovendosi, quindi, considerare "saldati" gli apparati motivazionali delle sentenze di merito. Ciò considerato, il giudizio sul bilanciamento implica una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, che sfugge al sindacato di legittimità qualora non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretto da sufficiente motivazione, tale dovendosi ritenere anche quella che per giustificare la soluzione dell'equivalenza si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto (Sez.

U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931). Ed in concreto i giudici di merito hanno fondato il loro convincimento su plurimi convergenti elementi: la notevole esperienza dimostrata dagli imputati, la violazione delle prescrizioni connesse alle misure cautelari applicate, l'esistenza di altri procedimenti a loro carico (circostanza rilevata ai fini del diniego della sospensione condizionale, ma utilizzata anche sotto il diverso profilo del concreto trattamento sanzionatorio). E questi stessi elementi sono stati utilizzati anche al fine di escludere il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.

E sotto tale profilo la motivazione è logica e coerente con i dati processuale e, in quanto tale, insindacabile in sede di legittimità, ben potendo, il giudice, sotto tale profilo, limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall'art. 133 cod. pen., quello che, secondo la sua discrezionale valutazione, ritiene prevalente ed atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio (Sez. 2, n. 3609 del 18/01/2011, Rv 249163). D'altronde, il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato dal giudice anche solo con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la riforma dell'art. 62-bis, disposta con il d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito con modifiche nella legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente, non è più sufficiente il solo stato di incensuratezza dell'imputato (Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, Rv. 270986).

In conclusione, i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili e i ricorrenti condannati al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle am