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Sentenza — n. 44403/2022 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 44403/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 44403/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: ANTONUCCI FAUSTO nato a FILETTO il 15/07/1965 avverso la sentenza del 04/11/2021 della CORTE APPELLO di L'AQUILAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE DE MARZO; lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore generale, dott. Ferdinando Lignola, il quale ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. Ritenuto in fatto 1. Con sentenza del 4 novembre 2021 la Corte d'appello di L'Aquila, in parziale riforma della decisione di primo grado, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di Fausto Antonucci, in relazione al delitto di cui all'art. 610 cod. pen., per intervenuta prescrizione, confermando le statuizioni civili.

Regesto Legislator

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art. 610 cod. pen, art. 606 cod. proc. pen, art. 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 44403/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Alla pronuncia di inammissibilità consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, in ragione delle questioni dedotte, appare equo determinare in euro 3.000,00.

Parole chiave

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ricorso per cassazione ricusazione del pubblico ministero motivi di cassazione assistenza riabilitativa ritiro delle conclusioni civili ripristino delle prestazioni d'invalidità

Disposizioni normative citate

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art. 610 cod. pen
Con sentenza del 4 novembre 2021 la Corte d'appello di L'Aquila, in parziale riforma della decisione di primo grado, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di Fausto Antonucci, in relazione al delitto di cui all'art. 610 cod. pen., per intervenuta prescrizione, confermando le statuizioni civili.
art. 606 cod. proc. pen
art. 616 cod. proc. pen
Alla pronuncia di inammissibilità consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, in ragione delle questioni dedotte, appare equo determinare in euro 3.000,00.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: ANTONUCCI FAUSTO nato a FILETTO il 15/07/1965 avverso la sentenza del 04/11/2021 della CORTE APPELLO di L'AQUILAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE DE MARZO; lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore generale, dott. Ferdinando Lignola, il quale ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. Ritenuto in fatto 1. Con sentenza del 4 novembre 2021 la Corte d'appello di L'Aquila, in parziale riforma della decisione di primo grado, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di Fausto Antonucci, in relazione al delitto di cui all'art. 610 cod. pen., per intervenuta prescrizione, confermando le statuizioni civili.

2. È stato proposto ricorso per cassazione sottoscritto dall'Antonucci, come codifensore di se stesso unitamente all'avv. Giuseppe Pagano, non cassazionista, e dall'avv. Antonello Remigio, «che fa sue solamente le parti dello scritto più tecniche ed evidenti di nullità del procedimento-processo del presente ricorso per cassazione ed attinenti al solo ricorso per cassazione e non personali e di denuncia espresse solamente dall'imputato denunciante [...]».

3. Sono state trasmesse, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 28/10/2020, n. 137, conv. con I. 18/12/2020, n. 176, le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore generale, dott. Ferdinando Lignola, il quale ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. Considerato in diritto 1. Il ricorso è inammissibile. In disparte la confusa esposizione delle doglianze, in relazione alla quale va ricordato il costante orientamento di questa Corte in forza del quale è inammissibile il ricorso per cassazione che si sviluppi mediante un'esposizione disordinata, generica, prolissa e caotica, che fuoriesca dai canoni di una ragionata censura del percorso motivazionale della sentenza impugnata senza consentire un ordinato inquadramento delle ragioni di doglianza nella griglia dei vizi di legittimità deducibili ai sensi dell'art. 606 cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 29607 del 14/05/2019, Rv. 276748 - 01), il ricorso è inammissibile per la preliminare ragione:

a) che, per un verso, esso si presenta proposto dalla parte personalmente in contrasto con la I. n. 103 del 2017, che, riformulando l'art. 613, comma 1, cod. proc. pen., ha soppresso la possibilità di proporre ricorso personalmente in cassazione (Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017 - dep. 23/02/2018, Aiello, Rv. 272010 - 01) e ciò anche quando l'imputato sia abilitato al patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori, dal momento che ciò contrasta con il fatto che nel nostro ordinamento non è consentita l'autodifesa (v., anche per richiami giurisprudenziali, Sez. 7, n. 31125 del 03/04/2017);

b) e, che, per altro verso, l'attribuzione dell'intero ricorso all'avv. Antonello Remigio è preclusa dalla formula con la quale si apre l'atto («che fa sue solamente le parti dello scritto più tecniche ed evidenti di nullità del procedimento-processo del presente ricorso per cassazione ed attinenti al solo ricorso per cassazione e non personali e di denuncia espresse solamente dall'imputato denunciante [...]»), che non consente con sicurezza di comprendere quali siano le doglianze delle quali il difensore si attribuisce la paternità, affidandone l'identificazione al lettore, che dovrebbe stabilire quali sono le «parti più tecniche ed evidenti di nullità».

2. Alla pronuncia di inammissibilità consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, in ragione delle questioni dedotte, appare equo determinare in euro 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa d