Sentenza — n. 44213/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAla seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: dalla parte civile PIZZOLO LUIGI nato a MILANO il 12/07/1960 nel procedimento a carico di: PIZZOLO ANNA nato a CERIGNOLA il 09/12/1965 avverso la sentenza del 08/04/2021 del GIUDICE DI PACE di FOGGIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE DE MARZO; lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore generale, dott. Luigi Birritteri, il quale ha chiesto disporsi la trasmissione degli atti al Tribunale di Foggia, previa riqualificazione del ricorso come appello nonché atto di rinuncia al ricorso sottoscritto dal procuratore speciale del Pizzolo Ritenuto in fatto e considerato in diritto 1. Nell'interesse della parte civile Luigi Pizzolo viene proposto ricorso per cassazione nei confronti della sentenza dell'8 aprile 2021 con la quale il Giudice di pace di Foggia ha dichiarato non doversi procedere, per difetto di querela, nei confronti Anna Pizzolo, per il reato di diffamazione.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 44213/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Sono state trasmesse, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 28/10/2020, n. 137, conv. con I. 18/12/2020, n. 176, le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore generale, dott. Luigi Birritteri, il quale ha chiesto disporsi la trasmissione degli atti al Tribunale di Foggia, previa riqualificazione del ricorso come appello nonché atto di rinuncia al ricorso sottoscritto dal procuratore speciale del Pizzolo.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: dalla parte civile PIZZOLO LUIGI nato a MILANO il 12/07/1960 nel procedimento a carico di: PIZZOLO ANNA nato a CERIGNOLA il 09/12/1965 avverso la sentenza del 08/04/2021 del GIUDICE DI PACE di FOGGIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE DE MARZO; lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore generale, dott. Luigi Birritteri, il quale ha chiesto disporsi la trasmissione degli atti al Tribunale di Foggia, previa riqualificazione del ricorso come appello nonché atto di rinuncia al ricorso sottoscritto dal procuratore speciale del Pizzolo Ritenuto in fatto e considerato in diritto 1. Nell'interesse della parte civile Luigi Pizzolo viene proposto ricorso per cassazione nei confronti della sentenza dell'8 aprile 2021 con la quale il Giudice di pace di Foggia ha dichiarato non doversi procedere, per difetto di querela, nei confronti Anna Pizzolo, per il reato di diffamazione.
2. Sono state trasmesse, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 28/10/2020, n. 137, conv. con I. 18/12/2020, n. 176, le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore generale, dott. Luigi Birritteri, il quale ha chiesto disporsi la trasmissione degli atti al Tribunale di Foggia, previa riqualificazione del ricorso come appello nonché atto di rinuncia al ricorso sottoscritto dal procuratore speciale del Pizzolo.
3. Il ricorso è, pertanto, inammissibile per sopravvenuta rinuncia, ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. d), cod. proc. pen. Alla pronuncia di inammissibilità consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, in ragione delle questioni dedotte, appare equo determinare in euro 500,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 500,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così