Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Sentenza — n. 44213/2022 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 44213/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 44213/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: dalla parte civile PIZZOLO LUIGI nato a MILANO il 12/07/1960 nel procedimento a carico di: PIZZOLO ANNA nato a CERIGNOLA il 09/12/1965 avverso la sentenza del 08/04/2021 del GIUDICE DI PACE di FOGGIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE DE MARZO; lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore generale, dott. Luigi Birritteri, il quale ha chiesto disporsi la trasmissione degli atti al Tribunale di Foggia, previa riqualificazione del ricorso come appello nonché atto di rinuncia al ricorso sottoscritto dal procuratore speciale del Pizzolo Ritenuto in fatto e considerato in diritto 1. Nell'interesse della parte civile Luigi Pizzolo viene proposto ricorso per cassazione nei confronti della sentenza dell'8 aprile 2021 con la quale il Giudice di pace di Foggia ha dichiarato non doversi procedere, per difetto di querela, nei confronti Anna Pizzolo, per il reato di diffamazione.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 44213/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Sono state trasmesse, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 28/10/2020, n. 137, conv. con I. 18/12/2020, n. 176, le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore generale, dott. Luigi Birritteri, il quale ha chiesto disporsi la trasmissione degli atti al Tribunale di Foggia, previa riqualificazione del ricorso come appello nonché atto di rinuncia al ricorso sottoscritto dal procuratore speciale del Pizzolo.

Parole chiave

Generato dall'IA
azione di contestazione ricorso di annullamento perseguimento penale per diffamazione ritiro delle conclusioni civili petizione in giudizio risposta alla petizione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 616 cod. proc. pen
Alla pronuncia di inammissibilità consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, in ragione delle questioni dedotte, appare equo determinare in euro 500,00.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: dalla parte civile PIZZOLO LUIGI nato a MILANO il 12/07/1960 nel procedimento a carico di: PIZZOLO ANNA nato a CERIGNOLA il 09/12/1965 avverso la sentenza del 08/04/2021 del GIUDICE DI PACE di FOGGIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE DE MARZO; lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore generale, dott. Luigi Birritteri, il quale ha chiesto disporsi la trasmissione degli atti al Tribunale di Foggia, previa riqualificazione del ricorso come appello nonché atto di rinuncia al ricorso sottoscritto dal procuratore speciale del Pizzolo Ritenuto in fatto e considerato in diritto 1. Nell'interesse della parte civile Luigi Pizzolo viene proposto ricorso per cassazione nei confronti della sentenza dell'8 aprile 2021 con la quale il Giudice di pace di Foggia ha dichiarato non doversi procedere, per difetto di querela, nei confronti Anna Pizzolo, per il reato di diffamazione.

2. Sono state trasmesse, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 28/10/2020, n. 137, conv. con I. 18/12/2020, n. 176, le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore generale, dott. Luigi Birritteri, il quale ha chiesto disporsi la trasmissione degli atti al Tribunale di Foggia, previa riqualificazione del ricorso come appello nonché atto di rinuncia al ricorso sottoscritto dal procuratore speciale del Pizzolo.

3. Il ricorso è, pertanto, inammissibile per sopravvenuta rinuncia, ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. d), cod. proc. pen. Alla pronuncia di inammissibilità consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, in ragione delle questioni dedotte, appare equo determinare in euro 500,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 500,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così