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Sentenza — n. 44204/2022 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 44204/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 44204/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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I primi tre motivi di ricorso possono essere esaminati congiuntamente per la loro stretta connessione. Essi sono inammissibili, in quanto, nella sostanza, aspirano ad una rivalutazione delle risultanze istruttorie preclusa in sede di legittimità, oltre che fondata su una parziale valorizzazione dei dati emersi in giudizio, che risulta inidonea ad incrinare la tenuta logica della motivazione. L'esistenza di una precedente aggressione non dimostra logicamente che la seconda fase del confronto tra le due fazioni abbia rappresentato la difesa dei ricorrenti rispetto ad un rinnovato attacco.

Regesto Legislator

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art. 173 disp. att. cod. proc. pen, art. 131-bis cod. pen, art. 530 comma 3 cod. proc. pen, art. 133 cod. pen, art. 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 44204/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Ricorso proposto nell'interesse di Dumitru Ione! Dichel 6.1. Con il primo motivo si lamentano violazione di legge, sottolineando come la mancata partecipazione del ricorrente alla prima fase del confronto, l'entità delle lesioni sofferte e la mancata utilizzazione di armi erano dati indicativi del fatto che il Dichel si fosse limitato a difendersi dall'aggressione altrui. 6.2. Con il secondo motivo si lamenta violazione di legge, in relazione al mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto, ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen. 6.3. Con il terzo motivo si lamenta violazione di legge, in relazione alla dosimetria della pena e al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.

Parole chiave

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reati violenti aggressione fisica difesa penale diritto a un difensore eccesso di legittima difesa risarcimento alle vittime di reati

Disposizioni normative citate

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art. 173 disp. att. cod. proc. pen
Nell'interesse degli imputati sono stati proposti distinti ricorsi per cassazione, affidati ai motivi di seguito enunciati nei limiti richiesti dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
art. 131-bis cod. pen
Con il secondo motivo si lamenta violazione di legge, in relazione al mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto, ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen.
art. 530 comma 3 cod. proc. pen
D'altra parte, la dichiarazione dell'imputato non può costituire da sola la prova incompleta o il principio di prova di una causa di giustificazione che, ai sensi dell'art. 530 comma 3 cod. proc. pen., impone la pronuncia di una sentenza assolutoria (Sez.
art. 133 cod. pen
pen., ha sottolineato, nel quadro di riferimento di cui all'art. 133 cod. pen., la gravità degli esiti del fatto.
art. 616 cod. proc. pen
Alla pronuncia di inammissibilità di questi ultimi consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, in ragione delle questioni dedotte, appare equo determinare in euro 3.000,00.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: SANDU PETRU OVIDIU nato il 22/06/1993 GAVRILOIU ELENA nato il 09/05/1971 SANDU CONSTANTIN nato il 30/04/1991 CONSTANDACHE ROXANA nato il 02/06/1983 FERARU DARIUS ALIN nato il 03/09/1994 COSTACHE MADALIN CATALIN nato il 27/07/1990 DICHEL DUMITRU IONEL nato il 09/02/1988 avverso la sentenza del 05/03/2021 della CORTE APPELLO di BARIvisti gli atti, ìl provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE DE MARZO; lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore generale, dott.

Giuseppe Riccardi, il quale ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata nei confronti di Feraru e Costache e per la dichiarazione di inammissibilità dei restanti ricorsi. Ritenuto in fatto 1. Con sentenza del 5 marzo 2021 la Corte d'appello di Bari, per quanto ancora rileva, ha confermato la decisione di primo grado, con riguardo all'affermazione di responsabilità di Petru Ovidiu Sandu, Roxana Constandache, Elena Gavriloiu, Constantin Sandu, Darius Alin Feraru, Madalin Catalin Costache, Dumitru Ionel Dichel in relazione al reato di rissa aggravata.

2. Nell'interesse degli imputati sono stati proposti distinti ricorsi per cassazione, affidati ai motivi di seguito enunciati nei limiti richiesti dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

3. Ricorso proposto nell'interesse di Petru Ovidiu Sandu, Roxana Constandache, Elena Gavriloiu, Constantin Sandu. 3.1. Con il primo motivo si lamentano vizi motivazionali, per avere la Corte territoriale illogicamente valutato le risultanze istruttorie dalle quali emergeva che i ricorrenti, vittime di un'iniziale aggressione, si erano dapprima rivolti ai carabinieri per ricevere protezione: la circostanza che fossero tornati nel luogo dove successivamente si sarebbero verificati i fatti è un dato che si spiega agevolmente con il dato che lì si trovava la loro abitazione.

Essi, pertanto, erano stati aggrediti dopo essere tornati a casa e avevano passivamente subito la violenza documentata dalle lesioni sofferte. 3.2. Con il secondo motivo si lamenta inosservanza o erronea applicazione della legge penale, in relazione alla mancata applicazione della scriminante della legittima difesa. Si osserva che i carabinieri, intervenuti mentre la rissa era in corso, non avevano escluso che la condotta dei ricorrenti fosse giustificata dall'aggressione sofferta. 3.3. Con il terzo motivo si lamentano vizi motivazionali in relazione al fatto che non era stata dimostrata la specifica condotta posta in essere da ciascuno dei ricorrenti, anche con riguardo ai danni riscontrati sull'Alta Romeo di alcuni dei corissanti. 3.4.

Con il quarto motivo si lamentano vizi motivazionali in relazione al diniego delle circostanze generiche e della sospensione condizionale della pena.

4. Ricorso proposto nell'interesse di Darius Alin Feraru e Madalin Catalin Costache dall'avv. Alfredo Tonti. 4.1. Con il primo motivo si lamentano vizi motivazionali, in relazione all'accertamento della condotta posta in essere dai ricorrenti. 4.2. Con il secondo motivo si lamentano vizi motivazionali, in relazione al profilo soggettivo della fattispecie incriminatrice. 4.3. Con il terzo motivo si lamentano vizi motivazionali, in relazione al diniego delle circostanze generiche e della sospensione condizionale della pena.5. Ricorso proposto nell'interesse di Darius Alin Feraru e Madalin Catalin Costache dall'avv. Francesco Americo. 5.1. Con un unico, articolato motivo si lamentano vizi motivazionali e violazione di legge, in relazione all'affermazione di responsabilità, per non essere stata raggiunta la prova della condotta da loro tenuta e, in ogni caso, per non avere la Corte territoriale indicato le ragioni per le quali non erano stati concessi i benefici di legge.

6. Ricorso proposto nell'interesse di Dumitru Ione! Dichel 6.1. Con il primo motivo si lamentano violazione di legge, sottolineando come la mancata partecipazione del ricorrente alla prima fase del confronto, l'entità delle lesioni sofferte e la mancata utilizzazione di armi erano dati indicativi del fatto che il Dichel si fosse limitato a difendersi dall'aggressione altrui. 6.2. Con il secondo motivo si lamenta violazione di legge, in relazione al mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto, ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen. 6.3. Con il terzo motivo si lamenta violazione di legge, in relazione alla dosimetria della pena e al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.

7. Sono state trasmesse, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, conv. con I. 18 dicembre 2020, n. 176, le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore generale, dott. Giuseppe Riccardi, il quale ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata nei confronti di Feraru e Costache e per la dichiarazione di inammissibilità dei restanti ricorsi. Considerato in diritto Ricorso proposto nell'interesse di Petru Ovidiu Sandu, Roxana Constandache, Elena Gavriloiu, Constantin Sandu.

1. I primi tre motivi di ricorso possono essere esaminati congiuntamente per la loro stretta connessione. Essi sono inammissibili, in quanto, nella sostanza, aspirano ad una rivalutazione delle risultanze istruttorie preclusa in sede di legittimità, oltre che fondata su una parziale valorizzazione dei dati emersi in giudizio, che risulta inidonea ad incrinare la tenuta logica della motivazione. L'esistenza di una precedente aggressione non dimostra logicamente che la seconda fase del confronto tra le due fazioni abbia rappresentato la difesa dei ricorrenti rispetto ad un rinnovato attacco.

Piuttosto, proprio la circostanza che il Sandu brandisse un martello e le due donne utilizzassero mazze di legno grosse è coerente con una predisposizione di mezzi finalizzati all'attacco.In questa prospettiva, a fronte del dato rilevato dagli operanti di uno sconto fra più persone che si percuotevano vicendevolmente, deve prendersi atto che razionalmente i giudici di merito hanno escluso la sussistenza di elementi giustificativi della scriminante invocata. D'altra parte, la dichiarazione dell'imputato non può costituire da sola la prova incompleta o il principio di prova di una causa di giustificazione che, ai sensi dell'art. 530 comma 3 cod. proc. pen., impone la pronuncia di una sentenza assolutoria (Sez. 5, n. 3017 del 09/10/2019, dep. 2020, Fiumadoro, Rv. 278147 - 01).

In tale contesto, il tema dei danni rilevati sull'autovettura degli antagonisti è assolutamente secondario, rispetto all'univoco quadro dimostrativo emergente dai restanti elementi.

2. Il quarto motivo del ricorso è del pari inammissibile per assenza di specificità. In primo luogo, si osserva che la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche è giustificata, nella sentenza impugnata, con motivazione (l'assenza di elementi positivamente valutabili) esente da manifesta illogicità, che si sottrae, pertanto, al sindacato di questa Corte (Sez. 6, n. 42688 del 24/09/2008, Rv. 242419), anche considerato il principio, espressione della consolidata giurisprudenza di legittimità, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2, n. 3609 del 18/1/2011, Sermone, Rv. 249163;

Sez. 6, n. 34364 del 16/6/2010, Giovane, Rv. 248244). In secondo luogo, con riferimento alla sospensione condizionale della pena, si osserva che l'apparato argomentativo della Corte territoriale valorizza razionalmente l'intensità del dolo e l'opacità delle cause del conflitto insorto come dati idonei a sorreggere la prognosi sfavorevole rispetto al rischio di ricaduta nell'illecito. Ricorso proposto nell'interesse di Darius Alin Feraru e Madalin Catalín Costache 3. In relazione ad entrambi i ricorsi, è fondata la doglianza in punto di affermazione di responsabilità, dal momento che, nonostante l'atto di appello avesse investito la sentenza di primo grado proprio in relazione al silenzio serbato quanto alle fonti probatorie a carico dei due imputati, la Corte territoriale ha svolto, con riguardo alla posizione di questi ultimi, considerazioni di assoluta genericità, slegate dal compendio istruttorio.L'accoglimento di tale censura comporta l'assorbimento delle critiche indirizzate nei confronti del trattamento sanzionatorio.

Ricorso proposto nell'interesse di Dumitru Ione! Dichel 4. Il primo motivo è inammissibile per assenza di specificità. Nella cornice valutativa di riferimento tracciata supra sub 1 del Considerato in diritto, sì osserva che la doglianza valorizza dati assolutamente inidonei a scardinare la tenuta logica di una motivazione fondata sul sicuro dinamismo del ricorrente nella rissa e sull'assenza di elementi in grado di rivelare quantomeno in forma dubitativa i presupposti della scriminante invocata.

5. Il secondo motivo è inammissibile perché del tutto logicamente la Corte territoriale, nell'escludere l'applicabilità dell'art. 131-bis cod. pen., ha sottolineato, nel quadro di riferimento di cui all'art. 133 cod. pen., la gravità degli esiti del fatto.

6. Il terzo motivo è inammissibile, in quanto:

a) la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; ne discende che è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - 04/02/2014, Ferrario, Rv. 259142), ciò che - nel caso di specie - non ricorre;

b) con riferimento alle circostanze generiche, valgono le medesime considerazioni sviluppate supra sub 2 del Considerato in diritto.

7. In conclusione, la sentenza impugnata va annullata con rinvio per nuovo giudizio, nei confronti di Darius Alin Feraru e di Madalin Catalin Costache. I restanti ricorsi vanno invece dichiarati inammissibili. Alla pronuncia di inammissibilità di questi ultimi consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, in ragione delle questioni dedotte, appare equo determinare in euro 3.000,00.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata nei confronti di Feraru Darius Alin e di Costache Madalin Catalin, con rinvio per il giudizio ad altra sezione della Corte d'appello di Bari. Dichiara inammissibili i ricorsi degli altri imputati, che c