Sentenza — n. 43853/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon il ricorso al vaglio odierno di questa Corte, l'Avv. Franco Capuzzo quale difensore di Giorgio Pasqualini, ha presentato ricorso straordinario per errore di fatto avverso la sentenza della prima sezione penale della Corte di cassazione n. 3580/2022 dell'8 giugno 2021 (depositata il primo febbraio 2022). Tale sentenza aveva dichiarato inammissibile il ricorso proposto dal Pasqualini avverso la sentenza della Corte di Assise di appello di Venezia che aveva confermato la condanna dell'odierno ricorrente per l'omicidio volontario aggravato di Lorenzo Ferracin.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 625-bis cod. proc. pen, art. 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 43853/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Il ricorso è inammissibile anche riguardandone il versante contenutistico. 2.1. Per dare conto delle ragioni che hanno condotto alla suddetta conclusione, giova ricordare che il rimedio ex art. 625-bis cod. proc. pen., quando fondato sulla deduzione di un errore di fatto, deve riguardare un errore percettivo causato da una svista o da un equivoco in cui la Corte di cassazione sia incorsa nella lettura degli atti interni al giudizio stesso e connotato dall'influenza esercitata sul processo formativo della volontà, viziato dall'inesatta percezione delle risultanze processuali che abbia condotto a una decisione diversa da quella che sarebbe stata adottata senza di esso (Sez.
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PASQUALINI GIORGIO nato a GIACCIANO CON BARUCH ELLA il 15/11/1948 avverso la sentenza del 08/06/2021 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA BORRELLI; lette le conclusioni del Procuratore generale LUCIA ODELLO, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso, letta la memoria dell'Avv. FRANCO CAPUZZO, per il ricorrente, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con il ricorso al vaglio odierno di questa Corte, l'Avv. Franco Capuzzo quale difensore di Giorgio Pasqualini, ha presentato ricorso straordinario per errore di fatto avverso la sentenza della prima sezione penale della Corte di cassazione n. 3580/2022 dell'8 giugno 2021 (depositata il primo febbraio 2022). Tale sentenza aveva dichiarato inammissibile il ricorso proposto dal Pasqualini avverso la sentenza della Corte di Assise di appello di Venezia che aveva confermato la condanna dell'odierno ricorrente per l'omicidio volontario aggravato di Lorenzo Ferracin.
2. Secondo il ricorrente, la prima sezione penale sarebbe incorsa in errore di fatto decisivo laddove aveva trascurato di considerare quanto sostenuto nel sesto motivo di ricorso (pag. 20 dell'impugnativa) a proposito dell'alterazione della scena del crimine, incompatibile — secondo il ricorrente — con i tempi segnati dalle telefonate fatte da Pasqualini ai Carabinieri e con l'arrivo di questi ultimi sulla scena del crimine.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile.
1. La prima ragione di inammissibilità è legata alla mancanza di procura speciale conferita dal ricorrente all'Avv. Franco Capuzzo, che ha sottoscritto il ricorso per cassazione. Tale procura era necessaria, come sancito da Sez. U, n. 32744/15 del 27/11/2014, Zangari, Rv. 264048 e, più di recente, da Sez. 5, n. 18315 del 25/03/2019, Manfreda, Rv. 276039.
2. Il ricorso è inammissibile anche riguardandone il versante contenutistico. 2.1. Per dare conto delle ragioni che hanno condotto alla suddetta conclusione, giova ricordare che il rimedio ex art. 625-bis cod. proc. pen., quando fondato sulla deduzione di un errore di fatto, deve riguardare un errore percettivo causato da una svista o da un equivoco in cui la Corte di cassazione sia incorsa nella lettura degli atti interni al giudizio stesso e connotato dall'influenza esercitata sul processo formativo della volontà, viziato dall'inesatta percezione delle risultanze processuali che abbia condotto a una decisione diversa da quella che sarebbe stata adottata senza di esso (Sez.
U, n. 13199 del 21/07/2016, dep. 2017, Nunziata, Rv. 269789; Sez. U, n. 18651 del 26/03/2015, Moroni, Rv. 263686; Sez. U, n. 16103 del 27/03/2002, Basile, Rv. 221280; Sez. U, n. 37505 del 14/07/2011, Corsini, Rv. 250527; Sez. 3, n. 47316 del 01/06/2017, Vinci, Rv. 271145; Sez. 2, n. 41782 del 30/09/2015, Cofano, Rv. 265248). Quando, invece, il ricorso ex art. 625-bis cod. proc. pen. sia fondato sull'omessa considerazione di una deduzione contenuta in un motivo di ricorso, il suo accoglimento postula la totale preternnissione delle doglianze riguardanti un capo o punto della decisione, conseguita all'errore di percezione in cui sia incorsa la Corte di Cassazione nella lettura degli atti del giudizio di legittimità.
Esulano da questo ambito gli errori di valutazione delle emergenze probatorie, gli errori di giudizio e di applicazione di norme di legge, nonché gli errori percettivi che hanno inciso sul processo formativo della volontà dei giudici di merito, che, per essersi tradotti in un travisamento del fatto, devono essere dedotti con gli strumenti impugnatori ordinari, oppure in sede di revisione, oltre che gli errori non immediatamente rilevabili (Sez. 1, Ordinanza n. 17847 del 11/01/2017, Barillari, Rv. 269868; Sez. 4, n. 3367 del 04/10/2016, dep. 2017, Rv. 268953).
Quanto ad un errore percettivo se ne accompagni uno valutativo, il ricorso non è ammissibile (Sezioni Unite Basile). In ordine al secondo dei caratteri del rimedio straordinario attivato, giova ribadire che tale vizio deve avere condizionato in modo decisivo il convincimento formatosi per l'inesatta o equivocata comprensione dell'ambito delle censure proposte col ricorso o delle risultanze processuali e la derivata pronuncia di una sentenza differente da quella che, in assenza dell'omissione o dell'errore, sarebbe conseguita. 2.2. Orbene, le doglianze sviluppate nell'interesse del ricorrente mancano certamente di quest'ultimo requisito, in quanto la mancata considerazione della predicata incompatibilità tra i tempi dell'alterazione della scena del crimine e quelli delle telefonate fatte e ricevute dopo il delitto da Pasqualini non ha avuto alcuna incidenza determinante nel ritenere manifestamente infondato il motivo di ricorso sull'alterazione della scena del crimine.
Invero, la prima sezione penale ha valutato tutti gli altri elementi che rendevano tale alterazione logicamente ricostruita dalla Corte di merito ed il ricorrente non ha spiegato perché tale costrutto sarebbe radicalmente minato dalla pretermissione degli orari delle telefonate, peraltro neanche in sé incompatibili con i movimenti necessari per intervenire sulla scena del crimine, vieppiù nella maniera maldestra ben descritta nella sentenza di merito.
2. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna della parte ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. (come modificato ex I. 23 giugno 2017, n. 103), al pagamento delle spese del procedimento e al versamento della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, così equitativamente determinata in relazione ai motivi di ricorso che inducono a ritenere i proponenti in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost.13/6/2000 n.186).
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tre