Cassation annuls defamation judgment for lack of motivation regarding putative right of criticism defense.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation annulled a lower court's defamation judgment due to a lack of proper motivation concerning the defense of putative right of criticism. The appellant argued he believed invoices were not issued despite payment, a belief the lower court failed to substantiate with evidence. The court ruled that the lower court's reasoning was merely apparent and did not address the requirement of a justifiable error regarding the truth of the alleged facts.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 606, comma 2-bis, c.p.p.; The exercise of the right of criticism requires the stigmatization of an objectively true fact or one deemed true by a justifiable error, rejecting putative truth without verification.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: GIANNAZZO ORAZIO ANDREA nato a CATANIA il 30/11/1970 avverso la sentenza del 21/07/2021 del TRIBUNALE di TRIESTEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere EGLE PILLA; Letta la requisitoria scritta del Sostituto Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione, PAOLA MASTROBERARDINO, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. Lette le conclusioni scritte pervenute in data 3 ottobre 2022 del difensore di fiducia, avv. GIANLUCA ROSSI, per la parte civile, unitamente alla nota spese, il quale ha concluso per il rigetto del ricorso. Lette la memoria difensiva pervenuta in data 8 ottobre 2022 del difensore di fiducia, avv. CHIARA CENTRONE, per il ricorrente, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1.Con sentenza del 21 luglio 2021, il Tribunale di Trieste, in composizione monocratica in parziale riforma della condanna pronunciata in data 5 dicembre 2020 dal Giudice di Pace della medesima città nei confronti del ricorrente Giannazzo, ha rideterminato la somma da corrispondere a titolo di risarcimento dei danni alla parte civile costituita, confermando nel resto. Il Giudice di pace con la sentenza di primo grado, previa affermazione della penale responsabilità, lo aveva condannato alla pena dì 2000,00 euro dì multa, statuendo anche sulle richieste della costituita parte civile.
L'imputazione ha ad oggetto la condotta di diffamazione attuata dal ricorrente mediante l'esposto inviato al Consiglio dell'Ordine degli avvocati con il quale offendeva la reputazione dell'avv. Maurizio de Mitri dichiarando che il professionista non aveva provveduto ad emettere regolari fatture, nonostante egli avesse pagato il corrispettivo, circostanza risultata non vera. In Trieste in data 8 novembre 2017. 2.Avverso tale decisione l'imputato Giannazzo ha proposto ricorso, attraverso il difensore di fiducia, deducendo i motivi, di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.. 2.1.Con il primo motivo, è stata dedotta la violazione di legge e difetto di motivazione in relazione alla sussistenza dell'elemento materiale del reato e della sua inoffensività.
Il ricorrente non ha fatto ricorso a frasi sconvenienti ed offensive ma si è limitato ad esporre ciò che era oggetto della sua rappresentazione e cioè che il de Mitri non gli aveva rilasciato fattura a seguito del corrispettivo versato per il compenso professionale: né il De Mitri, né il De Robbio spedirono al ricorrente le fatture. 2.2. Con il secondo motivo è stata dedotta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'insussistenza dell'antigiuridicità della condotta. In particolare, secondo quanto ritenuto dal ricorrente, il giudice di appello non ha argomentato in ordine alla pretesa carica diffamatoria delle circostanze rappresentate nell'esposto, laddove era diritto del Giannazzo sottoporre all'organo competente la eventuale violazione di regole deontologiche. 2.3 Con il terzo motivo è stata dedotta violazione di legge e vizio di motivazione nella parte in cui la Corte ha ravvisato la sussistenza dell'elemento soggettivo.
Secondo la difesa la scriminante del diritto di critica sussisterebbe in forma putativa dal momento che il ricorrente era fermamente convinto della veridicità dei fatti denunciati.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato per i motivi e nei termini di cui in seguito.1.In ossequio al principio secondo cui avverso le sentenze di appello pronunciate per reati di competenza del giudice di pace, il ricorso per cassazione può essere proposto, ai sensi dell'art. 606, comma 2-bis, c.p.p., solo per i motivi di cui all'art. 606, comma 1, lettere a), b) e c) c.p.p., il ricorso è ammissibile in considerazione dell'apparenza della motivazione che si traduce in una violazione di legge. 1.1. Il ricorrente ha proposto con il terzo motivo di ricorso una specifica doglianza sulla sussistenza della scriminante putativa del diritto di critica, tradottasi nella mancanza di consapevolezza da parte dello stesso dell'emissione delle due fatture da parte del legale avv.
Di Mitri e del conseguente rilascio in suo favore, circostanza che lo ha spinto a presentare un esposto ai danni del professionista dinanzi al Consiglio dell'Ordine forense. 1.2. L esercizio del diritto di critica postula, per avere efficacia scriminante, oltre il rispetto del limite della continenza, che venga stigmatizzato un fatto obiettivamente vero nei suoi elementi essenziali, o ritenuto tale per errore assolutamente scusabile. Non assume invece valenza esimente la verità putativa, cioè solo supposta del fatto diffamatorio, senza previa acquisizione, attraverso le opportune verifiche e controlli, della certezza dell'effettiva sussistenza dei fatti denunciati. (Sez. 5, n. 11199 del 11/08/1998 Rv. 212131) 1.2.1.
Sullo specifico punto e cioè che il ricorrente ritenesse effettivamente non emesse le fatture e non consegnate, nonostante il suo regolare pagamento degli onorari, in ragione di un errore scusabile, la sentenza impugnata fornisce una motivazione apparente. La sussistenza di uno specifico e concreto dubbio derivante dall'assenza di prova documentale che le fatture, pur richieste e sollecitate anche attraverso il nuovo legale avv. De Robbio, fossero state effettivamente trasmesse all'imputato (non sono state mai acquisite le e-mail dell'avv. Di Mitri all'avv.
De Robbio aventi ad oggetto l'invio delle fatture, né quelle dell'avv. De Robbio all'imputato aventi lo stesso oggetto) è superata dalla sentenza impugnata con una motivazione apparente: a fronte di una mancanza di prova documentale, di una dichiarazione generica del teste De Robbio circa la trasmissione al ricorrente di tutte le informazioni riguardanti pagamenti e fatture, e nonostante il dato obiettivo e incontestato che le fatture non erano mai state materialmente consegnate al Giannazzo, la sentenza impugnata ricava che il ricorrente avesse avuto sicuramente conoscenza dell'avvenuta emissione di quelle specifiche fatture.
Dalla lettura della sentenza impugnata si ricava invece la sussistenza della scriminante putativa dell'esercizio del diritto di critica nella declinazione offerta dalla giurisprudenza di questa Corte in precedenza citata e dunque della percezione per errore assolutamente scusabile da parte del ricorrente che le fatture a lui non consegnate, non fossero state emesse nonostante la corresponsione dei compensi.
2. L'accoglimento del terzo motivo dì ricorso assorbe gli altri due motivi proposti. Conseguentemente la sentenza va annullata senza rinvio perché il fatto non costituisce reato. La pronunzia di annullamento senza rinvio della decisione comporta il non luogo a provvedere sulle richieste di liquidazione delle spese avanzate dalla parte civile.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnat