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Sentenza — n. 43837/2022 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 43837/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 43837/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: Mariotti Maria Gina, nata a Pescia, il 28/3/1948; avverso la sentenza del 24/5/2021 della Corte d'appello di Firenze; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Luca Pistorelli; lette le conclusioni del Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. Lucia Odello, che ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata; lette le conclusioni del difensore dell'imputato avv. Laura Rinaldi, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO1. Con la sentenza impugnata la Corte d'appello di Firenze, in riforma della pronunzia di primo grado ed in accoglimento dell'appello del Pubblico Ministero e della parte civile, ha condannato, ai soli effetti civili, Mariotti Maria Gina per il reato di violenza privata, rilevando agli effetti penali l'intervenuta prescrizione dello stesso.

Regesto Legislator

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art. 603 c.p; Sentenza — n. 43837/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Nel caso di specie la Corte territoriale ha proceduto alla riforma della decisione di primo grado, seppure ai soli effetti civili, in ragione del diverso apprezzamento dell'attendibilità delle dichiarazioni rese da un testimone della vicenda - ossia z l'operante Angiuoli - e di quelle della stessa imputata, delle quali sia il pubblico ministero, che la parte civile, nei rispettivi gravami, avevano lamentato l'erronea valutazione da parte del Tribunale. E' dunque evidente la violazione da parte del giudice dell'appello della regola posta dal citato art. 603 comma 3-bis c.p.p., cui consegue l'annullamento della sentenza e il rinvio al giudice civile competente per valore in grado d'appello.

Parole chiave

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azione civile azione penale privata revisione della sentenza penale infrazione privilegiata reati violenti abbandono per lesioni personali

Disposizioni normative citate

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art. 603 c.p
Già prima dell'introduzione del comma 3-bis nell'art. 603 c.p.p.
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Testo completo

a seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: Mariotti Maria Gina, nata a Pescia, il 28/3/1948; avverso la sentenza del 24/5/2021 della Corte d'appello di Firenze; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Luca Pistorelli; lette le conclusioni del Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. Lucia Odello, che ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata; lette le conclusioni del difensore dell'imputato avv. Laura Rinaldi, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO1. Con la sentenza impugnata la Corte d'appello di Firenze, in riforma della pronunzia di primo grado ed in accoglimento dell'appello del Pubblico Ministero e della parte civile, ha condannato, ai soli effetti civili, Mariotti Maria Gina per il reato di violenza privata, rilevando agli effetti penali l'intervenuta prescrizione dello stesso.

2. Avverso la sentenza ricorre l'imputata articolando quattro motivi. Con il primo deduce violazione di legge per non avere la Corte territoriale provveduto alla rinnovazione ex art. 603 comma 3-bis c.p.p. all'audizione dei testimoni le cui dichiarazioni sono state diversamente valutate nel giudizio d'appello ai fini del sovvertimento della decisione di quello di primo grado. Non di meno avrebbe illogicamente rivalutato tali dichiarazioni trascurando alcune risultanze processuali. Con il secondo motivo vengono denunziati violazioni di legge e vizi di motivazione per aver preceduto la Corte d'appello alla riforma della sentenza di primo grado senza provvedere a motivare in maniera rafforzata, come invece necessario, la propria decisione. Con il terzo motivo vengono dedotti vizi di motivazione in merito alla liquidazione del danno in favore delle parti civili e analoghi vizi vengono dedotti anche con il quarto ed ultimo motivo in merito al computo delle spese liquidate in favore delle stesse parti civili.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato e deve essere accolto.

2. Già prima dell'introduzione del comma 3-bis nell'art. 603 c.p.p. ad opera della I. n. 103 del 2017, l'insegnamento di questa Corte era nel senso per cui il giudice di appello che riformi, ai soli fini civili, la sentenza assolutoria di primo grado sulla base di un diverso apprezzamento dell'attendibilità di una prova dichiarativa ritenuta decisiva, è obbligato a rinnovare l'istruzione dibattimentale, anche d'ufficio (Sez. U, Sentenza n. 27620 del 28/04/2016, Dasgupta, Rv. 267489; Sez. U, Sentenza n. 18620 del 19/01/2017, Patalano, Rv. 269787). Principio che le stesse Sezioni Unite hanno avuto modo di ribadire anche con riguardo al diverso assetto normativo conseguito al citato intervento del legislatore, precisando altresì come in tal caso la sentenza impugnata in sede di legittimità comporti il rinvio per nuovo giudizio dinanzi al giudice civile competente per valore in grado di appello (Sez. U, Sentenza n. 22065 del 28/01/2021, Cremonini, Rv. 281228).

3. Nel caso di specie la Corte territoriale ha proceduto alla riforma della decisione di primo grado, seppure ai soli effetti civili, in ragione del diverso apprezzamento dell'attendibilità delle dichiarazioni rese da un testimone della vicenda - ossia z l'operante Angiuoli - e di quelle della stessa imputata, delle quali sia il pubblico ministero, che la parte civile, nei rispettivi gravami, avevano lamentato l'erronea valutazione da parte del Tribunale. E' dunque evidente la violazione da parte del giudice dell'appello della regola posta dal citato art. 603 comma 3-bis c.p.p., cui consegue l'annullamento della sentenza e il rinvio al giudice civile competente per valore in grado d'appello.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata agli effetti civili con rinvio per nuovo giudizio al giudice civile competente per valore in gra