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Sentenza — n. 43666/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation annuls appellate order transmitting files to prosecutor without annulling first-instance judgment to prevent procedural stasis.

Numero d'incarto Sentenza — n. 43666/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Procuratore della Repubblica successfully appealed an appellate order that transmitted case files to the prosecutor without annulling the first-instance judgment. The court found this procedural step created an illegal stasis where the prosecutor could not legally re-impute facts without violating the principle against double jeopardy. Consequently, the Cassation Court annulled the appellate order without remittal and ordered the files sent to a different appellate court for continuation.

Regesto Legislator

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Art. 521 cod. proc. pen.; When an appellate court detects a discrepancy between the charged facts and proven facts that prevents the exercise of criminal action, it must annul the first-instance judgment without remittal to avoid procedural stasis and violation of the principle of ne bis in idem.

Parole chiave

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procedural stasis ne bis in idem appellate order annulment criminal action exercise correlation principle tutela del processo decisionale pubblicità della procedura rinvio del dibattimento

Disposizioni normative citate

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Art. 521 cod. proc. pen.
Deduce il procuratore ricorrente che la corte territoriale avrebbe restituito gli atti al pubblico ministero non solo al di fuori dei casi consentiti dall'art. 521 cod.
art. 521 cod. proc. pen
Deduce il procuratore ricorrente che la corte territoriale avrebbe restituito gli atti al pubblico ministero non solo al di fuori dei casi consentiti dall'art. 521 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 11 del 09/07/1997, Rv. 208221
Sez. U, n. 25957 del 26/03/2009, Rv. 243590
Sez. 4, n. 18135 del 09/02/2010, Rv. 247533
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE DELLA REPUBBLICA, presso il Tribunale; nel procedimento contro RIVIERE RODRIGUEZ VILLAMIZAR CARLOS ALFREDO, nato a Caracas (Venezuela), il 14 gennaio 1971; RIVIERE VILLAMIZAR ALFREDO, nato a Bogotà (Colombia), il 23 maggio 1939; avverso l'ordinanza del 23 marzo 2022, dalla Corte d'appello - sez. distaccata di Taranto; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere MICHELE CUOCO; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale FRANCA ZACCO, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio della sentenza del Tribunale di Taranto in data 26 aprile 2021, rigettando nel resto il ricorso.

RITENUTO IN FATTO

Il Procuratore della Repubblica, presso il Tribunale di Taranto, impugna l'ordinanza, indicata in epigrafe, con la quale la Corte d'appello di Taranto, rilevando che il fatto accertato fosse diverso rispetto a quello oggetto del capo d'imputazione, ha disposto la trasmissione degli atti all'ufficio del pubblico ministero per le determinazioni conseguenti. Deduce il procuratore ricorrente che la corte territoriale avrebbe restituito gli atti al pubblico ministero non solo al di fuori dei casi consentiti dall'art. 521 cod. proc. pen., (in quanto si dispone di esercitare l'azione penale in relazione ad un fatto già previsto nel capo d'imputazione), ma, anche omettendo di annullare la sentenza di primo grado. Avrebbe, così, determinato un'indebita situazione di stasi, perché, ove il pubblico ministero formulasse l'imputazione violerebbe il principio del ne bis in idem (non essendo stata annullata la decisione di primo grado) e, ove non lo facesse, violerebbe il provvedimento impugnato.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è fondato. Questa Corte ha già avuto modo di precisare che è abnorme non solo il provvedimento che, per la sua singolarità, non sia inquadrabile nell'ambito dell'ordinamento processuale, ma anche quello che, pur essendo in astratto manifestazione di legittimo potere, si esplichi al di fuori dei casi consentiti e delle ipotesi previste, al di là di ogni ragionevole limite, quando, cioè, pur non estraneo al sistema normativo, determina la stasi del processo e l'impossibilità di proseguirlo (Sez. U, n. 11 del 09/07/1997, Rv. 208221), pregiudicando in concreto lo sviluppo successivo del processo (Sez.

U, n. 25957 del 26/03/2009, Rv. 243590). Ciò considerato, la corte territoriale, ritenendo che il fatto contestato dovesse essere sussunto nella fattispecie di cui al comma 2 dell'art. 216, I.f. e ritenuto che il capo d'imputazione non contemplasse tale condotta, ha disposto la restituzione degli atti al pubblico ministero per le conseguenti determinazioni. Ma non ha annullato la decisione di primo grado. Viceversa, rilevata la diversità del fatto, onde non assumere decisioni abnormi e determinare la stasi del processo, avrebbe dovuto annullare senza rinvio la sentenza di primo grado.

Se, infatti, la disarmonia tra la contestazione elevata con l'esercizio dell'azione penale e ciò che emerge dal dibattimento viene rilevata in primo grado, il P.M. ha la facoltà di esercitare in dibattimento i poteri di cui agli artt. 516 e 517 c.p.p., così prevenendo i rischi della violazione del principio di correlazione. Quando però tale disarmonia viene rilevata in appello, non potendo essere sanata in base alle norme sulla modifica dell'imputazione, valevoli per il primo grado, l'unica possibilità concessa al giudice è quella dell'annullamento della sentenza emessa in primo grado (Sez. 4, n. 18135 del 09/02/2010, Rv. 247533, in motivazione) per permettere il successivo (diverso) esercizio dell'azione penale.Si impone, pertanto, l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata e la trasmissione degli atti alla Corte d'appello di Lecce per il prosieguo.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato e dispone trasmettersi gli atti alla Corte d'appello di Lecce per l'ulteriore corso. Così deciso il 20 settembre 2022 Il Co