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Sentenza — n. 43662/2022 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 43662/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 43662/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Nappi Antonio, con il ministero del difensore, ricorre per la cassazione della sentenza del Tribunale di Salerno in data 20 gennaio 2022, che, applicatagli la pena concordata con il Pubblico Ministero in relazione ai delitti di cui agli artt. 479 e 646 cod. pen., l'ha condannato al risarcimento dei danni in favore della costituita parte civile, da liquidarsi in separata sede, nonché alla rifusione in favore della stessa delle spese processuali, siccome liquidate.

Regesto Legislator

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Sentenza — n. 43662/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Affida l'impugnativa ad un solo motivo, con il quale denuncia la violazione dell'art. 444, comma 2, cod. proc. pen., che inibisce al giudice del patteggiamento la pronuncia sulla domanda risarcitoria; donde, insiste per l'annullamento della sentenza in riferimento alla statuizione riguardante la condanna al risarcimento del danno.

Parole chiave

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risarcimento per errore giudiziario risarcimento del danno civile restituzione e risarcimento sanzioni pecuniarie risarcimento alle vittime di reati errore nella commisurazione della pena
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Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: NAPPI ANTONIO nato a OTTAVIANO il 24/02/1974 avverso la sentenza del 20/01/2022 del GIP TRIBUNALE di SALERNOudita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA; lette/sentite le conclusioni del PG

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Nappi Antonio, con il ministero del difensore, ricorre per la cassazione della sentenza del Tribunale di Salerno in data 20 gennaio 2022, che, applicatagli la pena concordata con il Pubblico Ministero in relazione ai delitti di cui agli artt. 479 e 646 cod. pen., l'ha condannato al risarcimento dei danni in favore della costituita parte civile, da liquidarsi in separata sede, nonché alla rifusione in favore della stessa delle spese processuali, siccome liquidate.

2. Affida l'impugnativa ad un solo motivo, con il quale denuncia la violazione dell'art. 444, comma 2, cod. proc. pen., che inibisce al giudice del patteggiamento la pronuncia sulla domanda risarcitoria; donde, insiste per l'annullamento della sentenza in riferimento alla statuizione riguardante la condanna al risarcimento del danno.

3. Con requisitoria in data 19 giugno 2022, il Procuratore Generale, in persona del Sostituto, Dottoressa Sabrina Passafiume, ha concluso per l'accoglimento del ricorso.

4. Con memoria trasmessa tramite PEC in data 2 settembre 2022 la parte civile costituita, tramite il difensore, ha fatto pervenire conclusioni e nota spese.

5. Il ricorso è fondato. E' jus receptum che, in sede di applicazione della pena su richiesta delle parti, stante il disposto di cui all'art. 444, comma 2, cod. proc. pen, al giudice non è dato decidere sulla domanda della parte civile, con la conseguenza che egli non può procedere a quantificazione del danno o ad assegnare provvisionali o, infine, adottare statuizioni che presuppongono una decisione del rapporto civile o, comunque, ineriscono al titolo risarcitorio da conseguirsi in sede civile (Sez. U, n. 20 del 27/10/1999, Fraccari, Rv. 214640; Sez. 5, n. 7021 del 25/11/2009 - dep. 22/02/2010, Rv. 246150; Sez. 6, n. 2 del 04/01/2000, Rv. 215854; Sez. 3, n. 2442 del 18/06/1997, Rv. 208809).

6. Consegue l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente alla statuizione concernente il risarcimento del danno, che deve essere eliminata.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla condanna al risarcimento del danno, che elimina. Così d