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Sentenza — n. 43654/2022 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 43654/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 43654/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con ordinanza del 3 luglio 2021, il Giudice per le indagini preliminari di Enna aveva applicato la misura cautelare della custodia in carcere, nei confronti di Bruno Carmelo, per il reato di omicidio, commesso il 28 giugno 2021. Il Tribunale del riesame di Caltanissetta aveva annullato l'ordinanza applicativa della misura, con provvedimento del 29 luglio 2021, poi annullato con rinvio in sede di legittimità. Il Tribunale del riesame di Caltanissetta, decidendo in sede di rinvio, con provvedimento del 17 marzo 2022, ha confermato l'ordinanza applicativa della misura.

Regesto Legislator

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Sentenza — n. 43654/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Il Tribunale del riesame di Caltanissetta aveva annullato l'ordinanza applicativa della misura, con provvedimento del 29 luglio 2021, poi annullato con rinvio in sede di legittimità. Il Tribunale del riesame di Caltanissetta, decidendo in sede di rinvio, con provvedimento del 17 marzo 2022, ha confermato l'ordinanza applicativa della misura.

Parole chiave

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revisione della sentenza penale revoca della sospensione condizionale riesame della carcerazione preventiva impugnabilità della decisione di rinvio riesame della curatela pericolo di reiterazione
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Testo completo

o la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: BRUNO CARMELO nato a ENNA il 03/02/1971 avverso l'ordinanza del 17/03/2022 del TRIBUNALE del RIESAME di CALTANISSETTAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERANGELO CIRILLO; letta la requisitoria a firma del Sostituto Procuratore generale KATE TASSONE, che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso.

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con ordinanza del 3 luglio 2021, il Giudice per le indagini preliminari di Enna aveva applicato la misura cautelare della custodia in carcere, nei confronti di Bruno Carmelo, per il reato di omicidio, commesso il 28 giugno 2021. Il Tribunale del riesame di Caltanissetta aveva annullato l'ordinanza applicativa della misura, con provvedimento del 29 luglio 2021, poi annullato con rinvio in sede di legittimità. Il Tribunale del riesame di Caltanissetta, decidendo in sede di rinvio, con provvedimento del 17 marzo 2022, ha confermato l'ordinanza applicativa della misura.

2. Avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame di Caltanissetta, l'indagato ha proposto ricorso per cassazione a mezzo del proprio difensore di fiducia, deducendo, con quattro motivi di ricorso, il vizio di motivazione del provvedimento impugnato.

3. Successivamente, il difensore del ricorrente ha fatto pervenire dichiarazione di rinuncia al ricorso, per sopravvenuta carenza di interesse. Rappresenta che, nelle more del giudizio di legittimità, il Giudice per le indagini preliminari, a seguito di accertamenti peritali sulle cause del decesso della vittima, ha revocato la misura cautelare per difetto di gravità indiziaria e che tale provvedimento, a seguito di impugnazione del Pubblico ministero, è stato confermato dal Tribunale del riesame.

4. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse. La parte, invero, come da lei stessa dichiarato, non ha più interesse a coltivare l'impugnazione avverso il provvedimento applicativo della misura cautelare, che è stato oramai revocato.

5. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso non segue la condanna al pagamento delle spese né quella al pagamento di una somma in favore della cassa delle ammende. Invero, non si versa in una situazione di "soccombenza" nei casi in cui l'inammissibilità sia giustificata dalla rinuncia all'impugnazione per carenza di interesse correlata a cause sopravvenute alla presentazione della stessa (Sez. 2,n. 4452 del 08/01/2019, Cristallo, Rv. 274736; Sez. 1, n. 13607 del 10/12/2010, Valentini, Rv. 249916).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricor