Sentenza — n. 43064/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon sentenza del 6 ottobre 2021 la Corte di appello di Cagliari ha confermato la pronuncia di condanna del Tribunale di Oristano in composizione monocratica con la quale la ricorrente Riccio Claudia, a seguito di giudizio abbreviato, era stata condannata alla pena di giustizia oltre statuizioni civili per i C3-9 reati di cui all'art. 612 comma 2 cod. pen.( capo A), minaccia aggravata dall'uso v dell'arma in concorso) e agli artt. 582,585 cod. pen ( Capo B) lesioni personali aggravate in concorso).
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 612 comma 2 cod. pen; Sentenza — n. 43064/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 1.11 ricorso è inammissibile per sopravvenuta rinuncia all'impugnazione contenuta nella dichiarazione sottoscritta dalla ricorrente. Le Sezioni unite di questa Corte hanno precisato che "la rìnuncia al ricorso per cassazione validamente proposto, in quanto esercizio di un diritto potestativo dell'avente diritto, determina l'immediata estinzione del rapporto processuale, cui consegue l'immediato passaggio in giudìcato della sentenza all'atto della dichiarazione di inammissibilità dell'impugnazione" (Sez. un., n. 12602 del 17 dicembre 2015, (2016), Ricci, Rv. 266821).
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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: RICCIO CLAUDIA nato a SEDILO il 13/12/1962 avverso la sentenza del 06/10/2021 della CORTE APPELLO di CAGLIARIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere EGLE PILLA; Letta la requisitoria scritta del Sostituto Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione ANDREA VENEGONI che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 6 ottobre 2021 la Corte di appello di Cagliari ha confermato la pronuncia di condanna del Tribunale di Oristano in composizione monocratica con la quale la ricorrente Riccio Claudia, a seguito di giudizio abbreviato, era stata condannata alla pena di giustizia oltre statuizioni civili per i C3-9 reati di cui all'art. 612 comma 2 cod. pen.( capo A), minaccia aggravata dall'uso v dell'arma in concorso) e agli artt. 582,585 cod. pen ( Capo B) lesioni personali aggravate in concorso).
2. Avverso tale decisione ha proposto ricorso l'imputata, con atto sottoscritto dal difensore di fiducia ed articolato nei motivi qui di seguito enunciati. 2.1. Con il primo motivo è stato dedotto vizio di motivazione e violazione di legge in relazione alla valutazione del compendio probatorio. 2.2. Con il secondo motivo è stata dedotta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla penale responsabilità della ricorrente quale concorrente ai sensi dell'art.110 cod. peri. 2.3. Con il terzo motivo è stata dedotta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al trattamento sanzionatorio. 3.In data 6 settembre 2022 il difensore di fiducia avv. ROSARIA MANCONI ha inviato dichiarazione di rinuncia al ricorso sottoscritta dalla ricorrente, accompagnata altresì dalla rinuncia all'impugnazione sottoscritta dal difensore.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso è inammissibile per sopravvenuta rinuncia all'impugnazione contenuta nella dichiarazione sottoscritta dalla ricorrente. Le Sezioni unite di questa Corte hanno precisato che "la rìnuncia al ricorso per cassazione validamente proposto, in quanto esercizio di un diritto potestativo dell'avente diritto, determina l'immediata estinzione del rapporto processuale, cui consegue l'immediato passaggio in giudìcato della sentenza all'atto della dichiarazione di inammissibilità dell'impugnazione" (Sez. un., n. 12602 del 17 dicembre 2015, (2016), Ricci, Rv. 266821).
2. Alla dichiarazione di inammissibilità dei ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria, equa al caso, indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma dì euro cinquecento in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma in data 30 settembre 2022 I n