Sentenza — n. 42895/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon ordinanza in data 07/03/2022, il Tribunale del riesame di Firenze ha confermato l'ordinanza del 18/02/2022 con la quale il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Pistoia aveva applicato la misura cautelare degli arresti domiciliari a Cepele Ervis e a Hymeri Hysni in relazione all'imputazione provvisoria di violenza o minaccia aggravata ai danni di Stefano Chelli per commettere un reato, perché, in concorso tra loro, in data 04/02/2022, il solo Cepele, usava minaccia brandendo un coltello e cercava di colpire Stefano Chelli; iI 14/02/2022, Cepele, quale istigatore, e Hymeri profferiva minacce di morte e richiamava in propri precedenti anche per delitti contro la persona; ancora sempre il 14/02/2022 Cepele profferiva minacce di morte, per determinare Stefano Chelli, che, quale persona informata sui fatti nel procedimento nei confronti di Cepele, il 30/12/2021 aveva riferito alla polizia giudiziaria che di aver acquistato dosi di cocaina dallo stesso Cepele.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 611 cod. pen; Sentenza — n. 42895/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Avverso la medesima ordinanza del Tribunale del riesame di Firenze ha proposto ricorso per cassazione Hymeri Hysni, attraverso il difensore Avv. Costanza Malerba, articolando due motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. Il primo motivo articola doglianze dal tenore argomentativo analogo a quello delle censure di cui al primo motivo del ricorso nell'interesse di Cepele, sottolineando che il collegamento dei due indagati si basa esclusivamente su congetture. Il secondo motivo denuncia vizi di motivazione in relazione agli artt. 274 e 275 cod. proc. pen., articolando doglíanze analoghe a quelle del coindagato.
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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: HYMERI HYSNI nato il 11/08/1981 CEPELE ERVIS nato il 12/12/1986 avverso l'ordinanza del 07/03/2022 del TRIB. LIBERTA di FIRENZEudita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO CAPUTO Rilevato che le parti non hanno formulato richiesta di discussione orale ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, prorogato, quanto alla disciplina processuale, in forza dell'art. 16 del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, nella legge 25 febbraio 2022, n.
15. Letta la requisitoria scritta ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre 2020, n. 176, del Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione Luigi Giordano, che ha concluso per l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato.
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza in data 07/03/2022, il Tribunale del riesame di Firenze ha confermato l'ordinanza del 18/02/2022 con la quale il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Pistoia aveva applicato la misura cautelare degli arresti domiciliari a Cepele Ervis e a Hymeri Hysni in relazione all'imputazione provvisoria di violenza o minaccia aggravata ai danni di Stefano Chelli per commettere un reato, perché, in concorso tra loro, in data 04/02/2022, il solo Cepele, usava minaccia brandendo un coltello e cercava di colpire Stefano Chelli; iI 14/02/2022, Cepele, quale istigatore, e Hymeri profferiva minacce di morte e richiamava in propri precedenti anche per delitti contro la persona; ancora sempre il 14/02/2022 Cepele profferiva minacce di morte, per determinare Stefano Chelli, che, quale persona informata sui fatti nel procedimento nei confronti di Cepele, il 30/12/2021 aveva riferito alla polizia giudiziaria che di aver acquistato dosi di cocaina dallo stesso Cepele.
2. Avverso l'indicata ordinanza del Tribunale del riesame di Firenze ha proposto ricorso per cassazione Cepele Ervis, attraverso il difensore Avv. Costanza Malerba, articolando due motivi, di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. Il primo motivo denuncia erronea applicazione dell'art. 611 cod. pen.. A fronte della condotta minacciosa di Hymeri, Chelli gli chiese se era venuto per Cepele a prendere i soldi, che avrebbe portato, sicché esisteva un rapporto credito-debito tra Cepele e Chelli che poteva essere alla base della pretesa intimidazione.
La stessa ordinanza impugnata indica come finalità della minaccia un pregresso debito di droga e non il reato di falsa testimonianza o la ritrattazione. Il secondo motivo denuncia vizi di motivazione in relazione agli artt. 274 e 275 cod. proc. pen. Il ricorrente non commette reati dal 2008, ha una normale vita familiare e lavorativa, laddove il pericolo di reiterazione è stato giustificato dalla commissione del reato e dalla sua gravità, mentre del tutto disattesa è stata la valutazione di adeguatezza, che poteva essere soddisfatta attraverso il divieto di avvicinamento alla persona offesa o altra misura che preveda obblighi.
3. Avverso la medesima ordinanza del Tribunale del riesame di Firenze ha proposto ricorso per cassazione Hymeri Hysni, attraverso il difensore Avv. Costanza Malerba, articolando due motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. Il primo motivo articola doglianze dal tenore argomentativo analogo a quello delle censure di cui al primo motivo del ricorso nell'interesse di Cepele, sottolineando che il collegamento dei due indagati si basa esclusivamente su congetture. Il secondo motivo denuncia vizi di motivazione in relazione agli artt. 274 e 275 cod. proc. pen., articolando doglíanze analoghe a quelle del coindagato.
4. Con requisitoria scritta ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, il Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione Luigi Giordano ha concluso per l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. I ricorsi devono essere rigettati.
2. In premessa, mette conto ripercorrere, in estrema sintesi e anche alla luce dell'ordinanza genetica, la complessiva vicenda così come ricostruita dai giudici cautelari. Richiamato l'antefatto rappresentato dalle dichiarazioni accusatorie nei confronti di Cepele rese alla polizia giudiziaria da Chelli e da questo confidate all'amico Massimiliano Iacometti, il primo episodio del 04/02/2022 è stato ricostruito dalla persona offesa, nel cui racconto Cepele, brandendo un coltello, gli aveva chìesto che cosa avesse fatto i 30/12/2021, alludendo alla possibilità che Chelli avesse raccontato alle autorità l'attività di spaccio dell'indagato, che gli riferiva di avere appreso l'accaduto dal Iacometti, il quale, in un successivo incontro con Chelli, gli aveva detto di aver riferito a Cepele che Chellí era stato fermato dalla polizia.
Chelli riferiva poi dell'episodio del 14/02/2022, quando la persona offesa fu "fermata" in auto da una persona poi identificata in Hymeri, che lo minacciava aggiungendo che lo stesso Chelli «aveva fatto parole» e che doveva stare attento, il che convinse Cheli che anche quelle minacce erano collegate a quanto accaduto con Cepele.
2. Il ricorso di Cepele Ervis non merita accoglimento. 2.1. Il primo motivo è infondato. L'ordinanza impugnata (pagg. 1 s.) ha puntualmente ricostruito il fatto, delineando il collegamento tra la grave minaccia posta in essere dall'indagato ai danni di Chelli e quanto da quest'ultimo riferito alla polizia il 30/12/2021 (dopo essere stato trovato in possesso di cocaina e aver indicato nel ricorrente la persona che l'aveva fornita), collegamento rappresentato proprio dal riferimento al 30 dicembre fatto da Cepele al momento delle minacce con un coltello di 20 cm.
Il ricorso non si confronta puntualmente con il complessivo compendio indiziario valorizzato dal giudice del riesame (concentrandosi solo sul secondo episodio a discapito della valenza accordata dal Tribunale del riesame al primo), risultando, pertanto, inidoneo a disarticolare l'intero ragionamento svolto dal giudicante, determinando al suo interno radicali incompatibilità, così da vanificare o da rendere manifestamente incongrua o contraddittoria la motivazione (Sez. 1, n. 41738 del 19/10/2011, Longo, Rv. 251516). 2.2. Anche il secondo motivo è infondato.
Le censure del ricorrente nn inficiano la motivazione del giudice del riesame, che ha argomentato il periculum libertatis e l'adeguatezza della misura degli arresti domiciliari richiamando non solo il perdurante interesse alla ritrattazione delle dichiarazioni di Chelli, ma anche la personalità dell'imputato, i cui precedenti, pur risalenti al 2008, sono indicativi di notevole spessore criminale, tanto più in considerazione dell'esito della perquisizione domiciliare richiamata dall'ordinanza impugnata.
3. Anche il ricorso nell'interesse di Hymeri Hysni deve essere rigettato. 3.1. Il collegamento tra l'episodio che ha visto protagonista il ricorrente e quello relativo al cugino Cepele è messo a fuoco dai giudici cautelari attraverso le dichiarazioni di Chelli, che, dopo aver fatto riferimento a questioni di denaro, si sentiva "accusato" da Hymeri di aver reso dichiarazioni («fatto parole»), sicché, tali dichiarazioni - e non la riscossione del denaro - erano alla base della condotta minacciosa del ricorrente. Osserva, infatti, l'ordinanza impugnata, che le gravi intimidazioni - compresa quella posta in essere da Hymeri - cui Chelli era stato sottoposto, erano inevitabilmente finalizzate a creargli uno stato di angoscia che avrebbe potuto risolvere solo rinnegando le proprie dichiarazioni accusatorie, così commettendo un reato.
Lungi, dunque, dal far leva su congetture, come sostenuto dal ricorrente, la gravità indiziaria ritenuta sussistente nei confronti di Hymeri fa leva sulle dichiarazioni della persona offesa e sulla concatenazione logica delineata dai giudici cautelari in linea con i dati indiziari richiamati e in termini immuni da cadute di conseguenzialità logico-argomentativa. 3.2. Il secondo motivo è del pari infondato. Il ricorso svilisce indebitamente - e, peraltro, in termini non esenti da una connotazione di genericità - i dati valorizzati dal Tribunale del riesame per giustificare la sussistenza del periculum libertatis e la scelta per la misura applicata, dati espressivi della reiterazione di condotte gravemente intimidatorie, laddove l'epoca dei precedenti non esclude la loro attitudine a dar conto di uno spessore criminale decisivamente consistente, tale rendere misure meno incisive del tutto inadeguate a salvaguardare le esigenze cautelari.4.
I ricorsi, pertanto, devono essere rigettati e i ricorrenti devono essere condannati al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Così decìso il 26/10/2022. Il Consigliere estensore Il Presidente Angelo