Sentenza — n. 42871/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAto la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: LAZIC DEJAN nato il 20/04/1974 avverso la sentenza del 08/06/2021 della CORTE APPELLO di BRESCIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere RENATA SESSA; o il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore SABRINA PASSAFIUME cpé ha concluso chiedendo 3-J2-Q-t-LA-i: toutA.---:-)-, ti,j2-e 14,4"-cP udito il difensore CAMERALIZZATA
Regesto Legislator
Generato dall'IAarticolo 546 cod. proc. pen, art. 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 42871/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Dalle ragioni sin qui esposte deriva la declaratoria di inammissibilità del ricorso, cui consegue, per legge, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese di procedimento, nonché, trattandosi di causa di inammissibilità determinata da profili di colpa emergenti dal medesimo atto impugnatorio, al versamento, in favore della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo determinare in Euro 3.000,00 in relazione alla entità delle questioni trattate.
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to la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: LAZIC DEJAN nato il 20/04/1974 avverso la sentenza del 08/06/2021 della CORTE APPELLO di BRESCIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere RENATA SESSA; o il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore SABRINA PASSAFIUME cpé ha concluso chiedendo 3-J2-Q-t-LA-i: toutA.---:-)-, ti,j2-e 14,4"-cP udito il difensore CAMERALIZZATA
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.Con sentenza del 8.6.2021 la Corte di Appello di Brescia ha confermato la pronuncia emessa in primo grado nei confronti di Lazic Dejan che lo aveva dichiarato colpevole del reato di bancarotta fraudolenta documentale, per sottrazione delle scritture contabili. 2.Ricorre per cassazione l'imputato, tramite il difensore di fiducia, deducendo due motivi. 2.1.Col primo motivo deduce la violazione dell'articolo 546 cod. proc. pen. e vizi di motivazione per la mancanza o manifesta illogicità. La motivazione resa dalla Corte territoriale non può infatti essere ritenuta neppure semplicemente essenziale in quanto anche se letta unitamente a quella della sentenza di primo grado, a sua volta deficitaria, non dà ragionevole contezza delle ragioni della decisione con ordito argomentativo congruo non immune dunque da vizi logici o contraddittori. 2.2.Col secondo motivo deduce la violazione dell'art.192 del codice di rito e l'inosservanza, erronea applicazione della legge penale.
La Corte territoriale ha affermato la penale responsabilità dell'imputato sulla base del mero ruolo formale dì amministratore di diritto dal medesimo rivestito, osservando come l'amministratore di una società risponda del reato omissivo quale diretto destinatario degli obblighi di legge anche se questi sia mero prestanome di altri soggetti che abbiano agito quali amministratori di fatto, atteso che la semplice accettazione della carica attribuisce allo stesso dovere di vigilanza e controllo il cui mancato rispetto comporta responsabilità penale o a titolo di dolo generico o a titolo di dolo eventuale; senonché alcuna prova dell'elemento soggettivo anche solo nella forma del dolo eventuale in capo all'imputato è stata fornita.
D'altronde lo stesso commercialista della società, ragioniere Ministrini, ha dichiarato di aver consegnato tutti i documenti in suo possesso al coimputato Markovic ovvero all'amministratore di fatto della società; a fronte di tale dato alcuna prova è stata fornita circa il coinvolgimento dell'imputato nel reato, non essendo stata nemmeno provata la consapevolezza da parte dello stesso sia del fatto che il commercialista avesse consegnato la documentazione al Markovic, sia dell'attività di sottrazione o distrazione possa in essere da quest'ultimo.
3. Il ricorso è stato trattato, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n.176, senza l'intervento delle parti che hanno così concluso per iscritto: il Sostituto Procuratore Generale presso questa Corte ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso. 4.11 ricorso è inammissibile. 4.1.11 primo motivo è del tutto aspecifico, limitandosi unicamente a lamentarne la insufficienza della motivazione della sentenza impugnata. 4.2.11 secondo motivo di ricorso è a sua volta aspecifico, avendo la Corte di Appello chiarito che in realtà il ricorrente non era una mera testa di legno - circostanza che già di per sé comunque comporta l'assunzione di determinati obblighi tra i quali certamente quello di tenere e conservare le scritture contabili oltre che di consegna delle stesse al curatore fallimentare - risultando egli inserito anche nella compagnie societaria, detenendo una quota maggioritaria; sicchè l'impostazione, anche in diritto, che il ricorso prospetta si fonda su un presupposto non del tutto coincidente con quanto si ricostruisce nella sentenza impugnata, con la quale in definitiva il ricorso non mostra di confrontarsi, reiterando la questione della mancanza di consapevolezza in ordine alla condotta contestata sulla base di circostanza già superata dalla Corte territoriale.
In ogni caso si rammenta che in tema di responsabilità del prestanome per i delitti di bancarotta fraudolenta documentale, costituisce principio consolidato quello secondo il quale, in tema di bancarotta fraudolenta, con riguardo a quella documentale per sottrazione, distruzione o per omessa tenuta in frode ai creditori delle scritture contabili (condotte tra loro equivalenti), ben può ritenersi la responsabilità del soggetto investito solo formalmente dell'amministrazione dell'impresa fallita (cosiddetto 'testa di legnò), atteso il diretto e personale obbligo dell'amministratore di diritto di tenere e conservare le suddette scritture (ex mulits, Sez. 5, n. 54490 del 26/09/2018, Rv. 274166 - 01); laddove nel caso di specie, secondo quanto afferma la sentenza impugnata, il ricorrente non era equiparabile alla mera testa di legno, perché oltre a essere il socio di maggioranza frequentava la sede della società e manteneva rapporti col cugino, amministratore di fatto, col quale agiva all'unisono (la Corte di Appello dà altresì atto del fatto che da ultimo essi cedevano le quote societarie a un soggetto irreperibile, con residenza formale presso uno dei due); peraltro la società non aveva mai presentato le dichiarazioni fiscali, operando per anni nel sommerso, lucrando su questo; circostanze alle quali è stata evidentemente agganciata la condotta fraudolenta, in concorso col cugino amministratore di fatto, sostenuta dal dolo di recare pregiudizio ai creditori (tra i quali figura certamente anche l'Erario).
Sicchè il motivo è in definitiva anche manifestamente infondato.
5. Dalle ragioni sin qui esposte deriva la declaratoria di inammissibilità del ricorso, cui consegue, per legge, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese di procedimento, nonché, trattandosi di causa di inammissibilità determinata da profili di colpa emergenti dal medesimo atto impugnatorio, al versamento, in favore della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo determinare in Euro 3.000,00 in relazione alla entità delle questioni trattate.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.00