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Sentenza — n. 42869/2022 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 42869/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 42869/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: ACERBIS ALFREDO SILVIO nato a ALBINO il 27/11/1960 avverso la sentenza del 29/06/2021 della CORTE APPELLO di BRESCIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere RENATA SESSA; u514to il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore SABRINA PASSAFIUME cXe ha concluso chiedendo 1-e9--,Ps-e"--- udito il difensore CAMERLIZZATA

Regesto Legislator

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art. 625-bis cod. pen, art. 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 42869/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 1.Con sentenza del 29.6.2021 la Corte di Appello di Brescia, in parziale riforma della pronuncia emessa in primo grado nei confronti di Acerbis Alfredo Silvio, che lo aveva dichiarato colpevole dei reati di furto aggravato (capo A) e di quelli di ricettazione (Capo B), ha, qualificato i fatti sub B ai sensi degli artt.624-625 n. 2 e 7 cod. pen., rideterminato, riducendola, la pena al predetto inflitta, confermando nel resto la decisione del primo giudice. 2.Ricorre per cassazione l'imputato, tramite il difensore di fiducia, deducendo con l'unico motivo articolato l'erronea applicazione della legge penale e l'illogicità della motivazione in relazione al mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 625-bis cod. pen.

Parole chiave

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accertamento complementare informazione e verifiche altri capi d'accusa accertamento peritale allegazioni di persecuzione contraddittorie perquisizione

Disposizioni normative citate

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art. 625-bis cod. pen
2.Ricorre per cassazione l'imputato, tramite il difensore di fiducia, deducendo con l'unico motivo articolato l'erronea applicazione della legge penale e l'illogicità della motivazione in relazione al mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 625-bis cod. pen.
art. 616 cod. proc. pen
Dalle ragioni sin qui esposte deriva la declaratoria di inammissibilità del ricorso, cui consegue, per legge, ex art. 616 cod.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: ACERBIS ALFREDO SILVIO nato a ALBINO il 27/11/1960 avverso la sentenza del 29/06/2021 della CORTE APPELLO di BRESCIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere RENATA SESSA; u514to il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore SABRINA PASSAFIUME cXe ha concluso chiedendo 1-e9--,Ps-e"--- udito il difensore CAMERLIZZATA

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.Con sentenza del 29.6.2021 la Corte di Appello di Brescia, in parziale riforma della pronuncia emessa in primo grado nei confronti di Acerbis Alfredo Silvio, che lo aveva dichiarato colpevole dei reati di furto aggravato (capo A) e di quelli di ricettazione (Capo B), ha, qualificato i fatti sub B ai sensi degli artt.624-625 n. 2 e 7 cod. pen., rideterminato, riducendola, la pena al predetto inflitta, confermando nel resto la decisione del primo giudice. 2.Ricorre per cassazione l'imputato, tramite il difensore di fiducia, deducendo con l'unico motivo articolato l'erronea applicazione della legge penale e l'illogicità della motivazione in relazione al mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 625-bis cod. pen.

3. Il ricorso è stato trattato, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n.176, senza l'intervento delle parti che hanno così concluso per iscritto: il Sostituto Procuratore Generale presso questa Corte ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso. 4.11 ricorso è inammissibile. Deve premettersi che ai fini del riconoscimento della circostanza attenuante prevista dall'art. 625-bis cod. pen., è rimessa al discrezionale apprezzamento del giudice, censurabile in sede di legittimità nei limiti consentiti dall'art. 606, comma primo, lett. e), cod. proc. pen., la valutazione relativa ad utilità e concretezza del contributo collaborativo fornito dal colpevole per individuare i complici del reato (cfr.

Sez. 5, n. 32937 del 19/05/2014, Rv. 261659 - 01). Nel caso di specie, i giudici del gravame, con apprezzamento in fatto non censurabile in questa sede in quanto adeguatamente motivato, hanno escluso che il contributo collaborativo fornito dall'imputato per l'individuazione dei responsabili della ricettazione delle cose sottratte fosse idoneo ad integrare l'invocata attenuante, in considerazione della genericità e del riscontro solo parziale delle informazioni fornite, secondo quanto riferito dal teste di Polizia giudiziaria escusso in dibattimento; d'altronde la stessa difesa nell'atto di appello nel rivendicare l'applicazione di tale attenuante si limitava a rappresentare genericamente che l'imputato in sede di perquisizione aveva proceduto a riferire i nomi dei correi che in varie occasioni avevano acquistato o ricevuto i beni provento di furto, senza null'altro aggiungere al riguardo; laddove nel ricorso in scrutinio si limita ad aggiungere che le persone segnalate sono un - non meglio identificato - marocchino di Alzano che possiede un furgone bianco con una striscia rossa sulla portiera laterale, e tali Luca Rizzoli e Sasso Carlo di Nembro centro.5.

Dalle ragioni sin qui esposte deriva la declaratoria di inammissibilità del ricorso, cui consegue, per legge, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese di procedimento, nonché, trattandosi di causa di inammissibilità determinata da profili di colpa emergenti dal medesimo atto impugnatorio, al versamento, in favore della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo determinare in Euro 3.000,00 in relazione alla entità delle questioni trattate.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle