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Sentenza — n. 42865/2022 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 42865/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 42865/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI BRESCIAnel procedimento a carico di: OUWUAFIUKUN IYARE nato il 15/12/1987 avverso la sentenza del 28/09/2021 del TRIBUNALE di BRESCIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA BIFULCO; letta la requisitoria del del Sostituto Procuratore generale SABRINA PASSAFIUME, che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio della sentenza limitatamente al trattamento sanzionatorio, da rideterminare. nig • Ritenuto in fatto 1. Con sentenza in epigrafe, il Tribunale di Brescia ha dichiarato Ouwuafiukun Iyare responsabile dei reato di cui agli artt. 582, 585, in relazione all'art. 577, u.c., e 61, n.1, cod. pen., condannandolo alla pena di anni uno e mesi sei di reclusione, per aver cagionato alla moglie John Fovor lesioni personali giudicate guaribili in giorni 25.

Regesto Legislator

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Sentenza — n. 42865/2022 — snpen · Corte di Cassazione: La sentenza va pertanto annullata senza rinvio con rideterminazione dell'entità della pena, ex art. 620 lett. I) c.p.p., in anni uno e mesi sette di reclusione.

Parole chiave

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recidiva nell'infrazione revisione della sentenza penale adeguamento della pena riduzione della pena impugnabilità della decisione di rinvio errore nella commisurazione della pena
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI BRESCIAnel procedimento a carico di: OUWUAFIUKUN IYARE nato il 15/12/1987 avverso la sentenza del 28/09/2021 del TRIBUNALE di BRESCIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA BIFULCO; letta la requisitoria del del Sostituto Procuratore generale SABRINA PASSAFIUME, che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio della sentenza limitatamente al trattamento sanzionatorio, da rideterminare. nig • Ritenuto in fatto 1. Con sentenza in epigrafe, il Tribunale di Brescia ha dichiarato Ouwuafiukun Iyare responsabile dei reato di cui agli artt. 582, 585, in relazione all'art. 577, u.c., e 61, n.1, cod. pen., condannandolo alla pena di anni uno e mesi sei di reclusione, per aver cagionato alla moglie John Fovor lesioni personali giudicate guaribili in giorni 25.

2. Avverso la sentenza ricorre il Procuratore generale presso la Corte d'appello di Brescia, deducendo, con unico motivo, violazione di legge in relazione all'art. 99, quarto comma, cod. pen. per avere il Giudice applicato alla pena un aumento per la recidiva inferiore all'entità prevista dalla citata disposizione. Partendo da una pena base di mesi 9 di reclusione, il Tribunale avrebbe infatti applicato un aumento per la recidiva inferiore a due terzi, quantificando la pena base in anni uno e mesi due, anziché in anni uno e mesi tre. In considerazione del cumulo delle pene risultante dalle condanne precedenti, il Tribunale non era inoltre vincolato al criterio moderatore di cui all'art. 99, sesto comma, cod. pen.; pertanto, non residuava alcun margine di discrezionalità nel determinare l'aumento della pena. Il ricorrente chiede, di conseguenza, l'annullamento della sentenza impugnata, con i conseguenziali provvedimenti. Considerato in diritto 1) Il ricorso è fondato.

2) L'art. 99 co. 4 c.p.p. prevede che nei casi, quale quello in esame, previsti dal secondo comma della stessa norma, l'aumento della pena per la recidiva debba essere di due terzi, senza alcuna discrezionalità nello stabilire la misura dell'aumento in misura diversa. Né opera, in questo caso, il contenimento dell'aumento per la recidiva secondo quanto disposto dall'art. 99 ult. co . cod. pen. Conseguentemente, l'aumento di due terzi (previsto dall'art. 99, quarto comma, cod. pen., per la recidiva reiterata specifica infraquinquennale) sulla pena base, determinata nella misura di mesi 9 di reclusione, andava quantificato in mesi 6, anziché in mesi 5. Sicché, così calcolato l'aumento della pena per la recidiva, la pena base risulta pari a un anno e tre mesi (9 + 6), non già a un anno e due mesi.

3) La sentenza va pertanto annullata senza rinvio con rideterminazione dell'entità della pena, ex art. 620 lett. I) c.p.p., in anni uno e mesi sette di reclusione.

P.Q.M.

c( Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio, rideterminando la pena in anni uno e mesi sette di reclusione. Così deciso in Roma, 1